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Document 31996D0480

    96/480/CE: Decisione del Consiglio del 23 luglio 1996 che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1997 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

    GU L 196 del 7.8.1996, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/480/oj

    31996D0480

    96/480/CE: Decisione del Consiglio del 23 luglio 1996 che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1997 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 07/08/1996 pag. 0011 - 0011


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1997 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (96/480/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni; che in seguito esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi;

    considerando che, a norma dell'articolo 167, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti;

    considerando che, a norma dell'articolo 167, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; che l'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 1996 (1);

    considerando che per evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività è opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1997 l'accordo di pesca in oggetto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 1997 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

    Articolo 2

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 35.

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