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Document 31996R0194

Regolamento (CE) n. 194/96 della Commissione, del 1ºfebbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall' altra

GU L 26 del 2.2.1996, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrog. impl. da 396R2499

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/194/oj

31996R0194

Regolamento (CE) n. 194/96 della Commissione, del 1ºfebbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall' altra

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 02/02/1996 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 194/96 DELLA COMMISSIONE del 1° febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso ne quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania e Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 (5), stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per attuare gli adeguamenti relativi ai prodotti lattiero-caseari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95;

considerando che, a causa dell'adozione tardiva del regolamento (CE) n. 3066/95, non è stato possibile mettere in atto gli adeguamenti per il primo trimestre del 1996; che i quantitativi in questione sono disponibili per il secondo trimestre;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 viene aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, la totalità dei quantitativi dei prodotti elencati nell'allegato I, punto B.2, è disponibile nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996. »

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(4) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(5) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

A. FORMAGGI ORIGINARI DELLA ROMANIA

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei dazi doganali pari all'80 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

B. FORMAGGI ORIGINARI DELLA BULGARIA

1. Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione del dazio doganale pari all'80 %.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato fruiscono di una esenzione dai dazi doganali.

>SPAZIO PER TABELLA>

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