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Document 31995R1303

    Regolamento (CE) n. 1303/95 della Commissione, del 7 giugno 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dell' Irlanda

    GU L 126 del 9.6.1995, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1303/oj

    31995R1303

    Regolamento (CE) n. 1303/95 della Commissione, del 7 giugno 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dell' Irlanda

    Gazzetta ufficiale n. L 126 del 09/06/1995 pag. 0009 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 1303/95 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1995 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 748/95 del Consiglio, del 31 marzo 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (2), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM I, II a, b, (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che l'Irlanda ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 26 aprile 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1995.

    La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM I, II a, b, (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 26 aprile 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

    Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

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