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Document 31996D0193
96/193/EC: Commission Decision of 27 February 1996 amending Decision 94/198/EC laying down specific conditions for importing fishery and aquaculture products from Brazil (Text with EEA relevance)
96/193/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/193/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 61 del 12.3.1996, p. 43–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
96/193/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0043 - 0046
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1996 che modifica la decisione 94/198/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/193/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dal Brasile per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 94/198/CE della Commissione (3); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente in Brasile trasmetta un nuovo elenco; considerando che le competenti autorità in Brasile hanno trasmesso un nuovo elenco; considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (4), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato B della decisione 94/198/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40. (3) GU n. L 93 del 12. 4. 1994, pag. 26. (4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70. ALLEGATO «ALLEGATO B >SPAZIO PER TABELLA>