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Document 31995R3077
Council Regulation (EC) No 3077/95 of 21 December 1995 laying down, for 1996, certain measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels flying the flag of the Faeroes
Regolamento (CE) n. 3077/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Færøer
Regolamento (CE) n. 3077/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Færøer
GU L 330 del 30.12.1995, pp. 54–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Regolamento (CE) n. 3077/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Færøer
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 30/12/1995 pag. 0054 - 0061
REGOLAMENTO (CE) N. 3077/95 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1995 che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Faeroeer IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer, dall'altro (2), la Comunità nella sua composizione attuale e il governo locale delle Faeroeer si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1996; considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1996 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte; considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità europea e le isole Faeroeer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1995; considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3); considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (4), tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Faeroeer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00′ N, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1996 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. 2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri. 3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione. 4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione. Articolo 2 1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui allo stesso articolo. 2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II. 3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato. 4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri. 5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua. Articolo 3 1. La pesca è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. 2. Le licenze e i permessi di pesca speciali vengono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di pesca speciali validi per ciascun giorno non superi: a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VIa ( nord di 56°30′N), VIIe, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VIa (a nord di 56°30′N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N), VIIe, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N); 4 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM IIIa N (Skagerrak); b) 15 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VIa (a nord di 56°30′N) e del cicerello nella divisione CIEM IV; c) 20 per la pesca con palangari della molva, del brosmio e della molva azzurra nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56°30′N) e VIb; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10; d) 16 per la pesca con reti da traino della molva azzurra nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56°30′N) e VIb; e) 20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a ovest di 12°00′O) e nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56°30′N) e VIb; f) 3 per la pesca con palangari dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3PS. 3. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti: a) nome della nave; b) numero di immatricolazione; c) lettere e cifre esterne di identificazione; d) porto di immatricolazione; e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore; f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto; g) potenza del motore; h) indicativo di chiamata e frequenza radio; i) metodo di pesca previsto; j) zona di pesca prevista; k) specie di pesci che si intendono catturare; l) periodo per il quale la licenza e il permesso di pesca speciale sono richiesti. 4. Ogni licenza e permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale. 5. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati. 6. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1. 7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. 8. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 9. La Commissione comunica alle Faeroeer, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi delle Faeroeer che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie. Articolo 4 La pesca nello Skagerrak è soggetta alle seguenti condizioni: 1) è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano; 2) è proibito l'impiego della rete da traino e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica. Articolo 5 Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12. (3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (4) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9. ALLEGATO I Contingenti di cattura della Faeroeer per il 1996 1. Contingenti per le navi delle Faeroeer che operano nelle zona di pesca della Comunità: >SPAZIO PER TABELLA> 2.Contingenti per le navi delle Faeroeer che operano nelle acque della Groenlandia in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo CEE/Groenlandia sulle condizioni di pesca (1): (esclusivamente a titolo informativo): >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate. 1. Dopo ogni operazione di pesca: 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo; 1.2. data e ora dell'operazione di pesca; 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture; 1.4. metodo di pesca utilizzato. 2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra: 2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»; 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo; 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo. 3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità: 3.1. nome del porto; 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna speciale, espressi in chilogrammi-peso vivo. 4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee: 4.1. data e ora della comunicazione; 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL; 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione. ALLEGATO III 1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati. 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca: a) le informazioni precisate al punto 1.5; b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca. Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata. 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1: a) le informazioni precisate al punto 1.5; b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo; f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona. Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita. 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e allo sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando a nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie: a) le informazioni precisate al punto 1.5; b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra: a) le informazioni precisate al punto 1.5; b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; c) la divisone CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.5. a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante; b) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi; c) identificazione del tipo di messaggio; d) data, ora e posizione geografica della nave. 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4. 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazione in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. 3. >SPAZIO PER TABELLA> 4. Forma delle comunicazioni Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel sequente ordine: - nome della nave; - indicativo di chiamata; - lettere e cifre di identificazione esterna; - numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi; - indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice: - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN», - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT», - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES», - messaggio settimanale: «WKL», - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»; - data, ora e posizione geografica; - divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca; - data in cui si prevede di cominciare la pesca; - quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; - quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5; - divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture; - quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; - nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo; - quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie; - nome del comandante. 5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4: PRA - gamberello boreale (Pandalus borealis), HKE - nasello (Merluccius merluccius), GHL - ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides), COD - merluzzo bianco (Gadus morhua), HAD - eglefino (Melanogrammus aeglefinus), HAL - ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus), MAC - sgombro (Scomber scombrus), HOM - sugarello (Trachurus trachurus), RNG - granatiere (Coryphaenoides rupestris), POK - merluzzo carbonaro (Pollachius virens), WHG - merlano (Merlangius merlangus), HER - aringa (Clupea harengus), SAN - cicerelli (Ammodytes spp.), SPR - spratto (Sprattus sprattus), PLE - passera di mare (Pleuronectes platessa), NOP - busbana norvegese (Trisopterus esmarkii), LIN - molva (Molva molva), PEZ - gamberetti (Pandalidae), ANE - acciuga (Engraulis encrasicholus), RED - scorfani (Sebastes spp.), PLA - passera canadese (Hippoglossoides platessoides), SQX - totani (Illex spp.), YEL - limanda (Limanda ferruginea), WHB - melù (Micromesistius poutassou), TUN - tonno (Thunnidae), BLI - molva azzurra (Molva dypterygia), USK - brosmio (Brosme brosme), DGS - spinarolo (Squalus acanthias), BSK - squalo elefante (Cetorinhus maximus), POR - smeriglio (Lamma nasus), SQC - calamari (Loligo spp.), POA - pesce castagna (Brama brama), PIL - sardina (Sardina pilchardus), CSH - gamberetto grigio (Crangon crangon), LEZ - rombo giallo (Lepidorhombus spp.), MNZ - rana pescatrice (Lophius spp.), NEP - scampo (Nephrops norvegicus), POL - merluzzo giallo (Pollachius pollachius), ARG - argentina (Argentina sphyraena), OTH - altri.