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Document 31996D0193

    96/193/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 61 del 12.3.1996, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/193/oj

    31996D0193

    96/193/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0043 - 0046


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1996 che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/193/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

    considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dal Brasile per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 94/198/CE della Commissione (3); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente in Brasile trasmetta un nuovo elenco;

    considerando che le competenti autorità in Brasile hanno trasmesso un nuovo elenco;

    considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato B della decisione 94/198/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    (2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

    (3) GU n. L 93 del 12. 4. 1994, pag. 26.

    (4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO B

    >SPAZIO PER TABELLA>

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