Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2898

    Regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana

    GU L 304 del 16.12.1995, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; abrogato da 32011R1333

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2898/oj

    31995R2898

    Regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana

    Gazzetta ufficiale n. L 304 del 16/12/1995 pag. 0017 - 0021


    REGOLAMENTO (CE) N. 2898/95 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1995 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4,

    considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono state adottate, con il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione (3), norme comuni di qualità per le banane destinate ad essere consegnate allo stato fresco al consumatore; che tali norme si applicano allo stadio dell'immissione in libera pratica per le banane importate dai paesi terzi, allo stadio dello sbarco nel primo porto comunitario per le banane originarie della Comunità, allo stadio di uscita dal locale di condizionamento per le banane commercializzate nella regione comunitaria di produzione;

    considerando che occorre adottare misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme di tali norme, in particolare in materia di controlli di conformità;

    considerando che, pur tenendo conto delle caratteristiche di un prodotto altamente deperibile, nonché dei metodi di commercializzazione e delle pratiche di controllo in vigore, occorre prevedere che il controllo di conformità venga effettuato di norma allo stadio cui si applicano le norme previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2257/94;

    considerando che un prodotto che superi il controllo in questa fase è considerato conforme alle norme; che tale valutazione lascia impregiudicata la possibilità di ulteriori verifiche operate in materia imprevista ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione;

    considerando che il controllo di conformità deve essere effettuato non in maniera sistematica ma per sondaggio, esaminando un campione globale prelevato a caso sulla partita scelta dall'organismo competente ai fini del controllo e ritenuto rappresentativo della partita stessa; che a tal fine occorre rendere applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94 (5), tenuto conto della pratica e dell'esperienza acquisita nel settore;

    considerando che il commercio della banana è soggetto ad una fortissima concorrenza; che gli stessi operatori hanno istituito rigorose pratiche di controllo; che non occorre pertanto sottoporre ai controlli alla fase prevista gli operatori che presentino adeguate garanzie in materia di personale e di attrezzature di movimentazione e che possano garantire una qualità costante delle banane da essi commercializzate nella Comunità; che tale esenzione deve essere concessa dallo Stato membro sul cui territorio deve essere di norma operato il controllo; che essa deve essere tuttavia revocata in caso di mancato rispetto delle norme e delle condizioni imposte per beneficiarvi;

    considerando che l'esecuzione dei controlli implica la notifica delle necessarie informazioni agli organismi competenti da parte degli operatori interessati;

    considerando che l'attestato di conformità rilasciato a seguito del controllo non deve costituire un documento di accompagnamento delle banane fino alla fase ultima di commercializzazione ma un documento attestante la conformità del prodotto fino alla fase di ingresso nel locale di maturazione, conformemente al campo di applicazione della norma, da presentare su richiesta delle autorità competenti; che occorre d'altronde ricordare che le banane non conformi alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2257/94 non possono essere destinate al consumo allo stato fresco nella Comunità;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri effettuano i controlli di conformità alle norme di qualità stabilite dal regolamento (CE) n. 2257/94 per le banane di cui al codice NC ex 0803 destinate ad essere consegnate allo stato fresco al consumatore, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le banane prodotte all'interno della Comunità sono oggetto di un controllo di conformità alle disposizioni delle norme di qualità anteriormente all'operazione di carico sul mezzo di trasporto in vista della loro commercializzazione allo stato fresco. Detto controllo può essere effettuato presso il centro di condizionamento.

    Le banane commercializzate al di fuori della regione di produzione sono oggetto di controlli imprevisti al momento del primo sbarco nel resto della Comunità.

    I controlli di cui ai precedenti commi vengono effettuati fatta salva l'applicazione dell'articolo 7.

    Articolo 3

    Le banane importate da paesi terzi sono sottoposte, anteriormente all'immissione in libera pratica, al controllo di conformità alle disposizioni delle norme di qualità nello Stato membro in cui avviene il primo sbarco nella Comunità, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7.

    Articolo 4

    1. Il controllo di conformità è effettuato conformemente al disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 3, ad eccezione del paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2251/92.

    2. Per i prodotti che, per motivi tecnici, non possono essere sottoposti alle operazioni di controllo di conformità al momento del primo sbarco, tale controllo è effettuato successivamente, al più tardi all'arrivo presso l'impianto di maturazione, e comunque prima dell'immissione in libera pratica per i prodotti importati da paesi terzi.

    3. A seguito del controllo di conformità, per le merci risultate conformi alle norme viene rilasciato un certificato di controllo, redatto sulla base del modello che figura all'allegato I.

    Il certificato di controllo rilasciato per le banane originarie dei paesi terzi deve essere presentato alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica di tali prodotti nella Comunità.

    4. Qualora le merci non risultino conformi, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 9 e successivi del regolamento (CEE) n. 2251/92.

    5. Nel caso in cui l'organismo competente non abbia effettuato il controllo di talune merci, esso appone un timbro sulla notifica di cui all'articolo 5 oppure, se trattasi di prodotti importati, informa in altro modo le autorità doganali.

    6. L'operatore provvede ad agevolare l'opera di verifica effettuata dall'organismo competente ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 5

    L'operatore interessato, o il suo rappresentante, che non beneficia dell'esenzione prevista all'articolo 7, fornisce in tempo utile all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per identificare le partite e l'indicazione precisa dei luoghi e delle date di condizionamento e di spedizione per le banane raccolte nella Comunità, dei luoghi e delle date di sbarco previste per le merci provenienti dai paesi terzi o dalle regioni produttrici della Comunità, nonché delle consegne agli impianti di maturazione per le banane che non possono essere sottoposte al controllo al momento del primo sbarco nella Comunità.

    Articolo 6

    1. I controlli di conformità sono effettuati dai servizi o dagli organismi designati dalle autorità nazionali competenti. Tali servizi e organismi devono presentare i necessari requisiti di idoneità all'esercizio dei controlli, in particolare in materia di attrezzature, formazione ed esperienza.

    2. Le autorità nazionali competenti possono delegare l'esercizio dei controlli ad organismi privati all'uopo riconosciuti che presentino i seguenti requisiti:

    a) disporre di controllori in possesso di una formazione riconosciuta dall'autorità competente;

    b) disporre del materiale e delle installazioni necessarie alle verifiche ed analisi richieste dal controllo;

    c) disporre di attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

    3. L'autorità competente verifica periodicamente l'esecuzione e l'efficacia dei controlli. Essa revoca il riconoscimento qualora constati anomalie o irregolarità tali da pregiudicare il normale svolgimento dei controlli, o quando vengano meno i presupposti richiesti.

    Articolo 7

    1. Gli operatori che commercializzano banane raccolte nella Comunità o importate da paesi terzi non sono soggetti ai controlli di conformità in materia di norme di qualità alle fasi previste agli articoli 2 e 3 qualora:

    a) dispongano di personale esperto in materia di norme di qualità e di attrezzature di movimentazione e di controllo,

    b) tengano un registro delle operazioni effettuate e

    c) siano in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate.

    Gli operatori esentati dal controllo ottengono un certificato di esenzione redatto sulla base del modello che figura all'allegato II.

    2. Il beneficio dell'esenzione dalle operazioni di controllo è concesso, su richiesta dell'operatore interessato, dagli organismi o servizi di controllo designati, secondo il caso, dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di produzione per le banane commercializzate nella regione di produzione comunitaria o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene lo sbarco per le banane comunitarie commercializzate nel resto della Comunità e per quelle importate da paesi terzi. Detto beneficio è accordato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. L'esenzione è valida sull'intero mercato comunitario per i prodotti sbarcati nello Stato membro che l'ha concessa.

    Tali servizi o organismi procedono alla revoca dell'esenzione qualora constatino anomalie o irregolarità tali da pregiudicare la conformità delle banane alle norme, o quando vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.

    Gli Stati membri redigono un registro degli operatori esentati dal controllo ed attribuiscono a ciascuno un numero d'immatricolazione, adottando le misure necessarie per la diffusione di queste informazioni.

    3. I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri verificano periodicamente la qualità delle banane commercializzate dagli operatori di cui al paragrafo 1, nonché il rispetto delle condizioni ivi definite. Gli operatori esentati provvedono ugualmente a predisporre quanto necessario al corretto svolgimento di tali verifiche.

    I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo nonché i casi di revoca di quest'ultima.

    Articolo 8

    L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di effettuare controlli puntuali imprevisti ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 6.

    (4) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

    (5) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28.

    ALLEGATO I

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ALLEGATO II

    Certificato di esenzione dal controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Operatore esentato:

    (nome, regione sociale, indirizzo)

    Numero di immatricolazione rilasciato dall'organismo o dal servizio di controllo competente:

    Organismo o servizio competente:

    (nome, indirizzo)

    Data di rilascio del certificato:

    Durata di validità dell'esenzione:

    Firma e/o timbro dell'organismo o servizio competente:

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Top