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Document 31996R0295

Regolamento (CE) n. 295/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rivelazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse

GU L 39 del 17.2.1996, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32008R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/295/oj

31996R0295

Regolamento (CE) n. 295/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rivelazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 17/02/1996 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 295/96 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rivelazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2090/93 (3), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (5), quanto alla constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse;

considerando che, al fine di garantire che i prezzi fissati siano rappresentativi della produzione nazionale, occorre rendere obbligatoria la rilevazione dei prezzi per gli stabilimenti in cui vengono macellate - o per le persone che avviano alla macellazione - grosse quantità di bovini adulti, in modo da prendere in considerazione almeno il 25 % delle macellazioni nelle principali regioni produttrici ed almeno il 30 % delle medesime in ciascuno Stato membro; che occorre altresì ponderare i prezzi comunicati dalle varie regioni, allo scopo di evidenziare l'importanza di queste ultime sotto il profilo della produzione bovina;

considerando che deve spettare agli Stati membri decidere se il loro territorio debba essere suddiviso in regioni e, in caso positivo, quale debba essere il numero di queste ultime; che tuttavia, poiché nel Regno Unito non esiste un unico organismo d'intervento per le carni bovine, ma un organismo per la Gran Bretagna e uno per l'Irlanda del Nord, le regioni delimitate per il Regno Unito devono trovarsi esclusivamente nel territorio della Gran Bretagna od in quello dell'Irlanda del Nord;

considerando che taluni Stati membri hanno istituito commissioni regionali incaricate della determinazione dei prezzi; che, se la composizione di esse garantisce che i prezzi vengano determinati in modo equilibrato e obiettivo, è opportuno tener conto di questi ultimi in sede di calcolo del prezzo nazionale;

considerando che i prezzi rilevati possono falsare il calcolo del prezzo nazionale, qualora i servizi incaricati della rilevazione dei prezzi in virtù del presente regolamento non provvedano a correggerli per tener conto dei pagamenti supplementari effettuati nel settore delle carni bovine;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione, del 30 ottobre 1986, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2089/93 (7), il quale stabilisce le modalità di rilevazione e di comunicazione dei prezzi di mercato;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La rilevazione nazionale e comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua ogni settimana sulla base delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento seguenti, ripartite tra le cinque categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81:

a) carcasse di animali maschi giovani non castrati di età inferiore a due anni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b) carcasse di altri animali maschi non castrati: R3;

c) carcasse di animali maschi castrati: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e) carcasse di altri animali femmine: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2. Gli Stati membri decidono se il rispettivo territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine essi tengono conto:

- della dimensione del proprio territorio,

- dell'eventuale esistenza di ripartizioni amministrative,

- di variazioni geografiche in materia di prezzi.

Il territorio del Regno Unito deve comprendere almeno due regioni (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), che possono essere ulteriormente suddivise in base ai criteri sopra esposti.

Articolo 2

1. Procedono alla rilevazione dei prezzi i seguenti soggetti:

a) il gestore di un macello che proceda annualmente alla macellazione di almeno 20 000 bovini adulti allevati da esso o per conto di esso e/o da esso acquistati;

b) il gestore di un macello designato dallo Stato membro, che proceda annualmente alla macellazione di meno di 20 000 bovini adulti allevati da esso o per conto di esso e/o da esso acquistati;

c) una persona fisica o giuridica che spedisca annualmente alla macellazione, da effettuarsi in un macello, almeno 10 000 bovini adulti;

d) una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che spedisca annualmente alla macellazione, da effettuarsi in un macello, meno di 10 000 bovini adulti.

Lo Stato membro interessato si accerta che i prezzi siano stati rilevati per almeno:

- il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni del suo territorio che, complessivamente, detengono almeno il 75 % delle macellazioni totali eseguite in detto Stato membro;

- il 30 % dei bovini adulti macellati nel suo territorio.

2. Gli Stati membri in cui non è obbligatoria alcuna rilevazione dei prezzi ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), possono richiedere alla Commissione una deroga al disposto del paragrafo 1. La Commissione decide in merito alla concessione di tale deroga, dopo aver valutato l'evolversi delle strutture dell'industria di macellazione nello Stato membro interessato, il numero di animali macellati nei suoi mattatoi, nonché l'obiettivo perseguito in materia di armonizzazione del sistema di rilevazione e di comunicazione dei prezzi. Ogni deroga può essere accordata soltanto per un periodo limitato.

3. I prezzi rilevati in virtù del paragrafo 1 si riferiscono al peso carcassa dei bovini adulti macellati durante il periodo di rilevazione in oggetto.

Per i mattatoi che procedono alla macellazione di bovini adulti allevati da essi o per conto di essi, viene rilevato il prezzo medio pagato per carcasse di categoria e classe equivalenti, ottenute da animali macellati durante la stessa settimana nel medesimo stabilimento.

In sede di rilevazione dei prezzi per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, occorre indicare il peso carcassa medio al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi siano stati corretti in modo da tener conto di ciascuno degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 563/82.

Articolo 3

1. I prezzi ed i dettagli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, rilevati conformemente all'articolo 2 durante il periodo compreso tra il lunedì di ogni settimana e la domenica successiva:

- vengono comunicati per iscritto all'autorità competente dello Stato membro dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica interessata, entro il mercoledì della settimana seguente entro l'ora fissata dallo Stato membro, oppure

- sono messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica in questione, a scelta dello Stato membro.

Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito una commissione incaricata della determinazione dei prezzi per una data regione e se i componenti di questa commissione si ripartiscono pariteticamente tra venditori e acquirenti di bovini adulti e delle relative carcasse, mentre la presidenza è affidata a un rappresentante dell'autorità competente, tale Stato membro può disporre che i prezzi ed i dettagli in oggetto vengano trasmessi direttamente al presidente della commissione istituita per la regione considerata. In assenza di una disposizione in tal senso, spetta all'autorità competente trasmetterli al presidente di detta commissione. Il presidente si accerta che, quando i singoli prezzi vengono comunicati ai membri della commissione, non sia possibile individuarne la provenienza.

2. I prezzi rilevati sono i prezzi medi per classe e devono essere espressi in moneta nazionale.

3. I macelli o le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che versano ai fornitori di bovini adulti o delle relative carcasse importi supplementari di cui non viene tenuto conto in sede di rilevazione dei prezzi, notificano all'autorità competente dello Stato membro da cui dipendono l'ultimo pagamento supplementare effettuato e il periodo cui esso si riferisce. In seguito, per ogni pagamento supplementare effettuato, essi notificano il relativo importo a detta autorità competente.

4. a) L'autorità competente dello Stato membro, basandosi sui prezzi ad essa comunicati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, determina prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 1, paragrafo 1.

b) Le commissioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, basandosi sui prezzi loro comunicati conformemente a detto paragrafo 1, determinano prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, e comunicano detti prezzi medi all'autorità competente dello Stato membro.

c) In caso di acquisti pagati forfettariamente, se le carcasse di una partita appartengono a non più di tre classi di conformazione consecutive ed a non più di tre classi di stato d'ingrassamento consecutive nella stessa categoria, in sede di determinazione dei prezzi a norma delle lettere a) e b) si tiene conto del prezzo pagato per la classe di conformazione in cui rientra il maggior numero di carcasse, oppure, se le carcasse si ripartiscono in quantità uguale tra le diverse classi, del prezzo pagato per la classe intermedia, a condizione che questa esista. In tutti gli altri casi, il prezzo pagato non viene preso in considerazione.

Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale di bovini adulti macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi di tali acquisti, ai fini dei calcoli di cui alle lettere a) e b).

d) In tal caso, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale iniziale per ogni classe, ponderando i prezzi regionali, in modo da tener conto della percentuale delle macellazioni effettuate per la categoria interessata nella regione cui i prezzi si riferiscono rispetto al totale delle macellazioni effettuate in tutto lo Stato membro per la stessa categoria.

e) L'autorità competente corregge il prezzo nazionale iniziale per classe, al fine di tener conto:

- di ciascuno degli elementi citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 563/82, nel caso in cui tale correzione non sia ancora stata apportata, nonché

- dei pagamenti supplementari menzionati al paragrafo 3, qualora la correzione ammonti almeno all'1 % del prezzo relativo alla classe in questione.

Ai fini della correzione di cui al secondo trattino, l'autorità competente procede come segue: il totale dei pagamenti supplementari effettuati per il settore bovino nello Stato membro interessato durante l'esercizio finanziario precedente viene diviso per la produzione complessiva annua - espressa in tonnellate - di bovini adulti di cui sono stati comunicati i prezzi.

5. Qualora l'autorità competente dello Stato membro giudichi che i prezzi ad essa comunicati:

- si riferiscono a un numero insignificante di carcasse, essa non ne tiene conto;

- non sembrano attendibili, essa ne tiene conto solo dopo essersi accertata che sono attendibili.

Articolo 4

1. Tra le ore 14 del martedì e al più tardi le ore 24 del mercoledì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi calcolati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, per il periodo compreso tra il lunedì e la domenica della settimana precedente. Essi non trasmettono tali prezzi ad alcun altro organismo, prima di averli comunicati alla Commissione.

2. Qualora, a motivo di circostanze eccezionali o del carattere stagionale dell'offerta, non sia possibile, in uno Stato membro o in una regione, procedere alla rilevazione dei prezzi per un numero significativo di carcasse appartenenti ad una o più classi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati in precedenza per detta classe o dette classi; ove questa situazione perduri per più di due settimane consecutive, la Commissione, ai fini della rilevazione dei prezzi, può decidere di eliminare temporaneamente la classe o le classi di cui sopra e di ridistribuire temporaneamente la (le) ponderazione(-i) attribuita(-e) a tale classe o tali classi.

Articolo 5

1. Per una determinata categoria:

a) il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, corrisponde alla media ponderata dei prezzi nazionali di mercato rilevati per la classe in questione; la ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale comunitario delle macellazioni relative alla stessa classe;

b) il prezzo medio comunitario di ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione in causa; la ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale comunitario delle macellazioni relative alla stessa classe di conformazione;

c) il prezzo medio comunitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari di cui alla lettera a); la ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale comunitario delle macellazioni relative alla categoria in causa.

2. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c); la ponderazione è fondata sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale comunitario delle macellazioni di bovini adulti.

3. Gli elementi di ponderazione sono sottoposti a revisione periodica per tener conto delle evoluzioni constatate sul piano nazionale e sul piano comunitario.

Articolo 6

Anteriormente al 1° luglio 1996 ed in seguito entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a) un elenco di carattere riservato dei macelli che partecipano alla rilevazione dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) o b), indicando la quantità di bovini adulti macellati, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, registrata da ciascuno di tali macelli durante l'anno civile precedente,

b) un elenco di carattere riservato delle persone fisiche o giuridiche che partecipano alla rilevazione dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) o d), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, da essi avviata alla macellazione durante l'anno civile precedente,

c) nonché un elenco delle regioni per le quali ha luogo la rilevazione dei prezzi e la ponderazione attribuita a ciascuna di esse conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).

Articolo 7

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie:

- per garantire l'esattezza dei prezzi rilevati,

- per garantire l'applicazione delle norme del presente regolamento, nonché

- per sanzionare eventuali violazioni di qualsiasi norma del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3310/86 è abrogato con effetto dal 1° luglio 1996.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai prezzi rilevati a partire dalla settimana che inizia il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29.

(2) GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.

(3) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 9.

(4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

(5) GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.

(6) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.

(7) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 8.

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