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Document 31995R3093

    Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea

    GU L 334 del 30.12.1995, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3093/oj

    31995R3093

    Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 3093/95 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 28,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto d'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, tali Stati membri hanno applicato la Tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1995;

    considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), al fine di trovare una soluzione per i casi in cui l'applicazione della Tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri determina la modifica a la revoca delle concessioni tariffarie da essi precedentemente consolidate;

    considerando che l'applicazione della Tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri ha determinato in taluni casi l'aumento, e in altri la riduzione, delle tariffe precedentemente applicate da ciascuno di essi;

    considerando che, nell'ambito dei negoziati condotti con numerosi paesi terzi, è opportuno, per la maggior parte dei prodotti non agricoli, applicare già dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio convenzionali, corrispondenti alla terza tappa delle riduzioni tariffarie prevista dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 che, secondo il calendario, dovrebbe prendere l'avvio il 1° gennaio 1997;

    considerando che per gli stessi motivi è altresì opportuno, per taluni prodotti chimici che sono attualmente oggetto di sospensioni doganali autonome, ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali;

    considerando che, per taluni componenti elettronici di cui alle voci 8541 e 8542 della NC, è opportuno ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sia le aliquote di dazio convenzionali sia quelle autonome, portandole al livello delle aliquote finali previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 e, in taluni casi, al di sotto di tale livello;

    considerando che è opportuno, per taluni altri prodotti non agricoli, anticipare l'applicazione delle successive tappe di riduzione delle aliquote di dazio convenzionali previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 e, in taluni casi, ridurre le aliquote di dazio convenzionali al di sotto del livello dell'aliquota finale previsto da tale calendario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La Comunità applica, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali corrispondenti alla terza tappa delle riduzioni previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12.

    2. Il paragrafo 1 non si applica nei confronti dei prodotti agricoli definiti nell'allegato I all'accordo OMC sull'agricoltura e dei prodotti non agricoli elencati negli allegati I, II e III del presente regolamento.

    Articolo 2

    A decorrere dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio convenzionali per i prodotti elencati nell'allegato I sono quelle indicate nella colonna 3 di tale allegato.

    Articolo 3

    A decorrere dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio autonome e convenzionali per i prodotti elencati nell'allegato II sono quelle indicate rispettivamente nelle colonne 3 e 4 di tale allegato.

    Articolo 4

    1. Per i prodotti elencati nella sezione 1 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono quelle indicate nella colonna 3.

    2. Per i prodotti elencati nella sezione 2 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali sono progressivamente ridotte, secondo il calendario contenuto nella colonna 3.

    3. Per i prodotti elencati nella sezione 3 dell'allegato III ed entro i limiti delle quantità indicate nella colonna 3, le aliquote di dazio convenzionali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono quelle indicate nella colonna 4.

    Articolo 5

    Per i prodotti agricoli, la Commissione adotta le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo la procedura stabilita all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. ATIENZA SERNA

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/95 (GU n. 103 del 6. 5. 1995, pag. 24).

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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