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Document 31996L0064

Direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 258 del 11.10.1996, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/64/oj

31996L0064

Direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 11/10/1996 pag. 0026 - 0031


DIRETTIVA 96/64/CE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 77/389/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento e di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/27/CE (3); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa, contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva; che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 77/389/CEE è modificata come segue:

- L'ultimo periodo dell'articolo 1 è così modificato:

«. . . ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

- All'articolo 2 la parola «allegato» è sostituita da «allegato II».

- All'articolo 3 la parola «allegato» è sostituita da «allegato II».

- All'articolo 4 i termini «dell'allegato» sono sostituiti da «degli allegati».

2. L'allegato della direttiva 77/389/CEE è modificato in conformità con l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un nuovo tipo di veicolo per motivi concernenti i dispositivi di rimorchio se non sono soddisfatte le disposizioni della direttiva 77/389/CEE, modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non annulla le omologazioni rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 77/389/CEE, né vieta l'estensione delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 41.

(2) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 169 dell'8. 7. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 77/389/CEE

1. Tra gli articoli e l'allegato è inserito il seguente elenco degli allegati:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Disposizioni amministrative di omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione CEE

Allegato II: Dispositivi di rimorchio»

2. Viene inserito il seguente nuovo allegato I:

«ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE PER UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il dispositivo di rimorchio deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione si deve presentare quanto segue:

1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE PER UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'appendice 2.

2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

3. Vengono inserite le seguenti appendici 1 e 2:

«Appendice 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

SCHEDA INFORMATIVA n. ........

IN CONFORMITÀ CON L'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE DEL CONSIGLIO (*) RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE CEE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA I DISPOSITIVI DI RIMORCHIO

(Direttiva 77/389/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /. . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (massima e minima):

2.11.5. Il veicolo è/non è (1) idoneo a circolare con un carico rimorchiato (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE).

12. VARIE

12.3. Dispositivo(i) di rimorchio:

12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altri (1)

12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altri/nessuno (1)

12.3.3. Disegno o fotografia dell'area del telaio o della carrozzeria del veicolo indicante la posizione, la costruzione e il montaggio del dispositivo(i) di rimorchio:

Data, fascicolo

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . /. . / CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . / CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (1) (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi addendum.

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio ABC??123???).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ........

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 77/389/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /. . . /CE

1. Altre informazioni:

1.1. Posizione:

1.2. Metodo di affissione:

5. Osservazioni:

>FINE DI UN GRAFICO>

»

4. Il presente allegato diventa allegato II.

Al punto 1.2, i termini «allegato I» sono sostituiti da «allegato II A».

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