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Document 31996L0024

Direttiva 96/24/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti

GU L 125 del 23.5.1996, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrog. impl. da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/24/oj

31996L0024

Direttiva 96/24/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 23/05/1996 pag. 0033 - 0034


DIRETTIVA 96/24/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per animali (4), è stata abrogata con la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (5);

considerando che la direttiva 96/25/CE è volta in particolare ad eliminare le differenze esistenti nelle normative nazionali per quanto riguarda i mangimi semplici e le materie prime; che a tal fine essa introduce una denominazione comune, «materie prime per mangimi», e una definizione del termine stesso che comprende i mangimi semplici e le materie prime; che i termini suddetti e le definizioni rispettive nella direttiva 79/373/CEE (6), debbono essere di conseguenza sostituiti dalla nuova denominazione comune e dalla sua definizione, quali figurano nella direttiva 96/25/CE; che ciò incide sulla definizione nei mangimi composti;

considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE deve essere utilizzato ai fini della circolazione delle materie prime per mangimi, indipendentemente dalla loro destinazione, nonché per l'etichettatura delle materie prime per mangimi utilizzate nei mangimi composti;

considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari (7), prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che dovrebbero essere adottate misure affinché la direttiva 92/87/CEE sia abrogata all'entrata in vigore delle parti A e B dell'allegato della direttiva 96/25/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'espressione «mangimi semplici» è sostituita dall'espressione «materie prime per mangimi»;

2) il termine «ingrediente(i)» è sostituito dal termine «materia(e) prima(e) per mangimi»;

3) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;»

4) all'articolo 2, il testo della lettera k) è sostituito dal testo seguente:

«k) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»

5) all'articolo 10, la lettera b) è soppressa;

6) all'articolo 10 bis, paragrafo 1, l'indicazione «di cui all'articolo 10 bis, lettera b)» è sostituita dall'indicazione seguente: «delle principali materie prime per mangimi di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (*);

(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.»

7) all'articolo 10 bis, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le "Osservazioni generali" della parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato della direttiva 96/25/CE del Consiglio.»

8) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Per la commercializzazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui contenitori o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in almeno una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti commercializzati anteriormente al 1° luglio 1998 non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono restare in circolazione fino al 30 giugno 1999.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

(1) GU n. C 238 del 26. 8. 1994, pag. 6.

(2) GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 146.

(3) GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 12.

(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(5) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

(7) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.

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