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Dokumentum 31995R3094

Regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale

GU L 332 del 30.12.1995., 1—9. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 08 tomo 001 pag. 123 - 131

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, MT, PL, SK, SL)

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 31/12/1998; sostituito da 31998R1540

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3094/oj

31995R3094

Regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 3094/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativo agli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 94 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (4), cessa di applicarsi il 31 dicembre 1995;

considerando che nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) è stato concluso un accordo tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili (5);

considerando che l'applicazione delle attuali disposizioni della direttiva debbono essere prorogate ad interim se l'accordo OCSE non entra in vigore entro il 1° gennaio 1996;

considerando che l'accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1996 quando tutte le parti avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione;

considerando che l'accordo dispone l'eliminazione di tutti gli aiuti diretti alla costruzione navale, fatti salvi gli aiuti di carattere sociale, nonché gli aiuti autorizzati alla ricerca e allo sviluppo, nell'ambito di determinati massimali;

considerando che le misure indirette di sostegno all'industria navale in forma di agevolazioni di credito e garanzie dei mutui ai costruttori sono consentite dall'accordo purché dette misure siano conformi all'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi;

considerando l'importanza significativa dell'accordo OCSE sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili e delle disposizioni legislative che ne derivano per il diritto comunitario;

considerando che i poteri di cui la Commissione dispone a norma degli articoli 85, 86, 92 e 93 del trattato le consentono di agire in caso di misure o pratiche anticoncorrenziali e che le azioni avviate dalla Commissione riguardo a tali misure o pratiche dei cantieri navali costituiranno parte integrante della relazione annuale da presentare agli Stati membri;

considerando che l'accordo di cui sopra potrà essere riesaminato dopo tre anni dalla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I GENERALITÀ

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma, vale a dire:

- le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

- le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio, ad esclusione di banchine galleggianti e unità mobili offshore) di almeno 100 tsl;

- i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

- pescherecci di almeno 100 tsl da esportare al di fuori della Comunità;

- scafi non ancora terminati delle navi di cui sopra in grado di galleggiare e di muoversi.

Sono escluse le navi militari e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con il presente regolamento;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma, come definite alla lettera a);

c) «trasformazione navale», fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma come definite alla lettera a), purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «nave d'alto mare a propulsione autonoma», una nave che per il suo sistema permanente, di propulsione e guida possiede tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare;

e) «accordo OCSE»: l'accordo per il rispetto delle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili;

f) «aiuti»: gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato. Tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma altresì quelli concessi da enti pubblici regionali o locali o da altri enti pubblici, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in atto in modo diretto o indiretto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione, trasformazione o riparazione navale che non possono essere considerati come vero e proprio capitale di rischio secondo la normale prassi di investimento in un'economia di mercato;

g) «entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:

i) possiede o controlla un'impresa di costruzione navale ovvero

ii) appartiene o è controllata da un costruttore navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma. Si presume che esista il controllo quando una persona o un costruttore navale possiede o controlla una partecipazione di più del 25 %.

Articolo 2

1. Gli aiuti che sono concessi specificamente, in modo diretto o indiretto, per la costruzione, trasformazione e riparazione navale come definiti nel presente regolamento e che sono finanziati dagli Stati membri o dagli enti pubblici regionali o locali mediante risorse dello Stato in qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se osservano le disposizioni del presente regolamento. Tale principio si applica non soltanto alle imprese che svolgono tali attività, ma anche alle entità collegate.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento non devono essere subordinati a condizioni discriminatorie nei confronti dei prodotti originari di altri Stati membri.

CAPO II

MISURE COMPATIBILI

Articolo 3

Aiuti sociali

1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a finanziare il costo delle misure ad esclusivo vantaggio dei lavoratori che perdono i loro diritti alla pensione, che sono licenziati o che sono comunque privati definitivamente del posto di lavoro in tale impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale, qualora tali aiuti siano legati alla sospensione o alla riduzione dell'attività cantieristica, al fallimento dei cantieri oppure alla loro riconversione in attività che si discostano dalla costruzione, trasformazione o riparazione navale.

2. Le spese che possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo comprendono, in particolare:

- le indennità versate ai lavoratori licenziati o pensionati anticipatamente;

- le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o il cui licenziamento o pensionamento anticipato è imminente, ivi compresi i pagamenti effettuati dai cantieri per agevolare la creazione di piccole imprese, da loro indipendenti e che non abbiano per attività principale la costruzione, trasformazione o riparazione navale;

- le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale.

Articolo 4

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

1. Gli aiuti pubblici concessi per finalità di ricerca e di sviluppo all'industria della costruzione, della trasformazione e della riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora riguardino:

i) la ricerca fondamentale;

ii) la ricerca industriale di base purché l'intensità degli aiuti sia limitata al 50 % dei costi ammissibili;

iii) la ricerca applicata purché l'intensità degli aiuti sia limitata al 35 % dei costi ammissibili;

iv) lo sviluppo purché l'intensità degli aiuti sia limitata al 25 % dei costi ammissibili.

2. L'intensità massima ammissibile degli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo svolte da piccole e medie imprese dell'industria cantieristica (1) può superare di 20 punti le percentuali di cui al paragrafo 1, punti ii), iii) e iv).

3. Ai fini del presente articolo si applicano in materia di ricerca e sviluppo le seguenti definizioni:

a) sono ammissibili all'aiuto unicamente le spese relative a:

i) strumenti, materiali, terreni e fabbricati, nella misura in cui sono utilizzati per progetti specifici di ricerca e sviluppo;

ii) spese per ricercatori, tecnici e altri collaboratori nella misura in cui sono impegnati in progetti specifici di ricerca e sviluppo;

iii) servizi di consulenza ed equivalenti, incluse le spese per l'acquisizione di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

iv) spese generali (infrastrutture e servizi di supporto) nella misura in cui sono collegate ai progetti di ricerca e sviluppo, a condizione che non superino il 45 % dei costi complessivi del progetto per la ricerca industriale di base, il 20 % per la ricerca applicata ed il 10 % per lo sviluppo:

b) «ricerca fondamentale» , l'attività di ricerca svolta in modo autonomo da istituti d'insegnamento superiore o di ricerca per l'ampliamento delle conoscenze generali scientifiche e tecniche, e non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

c) «ricerca industriale di base», l'attività originale teorica o sperimentale che ha per obiettivo una migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica in generale, quali si applicano o sono suscettibili di applicazione ad un settore industriale ovvero alle attività di una particolare impresa;

d) «ricera applicata», l'attività di indagine o di sperimentazione basata sui risultati della ricerca fondamentale per agevolare la realizzazione di obiettivi pratici specifici, quali la creazione di nuovi prodotti, processi di produzione o servizi. La ricerca applicata si conclude generalmente con la creazione di un primo prototipo e non riguarda lavori aventi come principale obiettivo la progettazione, lo sviluppo o la sperimentazione di prodotti o servizi specifici destinati alla vendita;

e) «sviluppo», l'attività basata sull'impiego sistematico di conoscenze scientifiche e tecniche nella progettazione, sviluppo, sperimentazione o valutazione di un nuovo prodotto, processo di produzione o servizio o del miglioramento di un prodotto o servizio esistente per rispettare determinate norme o raggiungere determinati obiettivi di rendimento. Tali lavori comprendono normalmente l'esecuzione di modelli nella fase anteriore alla produzione quali i progetti pilota e dimostrativi ma esclude le attività di applicazione industriale e di sfruttamento commerciale;

f) gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi specificamente all'industria della costruzione, trasformazione e riparazione navale comprendono, tra l'altro, i seguenti progetti:

i) progetti di ricerca e sviluppo svolti dall'industria della costruzione, trasformazione o riparazione navale ovvero da istituti di ricerca da essa controllati o finanziati;

ii) progetti di ricerca e sviluppo realizzati dall'industria del trasporto marittimo ovvero da istituti di ricerca da essa controllati o finanziati qualora il progetto sia direttamente collegato alla costruzione, alla trasformazione o alla riparazione navale;

iii) progetti di ricerca e sviluppo condotti da università, istituti di ricerca indipendenti pubblici e/o privati e da altri settori industriali in collaborazione con l'industria della costruzione, trasformazione e riparazione navale;

iv) progetti di ricerca e sviluppo condotti da università, istituti di ricerca indipendenti pubblici e/o privati e da altri settori industriali, qualora, al momento della realizzazione dei progetti, si possa ragionevolmente prevedere che i risultati abbiano un notevole valore specifico per l'industria della costruzione, trasformazione e riparazione navale.

4. Le informazioni sui risultati della ricerca e dello sviluppo devono essere pubblicate al più presto, e comunque almeno una volta all'anno.

Articolo 5

Aiuti indiretti

1. Gli aiuti concessi ad armatori o a terzi sotto forma di mutui e garanzie dello Stato e disponibili quali aiuti alla costruzione o trasformazione di navi con esclusione della riparazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché siano conformi all'intesa OCSE sui crediti all'esportazione di navi (1), o ad altri accordi che la modificano o sostituiscono.

2. Gli aiuti alla costruzione o trasformazione di navi che sono concessi per ragioni reali, come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché rispettino le pertinenti disposizioni dell'intesa OCSE ovvero qualsiasi accordo modificativo o sostitutivo di cui al paragrafo 1.

3. Gli aiuti concessi da uno Stato membro agli armatori nazionali o a terzi di tale Stato per la costruzione o la trasformazione di navi non possono provocare o minacciare di provocare distorsioni della concorrenza tra i cantieri di tale Stato membro e i cantieri degli altri Stati membri nell'attribuzione delle commesse.

4. Ai sensi del presente articolo si intende per «trasformazione navale» la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma come definite all'articolo 1, lettera a), di almeno 1 000 tsl, purché i lavori di trasformazione comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri.

Articolo 6

Spagna, Portogallo, Belgio

Gli aiuti alla ristrutturazione concessi in Spagna, Portogallo e Belgio sotto forma di sostegno agli investimenti e qualsiasi sostegno a titolo di misure sociali non compresi all'articolo 3 e corrisposti dopo il 1° gennaio 1996 possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Tali aiuti devono costituire oggetto di una notifica individuale, essere preventivamente approvata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1996 e rispettare i seguenti massimali e termini per i pagamenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 7

Altre misure

1. In circostanze eccezionali, e fatta salva l'osservanza dell'articolo 92 del trattato, possono essere considerati compatibili con il mercato comune altri tipi di aiuto. Se la Commissione è autorizzata, qualora ritenga che tale sia la fattispecie, previa consultazione del comitato speciale istituito nel quadro dell'articolo 113 del trattato, a chiedere una deroga al gruppo delle parti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'accordo OCSE.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo connessi alla sicurezza e all'ambiente, e fatta salva l'osservanza dell'articolo 92 del trattato, può essere considerata compatibile con il mercato comune un'intensità degli aiuti superiore a quella prevista all'articolo 4, paragrafo 1, punti ii), iii) e iv). La Commissione è autorizzata, qualora ritenga che tale sia la fattispecie, a chiedere l'approvazione del progetto al gruppo delle parti a norma dell'allegato I B 3, paragrafo 2 dell'accordo OCSE.

3. Qualora un aiuto concesso a norma del presente regolamento sia sottoposto al procedimento di soluzione delle controversie di cui all'articolo 8 dell'accordo OCSE o, nel caso di crediti all'esportazione, sia assoggettato ai meccanismi di consultazione previsti dall'intesa OCSE sui crediti alle esportazioni di navi, la Commissione determina la posizione della Comunità previa consultazione del comitato speciale istituito nel quadro dell'articolo 113 del trattato.

CAPO III PROCEDURA DI CONTROLLO

Articolo 8

1. Oltre alle disposizioni dell'articolo 93 del trattato, gli aiuti alle imprese di costruzione e riparazione navale di cui al presente regolamento sono soggetti alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione e non attuano senza la sua autorizzazione:

a) i regimi di aiuti - nuovi o già esistenti - e le modifiche ai regimi di aiuti esistenti di cui dal presente regolamento;

b) le decisioni di applicare alle imprese di cui al presente regolamento un regime di aiuti generale o con finalità regionale di applicazione generale, per verificarne la compatibilità con l'articolo 92 del trattato;

c) i casi individuali di applicazione dei regimi di aiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e i casi in cui la Commissione l'abbia espressamente previsto al momento dell'autorizzazione del regime di aiuto in questione.

Articolo 9

1. Per consentire alla Commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui al capo II, gli Stati membri le trasmettono:

a) relazioni mensili sulle agevolazioni di credito che beneficiano di un sostegno pubblico concesse per ogni contratto di costruzione e trasformazione navale da presentarsi con il modulo n. 1 figurante in allegato entro la fine del mese successivo a quello della firma di ogni contratto;

b) qualora negli Stati membri esistano sistemi di garanzie ed assicurazione pubblici per le navi, relazioni da presentare entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato, contenenti i risultati di tali sistemi, gli indennizzi corrisposti, i premi e le commissioni incassate, il ricavato da recuperi e altre informazioni necessarie richiesta dalla Commissione;

c) relazioni sulla conclusione relative ad ogni contratto di costruzione e trasformazione navale firmato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento da presentarsi con il modulo n. 2 figurante in allegato entro la fine del mese successivo a quello della conclusione;

d) relazioni annuali - da presentarsi con il modulo n. 3 figurante in allegato entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio considerato - contenenti i particolari relativi al sostegno finanziario globale corrisposto ad ogni singolo cantiere navale nazionale nel precedente anno civile;

e) nel caso di cantieri in grado di costruire navi mercantili superiori a 5 000 tsl, relazioni annuali - da presentare con il modulo n. 4 figurante in allegato entro i due mesi successivi all'assemblea ordinaria per l'approvazione della relazione annuale del cantiere - contenenti informazioni non riservate sul potenziamento della capacità e sulla struttura proprietaria.

2. Alla luce delle informazioni che le sono comunicate, ai sensi dell'articolo 8 e del paragrafo 1, la Commissione redige annualmente una relazione globale quale base di discussione con gli esperti nazionali.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo OCSE (1).

Qualora tale accordo non entrasse in vigore il 1° gennaio 1996, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE si applicano sino all'entrata in vigore di tale accordo, e comunque non oltre il 1° ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995,

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 304 del 15. 11. 1995, pag. 21.

(2) GU n. C 339 del 18. 12. 1995.

(3) Parere reso il 23 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10).

(5) GU n. C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3.

(1) Si considerano «piccole e medie imprese», ai fini del presente regolamento, le imprese con meno di 300 dipendenti, con un volume d'affari annuo non superiore ai 20 milioni di ECU e che non appartengono per più del 25 % ad una grande impresa.

(1) GU n. C 375 del 30. 12. 1994, pag. 38.

(1) La data di entrata in vigore dell'accordo OCSE sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad opera del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Modulo n. 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMUNITÀ EUROPEA

RELAZIONE SUGLI AIUTI CONCESSI AGLI ARMATORI E A TERZI PER LA COSTRUZIONE O TRASFORMAZIONE DI NAVI

1. Nome e nazionalità della società beneficiaria dell'aiuto: .

.

2. Prezzo contrattuale: .

3. Credito concesso

- Forma (credito all'esportazione, crediti interni ecc.): .

- Volume: .

- Periodo di rimborso: .

- Frequenza dei pagamenti: .

- Tasso di interesse: .

4. Garanzie concesse

- Volume: .

- Premio corrisposto: .

- Durata: .

- Altre condizioni: .

.

5. Mese in cui è stato concesso l'aiuto: .

6. Dati relativi al contratto (specificare se si tratta di nuova costruzione o trasformazione)

- Tipo di nave e numero di cantiere: .

- Portata lorda (+ pl): .

- Stazza lorda (tsl): .

- Stazza lorda compensata (tslc): .

- Cantiere che effettua i lavori:

- Paese: .

- Denominazione: .

- Data di ultimazione/consegna: .

Per informazioni rivolgersi a: .

Data: .

Qualifica: .

Firma: .

>FINE DI UN GRAFICO>

Modulo n. 2

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Modulo n. 3

>INIZIO DI UN GRAFICO>

COMUNITÀ EUROPEA

RELAZIONE SULL'AIUTO FINANZIARIO AI LAVORATORI O ALL'IMPRESA

Nome dell'impresa: .

Costi ammissibili (ivi compresi per il punto 1 i particolari sull'organico interessato dalle misure)Aiuti ricevutiFormaImportoBase giuridica (ivi compresa la data di autorizzazione da parte della Commissione)1. Aiuti di natura sociale:

a) indennità di licenziamento

b) indennità di pensionamento anticipato

c) costi di riconversione

d) riqualificazione professionale

2. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

a) ricerca fondamentale

b) ricerca industriale di base

c) ricerca applicata

d) sviluppo

3. Regimi di aiuto generale (specificare la natura dell'aiuto)

Per informazioni rivolgersi a: .

Data: .

Qualifica: .

Firma: .

>FINE DI UN GRAFICO>

Modulo n. 4

>INIZIO DI UN GRAFICO>

RELAZIONE SUI CANTIERI DI COSTRUZIONE DI NAVI MERCANTILI SUPERIORI A 5 000 TSL

1. Nome della società(.)2. Capacità totale disponibile(. tslc)3. Dati sul bacino/banchina di ormeggiBacino o banchina di ormeggioDimensione massima delle navi (tsl)(.)(.)(.)(.)(.)(.)4. Descrizione dei programmi di espansione o riduzione futura della capacità

5. Struttura proprietaria (struttura del capitale, quote di partecipazione pubblica diretta e indiretta)

6. Documenti finanziari (stato patrimoniale, conto profitti e perdite ivi compresi, se disponibili, conti separati relativi alle attività di cantieristica della holding)

7. Trasferimento di risorse pubbliche (incluse garanzie su debiti, obbligazioni conferite ecc.)

8. Esenzioni da obblighi finanziari o di altro genere (comprese le agevolazioni fiscali ecc.)

9. Contributi in conto capitale (compresi conferimenti di capitale proprio, ritiri di capitale, dividendi, prestiti e relativi rimborsi ecc.)

10. Cancellazione dei debiti

11. Trasferimento di perdite

>FINE DI UN GRAFICO>

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