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Document 31995Y1007(01)
Council Resolution of 25 September 1995 on burden- sharing with regard to the admission and residence of displaced persons on a temporary basis
Risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 1995, relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati
Risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 1995, relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati
GU C 262 del 7.10.1995, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 1995, relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati
Gazzetta ufficiale n. C 262 del 07/10/1995 pag. 0001 - 0003
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1995 relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati (95/C 262/01) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K 1; visto il programma di lavoro prioritario adottato dal Consiglio il 30 novembre 1993, che prevede un esame approfondito della questione della ripartizione degli oneri in materia di accoglienza e soggiorno dei rifugiati nell'Europa occidentale; vista la risoluzione dei ministri competenti per l'immigrazione, adottata in occasione delle riunioni del 30 novembre e 1° dicembre 1992 a Londra, relativa al trasferimento di popolazioni in seguito al conflitto nell'ex Iugoslavia; vista la risoluzione dei ministri responsabili dell'immigrazione, adottata in occasione della riunione del 1° e 2 giugno 1993 a Copenaghen, relativa a taluni orientamenti comuni concernenti l'accoglienza di gruppi di persone in stato di necessità particolarmente vulnerabili, originarie dell'ex Iugoslavia; vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 sui principi fondamentali di una politica europea per i profughi che sottolinea l'esigenza di una distribuzione equilibrata dei profughi fra i paesi dell'Unione; vista la comunicazione sulle politiche di immigrazione e di asilo presentata dalla Commissione il 23 febbraio 1994; considerando che il Consiglio europeo di Essen, del 9 e 10 dicembre 1994, ha espresso il proprio apprezzamento per la disponibilità dimostrata da alcuni Stati membri ad accogliere temporaneamente un elevato numero di profughi di guerra o di guerra civile e ha invitato il Consiglio (Giustizia e Affari interni) a esaminare i problemi creati dall'afflusso di profughi, al fine di risolvere il più rapidamente possibile e efficacemente il problema della ripartizione degli oneri nel settore dell'aiuto umanitario; considerando che le situazioni di conflitto che danno luogo a spostamenti di popolazioni impongono, in via prioritaria, l'adozione di misure volte al ripristino della pace; che l'aiuto alle popolazioni civili, vittime di queste situazioni, deve principalmente essere fornito in loco, in particolare mediante la creazione di zone e di corridoi di sicurezza e con la fornitura di aiuti umanitari; considerando tuttavia che il Consiglio ritiene che le persone, la cui vita o salute è in pericolo a causa di un conflitto armato o di una guerra civile, devono essere soccorse anche in futuro, nei limiti delle possibilità e tenuto conto del principio della regionalizzazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, attraverso l'accoglienza temporanea negli Stati membri, ove non sia possibile eliminare in altro modo il periocolo che le minaccia; considerando che, all'insorgere di una siffatta situazione, è auspicabile che le condizioni di accoglienza e di soggiorno di tali persone siano organizzate in uno spirito di cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri; considerando che gli Stati membri esprimono, a tal riguardo, la loro volontà di dividere al meglio i compiti per quanto riguarda l'accoglienza degli sfollati e il loro soggiorno a titolo temporaneo; considerando che gli Stati membri annettono importanza al principio secondo cui, in situazioni di emergenza nei paesi vicini all'Unione europea, la reazione deve essere, se le circostanze lo permettono, la più omogenea possibile; considerando che è auspicabile che le differenze esistenti tra Stati membri in materia di regimi di accoglienza degli sfollati incidano il meno possibile sulla destinazione dei flussi migratori; considerando che occorre altresì giungere ad un'intesa su un contesto sufficientemente preciso che inquadri le iniziative operative, pur autorizzando in modo flessibile soluzioni che consentano di accogliere - se del caso al di fuori delle procedure di domanda dello status di rifugiato - le persone obbligate a lasciare il proprio paese; considerando che gli Stati membri debbono fare in modo che, in siffatti casi, l'utilizzo delle procedure d'urgenza di cui al regolamento interno del Consiglio (1) consenta di giungere rapidamente a una ripartizione equilibrata e solidale degli oneri; considerando che gli Stati membri potranno anche considerare forme di compensazione finanziaria la cui attuazione può essere presa in esame; considerando che, qualora si tratti di persone che hanno richiesto ad uno Stato membro di beneficiare di una protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, la presente risoluzione non deve creare ostacoli alle norme fissate dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990; considerando, inoltre, che situazioni di grande emergenza, segnatamente connesse con conflitti armati o guerre civili nei paesi terzi, che confrontano gli Stati membri con movimenti importanti e repentini di popolazioni, richiedono una reazione immediata e la messa a punto preventiva di principi che disciplinino l'accoglienza di sfollati; che è quindi necessario fornire al Consiglio i mezzi per adottare le decisioni urgenti imposte da talune situazioni che richiedono un'azione rapida, evitando che detta azione sia ritardata da procedure complesse, da avviare preventivamente, ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE: 1. a) Fatto salvo il punto 7, la presente risoluzione riguarda le persone che gli Stati membri sono disposti ad accogliere temporaneamente, in condizioni appropriate, in caso di conflitto armato o di guerra civile, anche qualora tali persone abbiano già lasciato la loro regione d'origine per raggiungere uno degli Stati membri. Si tratta in particolare delle persone: - che sono state detenute in un campo di prigionia o in un campo di internamento, e la cui liberazione da un pericolo che ne minaccia l'incolumità fisica o la vita non può essere ottenuta altrimenti; - che sono ferite o gravemente ammalate e che non possono ricevere cure mediche sul posto; - che sono o sono state direttamente minacciate nella loro incolumità fisica o nella loro vita e per le quali non è possibile un'altra forma di protezione nella loro regione d'origine; - che sono state vittime di un'aggressione sessuale, nella misura in cui non esiste la possibilità di prestar loro aiuto in zone sicure, situate il più vicino possibile alle loro case; - che, provenienti direttamente dalle zone di combattimento, ubicate all'interno dei confini dei loro paesi, non possono far ritorno alle loro case, a causa del conflitto e delle violazioni dei diritti dell'uomo. b) La presente risoluzione non si applica alle persone delle quali si hanno seri motivi di ritenere: - che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini; - che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune prima di essere accolte a titolo temporaneo in uno Stato membro. 2. Una determinata situazione può richiedere un'azione armonizzata a favore degli sfollati quando, per esempio, si verifica nel territorio degli Stati membri un flusso massiccio di sfollati o quando esiste una forte probabilità che gli Stati membri debbano affrontare tempestivamente un siffatto afflusso. Un'azione di questo tipo è prevista, in particolare, previo parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, se un aiuto e una protezione adeguati non sono disponibili nelle regioni d'origine, ovvero se l'Unione europea stessa è così vicina alla regione in questione che potrebbe essere essa stessa considerata parte della regione d'origine. 3. Talune situazioni possono richiedere delle azioni rapide per scongiurare pericoli gravi per la vita umana. In tali casi, si applicano le pertinenti disposizioni previste dal regolamento interno del Consiglio in casi d'urgenza (2). 4. Il Consiglio conviene che una ripartizione equilibrata e solidale degli oneri relativi all'accoglienza e al soggiorno temporaneo degli sfollati in caso di crisi possa essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi (3): - il contributo apportato da ciascuno Stato membro alla prevenzione o alla soluzione della crisi, segnatamente con la fornitura di mezzi militari nel quadro di operazioni e di missioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dall'OSCE nonché le misure adottate da ogni Stato membro per garantire localmente la protezione delle popolazioni in pericolo o per fornire un aiuto umanitario; - l'insieme dei fattori economici, sociali e politici che possono influire sulla capacità di uno Stato membro di accogliere in condizioni soddisfacenti un maggior numero di sfollati. 5. Resta inteso che la ripartizione delle persone dalle regioni in crisi è una priorità che permetterà di agire più equamente nell'interesse delle persone in questione. 6. La presente risoluzione lascia impregiudicate le prassi in materia di accoglienza per ragioni umanitarie seguite da taluni Stati membri, o da tutti, in base ad accordi bilaterali o multilaterali. 7. La procedura di cui sopra non si applica agli sfollati accolti nei vari Stati membri prima dell'adozione della presente risoluzione. (1) GU n. L 304 del 10. 12. 1993, pag. 1. (2) Articolo 1, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1 e articolo 19, paragrafo 1 del regolamento interno. (3) Si tratta di criteri di riferimento che possono essere precisati da altri elementi in base alle situazioni concrete.