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Document 31995R3068

    Regolamento (CE) n. 3068/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/92 che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

    GU L 329 del 30.12.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2007; abrog. impl. da 32007R1386

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3068/oj

    31995R3068

    Regolamento (CE) n. 3068/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/92 che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

    Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1995 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 3068/95 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1995

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/92 che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 189/92 (3) ha stabilito le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO);

    considerando che la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'accordo in materia di pesca del 20 aprile 1995 hanno deciso di introdurre misure di controllo aggiuntive applicabili ai pescherecci che operano nella zona di regolamentazione NAFO;

    considerando che la commissione pesca della NAFO ha adottato, il 15 settembre 1995, una proposta per la modifica del sistema comunicazione via radio;

    considerando che, a norma dell'articolo XI della convenzione NAFO, la proposta diviene, in mancanza di obiezioni, vincolante per le parti contraenti a decorrere dal 15 novembre 1995;

    considerando che il programma modificato può essere accettato dalla Comunità;

    considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 189/92, al fine di obbligare i pescherecci comunitari a conformarsi a queste nuove disposizioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 è modificato nel modo seguente:

    1) Ai punti 1.1 e 1.4 è aggiunto il trattino seguente:

    «- Specie (codice a tre lettere) in chilogrammi (arrotondati al centinaio superiore). Il quantitativo totale di specie per le quali il peso totale approssimativo per specie è inferiore alla tonnellata può essere espresso dal codice a tre lettere "MZZ" (Marine fish unspecified).»

    2) Il testo seguente sostituisce il testo corrispondente nell'introduzione del punto 14:

    «La comunicazione deve essere effettuata almeno 6 ore prima dell'uscita della nave dalla zona di regolamentazione e comprendere le seguenti informazioni, fornite nell'ordine qui indicato.»

    3) Sono aggiunti i seguenti punti:

    «1.5. Trasbordo nella zona di regolamentazione. La comunicazione deve essere effettuata almeno 24 ore prima e comprendere le seguenti informazioni, fornite nell'ordine qui indicato:

    - il nome della nave,

    - l'indicativo radio,

    - le lettere e le cifre di identificazione esterna,

    - la data, l'ora e la posizione geografica,

    - il codice di trasbordo: "TRANS",

    - il peso totale approssimativo per specie (codice a tre lettere) da trasbordare espresso in chilogrammi (arrotondati al centinaio superiore),

    - il nome del comandante.

    1.6. Le navi equipaggiate con strumenti che consentono la trasmissione automatica della loro posizione sono esenti dai requisiti per il sistema di comunicazione via radio indicati nei punti 1.2 e 1.3.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. ATIENZA SERNA

    (1) GU n. C 200 del 4. 8. 1995, pag. 16.

    (2) Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 21 del 30. 1. 1992, pag. 4.

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