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Document 31995R1649
Commission Regulation (EC) No 1649/95 of 6 July 1995 amending Regulation (EEC) No 3388/81 laying down special detailed rules in respect of import and export licences in the wine sector
Regolamento (CE) n. 1649/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 1649/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 156 del 7.7.1995, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2001
Regolamento (CE) n. 1649/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 07/07/1995 pag. 0029 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 1649/95 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, considerando che l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round nel settore vitivinicolo comporta la soppressione del regime dei prezzi di riferimento per i vini a partire dal 1° luglio 1995; che, a causa di tale soppressione, si viene a creare una nuova situazione per quanto riguarda le importazioni di vino, i cui sviluppi sono difficilmente prevedibili; che pertanto è indicato, in futuro, seguire con maggiore attenzione tali importazioni attraverso il rilascio di titoli di importazione; che, di conseguenza si ravvisa l'utilità di una comunicazione più rapida, da parte degli Stati membri, dei prodotti e dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione; che occorre pertanto modificare l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/90 (4), per quanto riguarda la frequenza delle comunicazioni, che da mensile diventa settimanale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo della prima frase dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3388/81 è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì, oppure il primo giorno lavorativo successivo, le informazioni relative alle quantità e ai paesi di origine dei prodotti per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente, ripartiti in base ai codici della nomenclatura combinata e ai codici della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31. (3) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19. (4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 58.