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Document 31995R2178

Regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali

GU L 223 del 20.9.1995, pp. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2178/oj

31995R2178

Regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 20/09/1995 pag. 0001 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 2178/95 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli accordi di libero scambio tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmati il 18 luglio 1994, taluni prodotti originari di tali paesi possono beneficiare, all'importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli;

considerando che, per adempiere ai suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento; che è opportuno garantire, in particolare, l'accesso continuato e a parità di condizioni a detti contingenti per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti; che nulla osta tuttavia a che, per garantire un'efficace gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale sistema di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, oggetto di massimali tariffari comunitari, può essere effettuata una vigilanza comunitaria mediante un sistema di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui massimali secondo l'ordine di presentazione dei prodotti in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di imputazione sui massimali e informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta per consentire alla Commissione di adottare, a determinate condizioni, le misure necessarie per ripristinare i dazi doganali una volta raggiunto uno dei massimali;

considerando che i contingenti e i massimali tariffari previsti da tali accordi riguardano periodi pluriennali; che gli accordi fissano già gli eventuali tassi di incremento annuale dei volumi dei contingenti e dei massimali corrispondenti e definiscono, inoltre, i requisiti per la concessione delle agevolazzioni tariffarie nel quadro di tali contingenti e massimali tariffari; che, pertanto, allo scopo di razionalizzare l'attuazione delle misure in questione, sembra opportuno riunire in un solo regolamento, di applicazione per un periodo pluriennale, le disposizioni relative ai contingenti e ai massimali tariffari per i prodotti agricoli o industriali attualmente contenute nei diversi regolamenti riguardanti ciascuno dei paesi summenzionati;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric nonché gli adeguamenti dei volumi e delle aliquote contingentali in seguito a decisioni del Consiglio o della Commissione non comportano modifiche sostanziali; che, a fini di semplificazione, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento;

considerando che, per le stesse ragioni, questa procedura può applicarsi in caso di modifiche degli accordi esistenti tra la Comunità e tali paesi, nella misura in cui le modifiche così concordate specificano i prodotti che possono beneficiare di contingenti o di massimali tariffari, i volumi, i dazi e i periodi contingentali nonché, se del caso, i rispettivi requisiti per la concessione; che è pertanto opportuno che la Commissione possa apportare, previo parere del Comitato del codice doganale, le modifiche corrispondenti alle disposizioni del presente regolamento, compresi gli allegati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le merci originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania elencate negli allegati I, II, III e IV del presente regolamento sono soggette a contingenti o a massimali tariffari comunitari secondo le disposizioni contenute in detti allegati.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può adottare tutte le misure amministrative necessarie ai fini di una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato nel presente regolamento e se la dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale in questione, del quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione concede i prelievi in base alla data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato e nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li ritrasferisce quanto prima nel volume contingentale corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 3

1. Le imputazioni sui massimali sono effettuate secondo l'ordine di presentazione dei prodotti, corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica, in dogana.

Una merce può essere imputata sul massimale solo se il certificato di circolazione delle merci è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi doganali.

2. Il grado di esaurimento dei massimali è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il quindici di ogni mese, l'elenco delle imputazioni effettuate per le importazioni del mese precedente.

3. Non appena raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare con regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di applicazione ai paesi terzi in questione.

Se l'adozione di tale regolamento è richiesta da uno Stato membro, la Commissione esamina la domanda entro cinque giorni ed informa lo Stato membro richiedente del seguito che intende darle, basandosi segnatamente sulle comunicazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Fintanto che lo consente il saldo dei volumi contingentali, ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso continuato e a parità di condizioni ai contingenti tariffari.

Articolo 6

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

b) gli adeguamenti necessari in seguito alla conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere nel quadro di accordi esistenti o di accordi tra la Comunità e tali paesi nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Le disposizioni adottate a norma del presente regolamento non autorizzano la Commissione a:

- procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale all'altro;

- trasferire quantitativi preferenziali da un contingente o da un massimale tariffario all'altro;

- aprire e gestire contingenti e massimali tariffari risultanti da nuovi accordi.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo suddetto. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure di applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Si applica il protocollo relativo alla nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato agli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità e ciascuna delle Repubbliche di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA

(1) Gu n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

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