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Document 31996D0659

    96/659/CE: Decisione della Commissione del 22 novembre 1996 recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea in Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 302 del 26.11.1996, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2006; abrogato da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/659/oj

    31996D0659

    96/659/CE: Decisione della Commissione del 22 novembre 1996 recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea in Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 302 del 26/11/1996 pag. 0027 - 0027


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1996 recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea in Sudafrica (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/659/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

    considerando che è stata confermata la presenza in Sudafrica della febbre emorragica del Congo e della Crimea;

    considerando che la comparsa della febbre emorragica del Congo e della Crimea in Sudafrica costituisce una grave minaccia per la salute umana e degli animali negli Stati membri;

    considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione di ratiti vivi e di carni di ratiti dal Sudafrica fino a quando la situazione non sia stata chiarita;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri vietano l'importazione di ratiti vivi e di carni di ratiti dal Sudafrica.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti del Sudafrica per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione deve essere riesaminata anteriormente al 15 febbraio 1997.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

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