This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R1591
Commission Regulation (EC) No 1591/95 of 30 June 1995 laying down detailed rules for the application of export refunds to glucose and glucose syrup used in certain products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 150 del 1.7.1995, pp. 91–92
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version:
25/05/2007
Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 01/07/1995 pag. 0091 - 0092
REGOLAMENTO (CE) N. 1591/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7, considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (4), ha fissato le modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95 (6), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 (8), ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato; considerando che, in tale prospettiva e allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza, è opportuno uniformare il regime relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli al regime relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio definito dal regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (9); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Può essere concessa una restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86. Articolo 2 Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1518/95. La concessione di una restituzione a norma del regolamento in parola esclude la concessione di una restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (10), recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione