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Document 31996R0774

Regolamento (CE) n. 774/96 della Commissione, del 26 aprile 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

GU L 104 del 27.4.1996, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/774/oj

31996R0774

Regolamento (CE) n. 774/96 della Commissione, del 26 aprile 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 27/04/1996 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 774/96 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (3), l'autorità competente del Regno Unito paga 1 ECU/kg di peso vivo per i bovini di età superiore a 30 mesi acquistati in forza dello stesso regolamento; che questa spesa è cofinanziata dalla Comunità; che, tuttavia, è opportuno autorizzare il Regno Unito a pagare, a proprie spese, importi supplementari per i bovini oggetto del provvedimento;

considerando che, per errore, la versione inglese del regolamento (CE) n. 716/96 non corrisponde a quella presentata per parere al comitato di gestione; che tale errore deve essere corretto;

considerando che il comitato di gestione delle carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 716/96:

1) (Riguarda unicamente la versione in lingua inglese).

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito paga al produttore o a chi ne fa le veci per l'acquisto degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è di 1 ECU/kg di peso vivo.

La Comunità cofinanzia il prezzo di acquisto pagato dal Regno Unito per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in ragione di 392 ECU per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'articolo 1.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'autorità competente del Regno Unito è autorizzata a pagare un importo supplementare per i bovini acquistati a norma del presente regolamento, qualora essa lo ritenga giustificato. Questa spesa non è cofinanziata dalla Comunità.

L'importo supplementare di cui al comma precedente è limitato all'ammontare necessario per compensare la differenza tra 1 ECU/kg di peso vivo e il valore commerciale dell'animale.

3. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

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