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Document 31995R2946

Regolamento (CE) n. 2946/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti e il regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

GU L 308 del 21.12.1995, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2946/oj

31995R2946

Regolamento (CE) n. 2946/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti e il regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 21/12/1995 pag. 0026 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 2946/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti e il regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/95 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le norme per la definizione degli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono state adottate dalla Commissione con il regolamento (CEE) n. 2814/90 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2583/95 (6);

considerando che per armonizzare le date entro cui possono essere presentate le domande di premio da parte dei produttori che beneficiano della deroga prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89, relativa ad agnelli appartenenti a razze particolari in determinate zone geografiche, è necessario definire le condizioni in cui i produttori possono ingrassare i propri agnelli prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine sono state adottate dalla Commissione con il regolamento (CEE) n. 2700/93 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 279/94 (8), in particolare l'articolo 2; che per migliorare la gestione del regime che disciplina la concessione del premio per le pecore i cui agnelli sono ingrassati per ottenere carcasse pesanti, è necessario che la Commissione riceva ogni anno informazioni sulla consistenza dei greggi e sull'ubicazione regionale delle pecore che danno diritto all'aiuto negli Stati membri; che a tale scopo è necessario modificare l'allegato al regolamento (CEE) n. 2700/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che le domande di premio siano presentate nel corso di un periodo determinato all'interno del periodo compreso tra il 1° novembre precedente l'inizio della campagna di commercializzazione e il 31 marzo successivo. In tal caso, il produttore presenta alle competenti autorità, entro la data in cui hanno inizio le nascite degli agnelli, una comunicazione specifica contenente i dati descritti nei tre trattini del primo comma. È necessario che sia fatto riferimento a tale comunicazione specifica nella domanda di premio relativa alla campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata. »

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 2700/93:

a) il testo dell'allegato è sostituito dagli allegati I e II al presente regolamento;

b) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- entro il 31 luglio di ogni anno, i dati relativi alle domande di premio presentate nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tale scopo essi utilizzano formulari conformi al modello che figura nell'allegato I;

- entro il 31 luglio dell'anno successivo al periodo suddetto, i dati relativi al numero di pecore che danno diritto al premio per agnelli ingrassati in carcasse pesanti nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tale scopo essi utilizzano formulari conformi al modello che figura nell'allegato II.

I dati di cui al primo e secondo trattino sono, su richiesta, messi a disposizione degli organismi nazionali incaricati di elaborare le statistiche ufficiali per il settore delle carni ovine e caprine. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra il vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1996 e le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

(5) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

(6) GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 10.

(7) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

(8) GU n. L 37 del 9. 2. 1994, pag. 1.

ALLEGATO I

DOMANDE DI PREMIO PER GLI OVINI E I CAPRINI

CAMPAGNA:

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

NUMERO DI PECORE CHE DANNO DIRITTO AL PREMIO PER GLI AGNELLI INGRASSATI IN CARCASSE PESANTI

CAMPAGNA:

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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