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Document 31996R0341

    Regolamento (CE) n. 341/96 della Commissione, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1429/95 per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di titoli

    GU L 48 del 27.2.1996, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/341/oj

    31996R0341

    Regolamento (CE) n. 341/96 della Commissione, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1429/95 per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di titoli

    Gazzetta ufficiale n. L 048 del 27/02/1996 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 341/96 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1429/95 per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di titoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

    considerando che, per evitare che siano presentate domande di titoli per quantità eccessive, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (3), occorre limitare la quantità totale che ciascun operatore può chiedere per prodotto, pena l'irricevibilità della domanda;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1429/95 è così modificato:

    1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4. Le domande di titolo presentate da un operatore ciascun giorno del periodo previsto per il deposito delle domande e per un dato prodotto non possono vertere, in totale, su una quantità superiore a quella prevista per tale prodotto nel relativo periodo di attribuzione.

    Qualora tale quantità sia aumentata nel corso del periodo di attribuzione, le domande successive non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra le quantità stabilite prima dell'aumento e quelle risultanti dall'aumento.

    Gli Stati membri respingono, il giorno della presentazione, tutte le domande non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.»

    2) All'articolo 6, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, esclusi quelli relativi a domande respinte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, ovvero, se del caso, la mancanza di domande;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore in terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

    (3) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

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