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Document 31995R2364
Commission Regulation (EC) No 2364/95 of 9 October 1995 fixing the prices and rates of the aid for preventive distillation referred to in Article 38 of Regulation (EEC) No 822/87 in Austria for the 1995/96 wine year
Regolamento (CE) n. 2364/95 della Commissione, del 9 ottobre 1995, che fissa i prezzi e gli aiuti per la distillazione preventiva, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili per la campagna 1995/1996 in Austria
Regolamento (CE) n. 2364/95 della Commissione, del 9 ottobre 1995, che fissa i prezzi e gli aiuti per la distillazione preventiva, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili per la campagna 1995/1996 in Austria
GU L 241 del 10.10.1995, pp. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996
Regolamento (CE) n. 2364/95 della Commissione, del 9 ottobre 1995, che fissa i prezzi e gli aiuti per la distillazione preventiva, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili per la campagna 1995/1996 in Austria
Gazzetta ufficiale n. L 241 del 10/10/1995 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2364/95 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 1995 che fissa i prezzi e gli aiuti per la distillazione preventiva, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili per la campagna 1995/1996 in Austria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), ha stabilito le norme principali per la gestione del mercato in questo settore e ha fissato, all'articolo 1, paragrafo 6, la durata della campagna viticola dal 1° settembre al 31 agosto; considerando che, in virtù del suddetto atto di adesione, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica in Austria sin dall'inizio dell'adesione; che tuttavia, con il regolamento (CE) n. 1834/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (3), la Commissione ha fissato misure particolari di gestione del mercato per la campagna 1995/1996 riguardanti, in particolare, l'esonero dalle misure di distillazione di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, per la distillazione preventiva, è previsto in tale regolamento che la Commissione, ai fini della fissazione dei volumi di vino in questione, dei prezzi e degli aiuti in Austria, terrà conto dell'incidenza di tale esonero sul reddito dei produttori austriaci; considerando che, non essendo possibile sapere sin d'ora se la distillazione obbligatoria avrà luogo, è opportuno fissare i prezzi all'80 % degli importi previsti all'allegato III del regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione (4), adeguare parimenti gli aiuti e prevedere al contempo un meccanismo atto ad escludere trattamenti discriminatori qualora non venisse decisa la distillazione obbligatoria; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga al regolamento (CE) n. 1848/95, per l'Austria i prezzi e gli aiuti riguardanti la distillazione di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1995/1996 sono riportati in allegato. Tuttavia, qualora per la campagna 1995/1996 non venisse decisa la distillazione obbligatoria: - l'organismo d'intervento versa prima del 30 aprile 1996 al distillatore la differenza per i quantitativi consegnati, tra gli aiuti comunitari e gli aiuti per l'Austria, - il distillatore versa al produttore, per i quantitativi consegnati e prima della data succitata, la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi per l'Austria. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>