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Document 31996R0941
Commission Regulation (EC) No 941/96 of 28 May 1996 amending Annexes II, III, VIII and XI of Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries and repealing Regulation (EC) No 2635/95 introducing prior surveillance of imports of certain textile products originating in the United Arab Emirates
Regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione, del 28 maggio 1996, che modifica gli allegati II, III, VIII e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 2635/95 che istituisce una sorveglianza preventiva nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti tessili originari degli Emirati arabi uniti
Regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione, del 28 maggio 1996, che modifica gli allegati II, III, VIII e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 2635/95 che istituisce una sorveglianza preventiva nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti tessili originari degli Emirati arabi uniti
GU L 128 del 29.5.1996, pp. 15–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/11/1996; abrog. impl. da 396R2231
Regolamento (CE) n. 941/96 della Commissione, del 28 maggio 1996, che modifica gli allegati II, III, VIII e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 2635/95 che istituisce una sorveglianza preventiva nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti tessili originari degli Emirati arabi uniti
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 29/05/1996 pag. 0015 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 941/96 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1996 che modifica gli allegati II, III, VIII e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 2635/95 che istituisce una sorveglianza preventiva nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti tessili originari degli Emirati arabi uniti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3053/95 della Commissione (2), in particolare il combinato disposto degli articoli 19 e 17, visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/96 (4), in particolare il combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 3, considerando che il 14 giugno 1994, la Commissione ha ricevuto dal Consiglio direttive per la negoziazione di un accordo sugli scambi di prodotti tessili con gli Emirati arabi uniti; considerando che, in attesa della conclusione di tali negoziati, la Commissione ha istituito una sorveglianza preventiva nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti tessili originari degli Emirati arabi uniti, mediante il regolamento (CE) n. 2635/95 della Commissione (5); considerando che nel frattempo i negoziati si sono conclusi e il Consiglio ha deciso di applicare provvisoriamente, con effetto dal 1° gennaio 1996, l'accordo sugli scambi di prodotti tessili siglato con gli Emirati arabi uniti (6); considerando che, pertanto, è opportuno modificare, con effetto dal 1° gennaio 1996, gli allegati II, III, VIII e XI del regolamento (CEE) n. 3030/93 in funzione della conclusione dell'accordo bilaterale tra Comunità europea ed Emirati arabi uniti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93; considerando che la misure previste dal presente regolamento non ostano all'importazione dei prodotti di cui alle categorie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 26, 157 e 161, i quali, alla data della sua entrata in vigore, avrebbero potuto essere importati, in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2635/95, sulla base di un documento di importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri, e dei prodotti di cui alla categoria 2, i quali, prima della data della sua entrata in vigore, siano stati spediti nella Comunità; considerando che, pertanto, è necessario abrogare, con effetto dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 2635/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, istituito ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato: 1) all'allegato II, dopo «Egitto» viene inserita la dicitura «Emirati arabi uniti». 2) All'articolo 28, paragrafo 6, primo trattino dell'allegato III, dopo «Egitto = EG» viene inserita la dicitura «Emirati arabi uniti = AE». 3) Nella tabella A dell'allegato III, la tabella di cui all'allegato I del presente regolamento viene inserita dopo quella relativa all'Azerbaigian. 4) Nella tabella dell'allegato VIII, la tabella di cui all'allegato II del presente regolamento viene inserita dopo quella relativa alla Repubblica ceca. 5) All'allegato XI, dopo «El Salvador» viene inserita la dicitura «Emirati arabi uniti». Articolo 2 Il presente regolamento non osta all'importazione: - dei prodotti di cui alle categorie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 26, 157 e 161, i quali, alla data della sua entrata in vigore, avrebbero potuto essere importati in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2635/95, sulla base di un documento di importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri; - dei prodotti di cui alla categoria 2, i quali, prima della data della sua entrata in vigore, siano stati spediti nella Comunità. Articolo 3 Il regolamento (CE) n. 2635/95 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetto dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 323 del 30. 12. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. (4) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 1. (5) GU n. L 271 del 14. 11. 1995, pag. 1. (6) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>