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Document 31995R2839
Commission Regulation (EC) No 2839/95 of 8 December 1995 allocating for 1995 the Community contribution to the scrapping funds referred to in Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Regolamento (CE) n. 2839/95 della Commissione, dell' 8 dicembre 1995, che assegna, per l' esercizio 1995, il contributo comunitario ai fondi di demolizione previsti dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna
Regolamento (CE) n. 2839/95 della Commissione, dell' 8 dicembre 1995, che assegna, per l' esercizio 1995, il contributo comunitario ai fondi di demolizione previsti dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna
GU L 296 del 9.12.1995, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Regolamento (CE) n. 2839/95 della Commissione, dell' 8 dicembre 1995, che assegna, per l' esercizio 1995, il contributo comunitario ai fondi di demolizione previsti dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 09/12/1995 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 2839/95 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1995 che assegna, per l'esercizio 1995, il contributo comunitario ai fondi di demolizione previsti dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2819/95 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/89 ha instaurato un regime di risanamento strutturale del settore della navigazione interna mediante azioni di demolizione coordinate a livello comunitario; considerando che è prevista l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità ai fondi di demolizione di cui al regolamento (CEE) n. 1101/89 per la demolizione dei natanti iscritti nell'elenco comune previsto dal regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3039/94 (4); che sono stati iscritti nel bilancio generale delle Comunità appositi stanziamenti per l'esercizio 1995; che spetta alla Commissione ripartire tale contributo per il 1995 fra i battelli da carico secco, gli spintori e le navi cisterna, in funzione dello stato attuale delle richieste di premi di demolizione, e assegnarlo ai fondi di demolizione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I fondi di demolizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1101/89 ricevono per il 1995 un contributo finanziario comunitario pari a 5 mio di ECU per la demolizione dei natanti iscritti nell'elenco comune previsto all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1102/89. Di tale importo, 3 650 000 ECU sono destinati ai battelli da carico secco e agli spintori, 1 350 000 ECU alle navi cisterna. 2. La Commissione aggiorna, in collaborazione con le autorità dei vari fondi, il suddetto elenco comune alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le due contabilità distinte previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1101/89. A valere sulle disponibilità di bilancio dei due conti, le autorità dei fondi assegnano ai richiedenti i premi di demolizione nell'ordine d'iscrizione nell'elenco comune, fino a integrale esaurimento delle disponibilità stesse. Dette autorità comunicano senza indugio ai proprietari dei natanti l'avvenuto accoglimento della loro richiesta. 3. Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione decide la ripartizione degli importi stabiliti al paragrafo 1 fra i fondi di demolizione, in funzione delle richieste di premio accolte. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1995. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione