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Document 31995R1384

Regolamento (CE) n. 1384/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round

GU L 134 del 20.6.1995, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1384/oj

31995R1384

Regolamento (CE) n. 1384/95 della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 20/06/1995 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1384/95 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1995 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda in particolare gli adeguamenti necessari all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le pertinenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta considerevoli modifiche del regime delle restituzioni all'importazione, in particolare poiché la concessione della restituzione viene subordinata, come regola generale, alla presentazione di un titolo di esportazione che prevede una fissazione anticipata dell'importo da restituire; che, tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore; che per questi motivi è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti; che per le consegne summenzionate occorre mantenere questo regime specifico, evitando di rendere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che, come contropartita di questa procedura specifica, è indispensabile imporre un termine breve per la comunicazione dei quantitativi da contabilizzare nell'ambito dell'accordo dell'Uruguay Round;

considerando che per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella applicabile alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata; che, al fine di evitare il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione di destinazioni con tassi di restituzioni più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata; che questa nuova disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della restituzione che può essere versata dietro presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

considerando che è dunque opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, in appresso denominate "restituzioni", istituito o previsto:

- dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio (*1) (grassi),

- dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (*2) (latte e prodotti lattiero-caseari),

- dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (*3) (carni bovine),

- dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (*4) (ortofrutticoli),

- dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (*5) (zucchero, isoglucosio, sciroppo d'inulina),

- dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (*6) (carni suine),

- dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (*7) (uova),

- dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (*8) (pollame),

- dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (*9) (riso),

- dagli articoli 13, 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (*10) (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

- dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (*11) (vino),

- dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (*12) (cereali).

(*1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(*2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(*3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(*4) GU n.L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(*5) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(*6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(*7) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(*8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(*9) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(*10) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(*10) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(*12) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. »

2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini « prelievi agricoli » sono soppressi.

3) Al capitolo 1 è inserito il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis

Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata dell'importo da restituire, salvo per le esportazioni di prodotti agricoli in forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e per le esportazioni relative ad operazioni di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round.

Tuttavia, nessun titolo è richiesto:

- quando l'importo della restituzione per dichiarazione di esportazione è pari o inferiore a 60 ECU; se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le indicazioni relative a ciascuno di questi codici si considerando come una dichiarazione distinta;

- nei casi di cui agli articoli 3 bis, 34, 38, 42, 43 e 44, paragrafo 1. »

4) All'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso il secondo comma.

5) All'articolo 11, paragrafo 1, settimo comma, i termini « dell'articolo 48 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 33, paragrafo 2 o dell'articolo 48 ».

6) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Articolo 20

1. In deroga all'articolo 16 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.

Se l'importo da pagare non supera i 1 000 ECU, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in causa, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è pari all'importo della restituzione che l'esportatore riceve nel caso in cui il suo prodotto raggiunga la destinazione per la quale sia stato fissato il tasso di restituzione più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.

La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è pari all'importo più basso risultante dall'applicazione del paragrafo 3.

3. Nel caso in cui la destinazione alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:

a) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è pari o superiore a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7, si applica il tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7;

b) se il tasso della restituzione per la destinazione reale è inferiore a quello previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare corrisponde all'importo:

- risultante dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,

- ridotto, salvo casi di forza maggiore, del 20 % della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigente il giorno della presentazione della domanda di titolo.

Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell'articolo 11 siano applicate ad una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'articolo 11.

4. Quando il tasso della restituzione è stato fissato nell'ambito di una gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della domanda di certificato e alla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione. »

7) All'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo della restituzione applicabile per la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione. »

8) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 48, paragrafi 4 e 6, si applicano mutatis mutandis. »

9) All'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, i termini « di cui all'articolo 20 » sono soppressi.

10) All'articolo 49 è aggiunto il trattino seguente:

« - i quantitativi corrispondenti a ciascun codice di prodotto a undici cifre esportati senza un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 2 bis, secondo comma; tali informazioni devono essere ripartite in funzione dei casi di cui all'articolo 2 bis, secondo comma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuate entro il secondo mese successivo a quello in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° luglio 1995.

Tuttavia,

- per i prodotti del settore del riso e del vino, esse si applicano alle dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dal 1° settembre 1995;

- per i prodotti del settore dello zucchero, esse si applicano alle dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dal 1° ottobre 1995;

- per i prodotti del settore dell'olio d'oliva, esse si applicano alle dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dal 1° novembre 1995.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti 5 e 8, si applicano alle esportazioni per le quali le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono espletate a partire dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(3) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

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