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Document 31996D0555

    96/555/CE: Decisione n. 163 del 31 maggio 1996 riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia

    GU L 241 del 21.9.1996, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2004; sostituito da 32004D0482

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/555/oj

    31996D0555

    96/555/CE: Decisione n. 163 del 31 maggio 1996 riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia

    Gazzetta ufficiale n. L 241 del 21/09/1996 pag. 0031 - 0031


    DECISIONE N. 163 del 31 maggio 1996 riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (96/555/CE)

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

    visto l'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù dei quali essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

    visto l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alle persone il cui stato rende necessario prestazioni di malattia immediate nel corso di una dimora nel territorio di un altro Stato membro,

    considerando, da un lato, opportuno evitare ogni ricorso abusivo alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) da parte di persone che si recano temporaneamente nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura ai sensi di questa lettera, senza soddisfare la procedura prevista alla lettera c) dello stesso articolo che subordina la concessione di queste prestazioni ad un'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente;

    considerando, d'altro canto, che un'interpretazione troppo restrittiva dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) comporterebbe, sostanzialmente, un ostacolo alla libera circolazione delle persone il cui stato necessita un trattamento medico continuo e regolare, lasciando presumere un bisogno immediato di prestazioni in caso di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro;

    considerando, quindi, necessario chiarire l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) per precisare che esso copre anche le persone sotto dialisi renale o sotto ossigenoterapia che si recano nel territorio di un altro Stato membro e la cui condizione necessiti di prestazioni immediate nel quadro di un trattamento continuo, pur sussistendo l'obbligo pratico di un accordo preventivo per la concessione di queste prestazioni durante la dimora e purché tale dimora si basi su ragioni diverse da quelle mediche;

    deliberando alle condizioni fissate dall'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

    DECIDE:

    1. La dialisi renale o l'ossigenoterapia praticate in uno Stato diverso da quello competente su una persona che può fare appello alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, o su quella di un familiare, riveste un carattere di necessità immediata ai sensi della disposizione summenzionata, qualora rientri nel quadro di una dialisi o di ossigenoterapia preesistente e continua, e malgrado l'obbligo pratico di un accordo preventivo per una erogazione durante un soggiorno in questo Stato membro, purché tale soggiorno si fondi su ragioni diverse da quelle mediche.

    2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano con l'obbligo pratico per l'interessato di un accordo preventivo per accertarsi della disponibilità effettiva delle cure in questione nel corso del suo soggiorno temporaneo in questo Stato membro.

    3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 123 del 24 febbraio 1984, verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

    Il presidente della Commissione amministrativa

    G. MICCIO

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