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Document 31995R3093
Council Regulation (EC) No 3093/95 of 22 December 1995 laying down the rates of duty to be applied by the Community resulting from negotiations under GATT Article XXIV.6 consequent upon the accession of Austria, Finland and Sweden to the European Union
Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea
Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea
GU L 334 del 30.12.1995, p. 1–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139
Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0024
REGOLAMENTO (CE) N. 3093/95 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 28, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto d'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, tali Stati membri hanno applicato la Tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1995; considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), al fine di trovare una soluzione per i casi in cui l'applicazione della Tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri determina la modifica a la revoca delle concessioni tariffarie da essi precedentemente consolidate; considerando che l'applicazione della Tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri ha determinato in taluni casi l'aumento, e in altri la riduzione, delle tariffe precedentemente applicate da ciascuno di essi; considerando che, nell'ambito dei negoziati condotti con numerosi paesi terzi, è opportuno, per la maggior parte dei prodotti non agricoli, applicare già dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio convenzionali, corrispondenti alla terza tappa delle riduzioni tariffarie prevista dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 che, secondo il calendario, dovrebbe prendere l'avvio il 1° gennaio 1997; considerando che per gli stessi motivi è altresì opportuno, per taluni prodotti chimici che sono attualmente oggetto di sospensioni doganali autonome, ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali; considerando che, per taluni componenti elettronici di cui alle voci 8541 e 8542 della NC, è opportuno ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sia le aliquote di dazio convenzionali sia quelle autonome, portandole al livello delle aliquote finali previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 e, in taluni casi, al di sotto di tale livello; considerando che è opportuno, per taluni altri prodotti non agricoli, anticipare l'applicazione delle successive tappe di riduzione delle aliquote di dazio convenzionali previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12 e, in taluni casi, ridurre le aliquote di dazio convenzionali al di sotto del livello dell'aliquota finale previsto da tale calendario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La Comunità applica, a decorrere dal 1° gennaio 1996, le aliquote di dazio convenzionali corrispondenti alla terza tappa delle riduzioni previste dal calendario GATT 1994 della Comunità a 12. 2. Il paragrafo 1 non si applica nei confronti dei prodotti agricoli definiti nell'allegato I all'accordo OMC sull'agricoltura e dei prodotti non agricoli elencati negli allegati I, II e III del presente regolamento. Articolo 2 A decorrere dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio convenzionali per i prodotti elencati nell'allegato I sono quelle indicate nella colonna 3 di tale allegato. Articolo 3 A decorrere dal 1° gennaio 1996 le aliquote di dazio autonome e convenzionali per i prodotti elencati nell'allegato II sono quelle indicate rispettivamente nelle colonne 3 e 4 di tale allegato. Articolo 4 1. Per i prodotti elencati nella sezione 1 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono quelle indicate nella colonna 3. 2. Per i prodotti elencati nella sezione 2 dell'allegato III, le aliquote di dazio convenzionali sono progressivamente ridotte, secondo il calendario contenuto nella colonna 3. 3. Per i prodotti elencati nella sezione 3 dell'allegato III ed entro i limiti delle quantità indicate nella colonna 3, le aliquote di dazio convenzionali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono quelle indicate nella colonna 4. Articolo 5 Per i prodotti agricoli, la Commissione adotta le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo la procedura stabilita all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/95 (GU n. 103 del 6. 5. 1995, pag. 24). ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>