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Document 31996D0601
Council Decision of 14 October 1996 on measures implementing Article K.1 of the Treaty on European Union
Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1996 relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea
Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1996 relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea
GU L 268 del 19.10.1996, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Decisione del Consiglio del 14 ottobre 1996 relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 19/10/1996 pag. 0001 - 0001
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1996 relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato sull'Unione europea (96/601/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo K.8, paragrafo 2, vista l'azione comune del 25 settembre 1995, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad azioni di attuazione dell'articolo K.1 del trattato (1), DECIDE: Articolo 1 Nel bilancio generale delle Comunità europee uno stanziamento di 1 369 000 ecu, riportati dal 1995, è destinato al finanziamento di progetti puntuali di cooperazione ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Detti progetti riguardano principalmente azioni di cooperazione con gli Stati impegnati in un dialogo strutturato con l'Unione europea e con l'America latina, compresi i Caraibi, in materia di lotta contro la droga. Articolo 2 Detti progetti possono assumere la forma di azioni di formazione, di raccolta e scambi di informazioni ed esperienze, di seminari, di studi, di pubblicazioni o di altre azioni operative di sostegno alle attività di cooperazione dell'Unione europea. Articolo 3 I progetti per cui si chiede il finanziamento sono proposti dagli Stati membri o dalla Commissione, per i settori contemplati dall'articolo K.1, punti da 1) a 6) del trattato, e dai soli Stati membri, per i settori contemplati dall'articolo K.1, punti 7), 8), e 9) del trattato. Articolo 4 La Commissione dà corso alle richieste così presentate. In base a detti elementi, i progetti da accogliere ed il finanziamento loro concesso sono stabiliti nell'ambito di un gruppo composto dai rappresentanti degli Stati membri. Articolo 5 La Commissione è incaricata di effettuare le spese destinate al finanziamento dei progetti conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1996. Articolo 7 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente R. QUINN (1) GU. n. L 238 del 6. 10. 1995, pag. 1.