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Document 31995R2806
Commission Regulation (EC) No 2806/95 of 5 December 1995 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural products nomenclature for export refunds
Regolamento (CE) n. 2806/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
Regolamento (CE) n. 2806/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
GU L 291 del 6.12.1995, p. 14–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
Regolamento (CE) n. 2806/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0014 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 2806/95 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CE) n. 2137/93 (3), ha modificato la fissazione delle restituzioni introducendo delle aliquote per diverse nuove categorie di prodotti; considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2453/95 (5), stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che detta nomenclatura deve essere adattata in conformità alle modifiche sopra menzionate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I dati relativi ai codici NC 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 62, 2204 29 64, 2204 29 65, 2204 29 71, 2204 29 72, 2204 29 75, 2204 29 83 e 2204 29 84 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione che figurano nel settore 16 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 sono sostituiti dai dati che figurano in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>