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Document 31995R1101
Council Regulation (EC) No 1101/95 of 24 April 1995 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the market in the sugar sector and Regulation (EEC) No 1010/86 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry
Regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio del 24 aprile 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica
Regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio del 24 aprile 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica
GU L 110 del 17.5.1995, pp. 1–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrog. impl. da 32001R1260
Regolamento (CE) n. 1101/95 del Consiglio del 24 aprile 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 17/05/1995 pag. 0001 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 1101/95 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 1785/81 (3) prevede all'articolo 23, paragrafo 5 che il Consiglio adotti, secondo la procedura descritta all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995 alla produzione di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina; considerando che gli accordi che scaturiscono dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono stati approvati con la decisione 94/800/CE (4); che l'accordo sull'agricoltura, in appresso denominato « l'accordo », prevede in particolare la riduzione graduale del livello del sostegno concesso dalla Comunità all'esportazione dei prodotti agricoli e in particolare dello zucchero soggetto al regime delle quote di produzione; che tale accordo prevede la riduzione, per un periodo di transizione, del sostegno all'esportazione in termini sia di volumi, sia di finanziamenti; considerando che occorre anzitutto ricordare che dalla campagna di commercializzazione 1986/1987 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitarie nel'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie di prezzi e di smercio differenziale secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa; che, nella misura in cui gli impegni di riduzione del sostegno all'esportazione andranno soddisfatti nel corso di un periodo di transizione, è opportuno mantenere invariate le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti e le quote di sciroppo di inulina, prevedendo la possibilità di adeguare se del caso le garanzie relative in modo da permettere, tenuto conto degli elementi fondamentali della situazione del settore nella Comunità, il rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo; che è quindi opportuno prorogare il sistema di autofinanziamento del settore e il regime delle quote di produzione per un periodo corrispondente al suddetto periodo di transizione, cioè per sei campagne di commercializzazione; considerando che le quote di produzione assegnate a ciascuna impresa del settore dello zucchero possono portare, per una determinata campagna, ad un volume di esportazione, tenuto conto del consumo, della produzione, delle importazioni, delle scorte e dei riporti nonché della perdita media prevista a carico del regime di autofinanziamento, superiore a quello fissato dall'accordo; che è quindi opportuno prevedere l'adeguamento, per una o più campagne di commercializzazione, delle garanzie risultanti dalle quote per permettere il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità; considerando che, perché si possa procedere all'adeguamento delle garanzie, occorre innanzi tutto ripartire la differenza constatata per una campagna di commercializzazione tra il volume esportabile della Comunità e quello previsto dall'accordo, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, in base alla percentuale rappresentata dalle quote di ciascun prodotto rispetto alla somma dell'insieme delle quote fissate per i tre prodotti e per la Comunità; considerando che questa prima ripartizione per prodotto deve essere seguita da una ripartizione per Stato membro per tenere conto delle garanzie risultanti dalle quote assegnate alle imprese produttrici stabilite in ciascuno Stato membro, così che l'adeguamento delle garanzie non rimetta in questione l'equilibrio esistente in materia di quote e di partecipazione agli oneri; che a tal fine occorre determinare per Stato membro un coefficiente di riduzione per la garanzia A e la garanzia B sulla base degli oneri massimi ad esse relativi; che spetta infine a ciascuno Stato membro interessato procedere alla ripartizione per impresa tenendo conto delle garanzie derivanti per ciscuna impresa dalle proprie quote; considerando che l'organizzazione comune dei mercati dello zucchero ha stabilito un regime di perequazione delle spese di magazzinaggio; che occorre precisare che gli zuccheri oggetto della riduzione di garanzie in base agli obblighi derivanti dagli impegni assunti nell'ambito dell'accordo possono continuare a fruire del rimborso delle spese di magazzinaggio in base a tale regime; considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'attuazione, durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un regime preferenziale per l'approvvigionamento adeguato in zucchero greggio delle raffinerie portoghesi; che tale preferenze consiste nell'applicazione di un prelievo ridotto all'importazione a tal fine di zucchero greggio da alcuni paesi ACP e dai paesi terzi e nell'utilizzazione delle disponibilità di zucchero greggio di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità che beneficiano del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (1), nonché delle disponibilità di zucchero greggio preferenziale di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che tale regime di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi è stato ripreso dall'articolo 16 bis di quest'ultimo regolamento, che si applica anche alla Finlandia; considerando peraltro che, ai sensi della dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto finale del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità consente a procedere ad un esame globale della situazione dell'industria della raffinazione della Comunità e in particolare dell'industria portoghese; che tale esame è previsto anche per la Finlandia ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81; considerando che da tale esame risulta, per quanto riguarda in particolare un approvvigionamento più regolare ed armonioso dell'insieme delle raffinerie comunitarie, la necessità di determinare chiaramente il fabbisogno tradizionale massimo presunto dell'industria di raffinazione, che trasforma zucchero greggio in zucchero bianco, di ciascuno degli Stati membri interessati, e cioè la Finlandia, la Francia, il Portogallo e il Regno Unito, in base a dati di riferimento obiettivi e tenendo conto dei quantitativi di zucchero destinati al consumo umano diretto nella campagna di commercializzazione 1994/1995; che per conseguire tale obiettivo occorre d'ora in poi offrire a questa industria la possibilità, entro i limiti del suo fabbisogno presunto, di accedere, a determinate condizioni, a tutti gli zuccheri greggi di origine comunitaria, di origine ACP e/o di altre origini tradizionali da determinare, sulla base di bilanci previsionali e rispettando un certo ordine di priorità, che vada dallo zucchero comunitario e dallo zucchero preferenziale di cui al protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé (2) allo zucchero importato dai paesi ACP e/o da altri paesi fornitori tradizionali; che per lo zucchero greggio importato dai paesi ACP di cui al protocollo n. 8 e dall'India, ad esclusione dello zucchero preferenziale vero e proprio, è opportuno prevedere un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario della raffinazione; considerando che la raffinazione costituisce un'attività importante sia per gli operatori del settore in generale, sia per la Comunità e in particolare per le raffinerie che trasformano zucchero greggio in zucchero bianco; che dal punto di vista tecnico con la raffinazione si hanno prodotti di elevata qualità, ottenuti dallo zucchero di canna, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato; che inoltre dette raffinerie sono insediate direttamente nelle zone di grande consumo; che l'industria di raffinazione portuale costituisce quindi per la Comunità un complemento prezioso dell'industria di trasformazione della barbabietola, in particolare in regioni come la Finlandia , il Portogallo continentale, il Regno Unito e la Francia meridionale e occidentale; considerando che in una dichiarazione comune concernente lo zucchero sul mercato portoghese, allegata all'atto finale della quarta convenzione ACP-CEE di Lomé, gli Stati ACP e la Comunità hanno convenuto di proseguire, nell'ambito delle pertinenti disposizioni della convenzione e in particolare dell'articolo 168, paragrafo 2 della stessa, l'esame delle domande presentate dagli Stati ACP per ottenere un accesso preferenziale più ampio al mercato portoghese per lo zucchero ACP; che dall'esame di tali domande, che riguardano in effetti l'approvvigionamento dell'insieme delle raffinerie portuali della Comunità, appare opportuno prevedere la possibilità di un accesso prioritario particolare all'importazione degli zuccheri greggi di canna originari dei paesi ACP parti del protocollo n. 8 e dell'India, nel quadro di accordi speciali conclusi tra la Comunità e i paesi di cui al protocollo n. 8, e/o di altri paesi e sulla base di un bilancio comunitario, previa utilizzazione per la raffinazione delle disponibilità in zucchero greggio di canna e di barbabietola esistenti nella Comunità e degli zuccheri preferenziali ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; considerando che fino alla campagna di commercializzazione 1994/1995 è stato concesso un aiuto comunitario di adattamento all'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale nonché alla raffinazione dello zucchero greggio di canna e di barbabietola raccolte nella Comunità; che questo aiuto finora poteva essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di ammasso fissato per la medesima e/o per tener conto di una modifica del margine, di raffinazione conseguente ai prezzi fissati per la campagna di commercializzazione in questione; che alla luce dell'esperienza è giustificato il mantenimento di tale regime d'aiuto; che, vista l'incidenza diretta sul margine di raffinazione dell'evoluzione del contributo di ammasso, è opportuno prevedere d'ora in poi un sistema di correzione obbligatoria dell'aiuto di adattamento, in funzione dell'evoluzione di tale contributo per la raffinazione degli zuccheri greggi che beneficiano delle garanzie di prezzo comunitarie o importati dai paesi ACP come zuccheri preferenziali di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; considerando che per i motivi già ricordati in passato la produzione di barbabietole in Italia, a motivo della sua specificità e della dimensione delle aziende agricole, nella regione nord, anche se in misura sempre minore, e nella regione centro incontra difficoltà per quanto riguarda l'applicazione di moderni metodi di produzione; che, per fattori di ordine strutturale, tali difficoltà persistono nella regione sud, regione che del resto è riconosciuta come in ritardo dal punto di vista dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale; che la coltura della barbabietola è ivi indispensabile per permettere la rigenerazione dei terreni particolarmente argillosi ed evitare così il ritorno alla monocultura; che è quindi necessario autorizzare l'Italia a concedere, da un lato, per le regioni nord e centro un aiuto nazionale la cui degressività è distribuita su cinque campagne di commercializzazione, e dall'altro, per la regione sud, un aiuto ridotto progressivamente su sei campagne di commercializzazione rispetto alla campagna di commercializzazione 1994/1995; considerando che l'attuazione degli adeguamenti strutturali dell'industria saccarifera spagnola previsti dal regolamento (CEE) n. 3814/92 (1), che ha modificato il regolamento (CEE) n. 1785/81, non ha potuto essere realizzata secondo il calendario previsto; che è necessario di conseguenza prorogare di una campagna la possibilità di concedere tale aiuto alle imprese in questione; considerando che a norma dell'articolo 110 dell'atto di adesione del 1985, il Regno di Spagna è autorizzato a concedere un aiuto nazionale di adeguamento ai produttori di barbabietola A e B fino al 31 dicembre 1995; che, per tener conto di alcune difficoltà sempre esistenti occorre mantenere l'autorizzazione di un aiuto nazionale oltre il 31 dicembre 1995 per un periodo limitato e su base degressiva; considerando che il settore della canna da zucchero in Spagna incontra difficoltà specifiche per mantenersi rispetto ad altre colture; che, per consentire il mantenimento di tale produzione limitata occorre autorizzare un aiuto nazionale di 6 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco ottenuto da tale coltura; considerando che l'applicazione del presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni possibili; che a tal fine possono risultare necessarie alcune misure transitorie; che è opportuno prevedere che queste misure siano adottate secondo la procedura descritta all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue: 1) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli articoli da 24 e 32 sono applicabili per le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001. »; 2) all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Fatti salvi il paragrafo 4 bis, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25 ovvero l'articolo 24 bis, paragrafo 5, per il periodo di cui al paragrafo 1, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio corrispondono a quelle assegnate dagli Stati membri per la campagna di commercializzazione 1994/1995. »; 3) all'articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. Fatto salvo il paragrafo 4 bis, per il periodo di cui al paragrafo 1 le quote A e B delle imprese produttrici di sciroppo di inulina corrispondono a quelle assegnate definitivamente dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 ter per la campagna di commercializzazione 1994/1995. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 non si applicano a tali imprese. »; 4) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente: « 4 bis. Per l'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo agricolo concluso a norma dell'articolo 228, paragrafo 2 del trattato, le garanzie di smercio dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina prodotti in regime di quote possono essere ridotte per una o più campagne di commercializzazione determinate. Per l'applicazione del primo comma, viene stabilito, prima del 1° ottobre, per ciascuna campagna di commercializzazione, il quantitativo garantito nell'ambito delle quote sulla base delle previsioni di produzione, di importazione, di consumo, di ammasso, di riporto e di saldo esportabile nonché di perdita media prevista a carico del regime di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d). Qualora da tali previsioni appaia un saldo esportabile, per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, superiore al massimo previsto da detto accordo, il quantitativo garantito è ridotto della differenza con la procedura prevista dall'articolo 41. Tale differenza viene ripartita tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina in base alla percentuale costituita dalla somma delle quote A e B di ciascun prodotto nella Comunità. Essa viene in seguito ripartita per Stato membro e per prodotto, applicando il correlativo coefficiente di ripartizione indicato nella tabella qui in appresso. >SPAZIO PER TABELLA> Lo Stato membro ripartisce quindi la differenza che gli è propria tra le imprese produttrici stabilite nel suo territorio in base al rapporto esistente, per il prodotto di cui trattasi, fra la quota A ovvero B dello stesso e la quantità di base A ovvero B dello Stato membro medesimo, o, a seconda dei casi, la somma delle quote A ovvero B attribuite alle imprese per il prodotto di cui trattasi. Lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina prodotti al di là del quantitativo garantito sono considerati zucchero C, isoglucosio C o sciroppo di inulina C, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) ovvero dell'articolo 24 ter, paragrafo 5, lettera c). Le modalità di applicazione del primo comma nonché la riduzione del quantitativo garantito e eventualmente la revisione di questo per la fissazione del quantitativo garantito della campagna di commercializzazione successiva sono adottate con la procedura di cui all'articolo 41. »; 5) all'articolo 23, paragrafo 5, le date « 1° gennaio 1995 » e « 1° luglio 1995 » sono sostituite rispettivamente dalle date « 1° gennaio 2001 » e « 1° luglio 2001 »; 6) all'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, i termini « campagna di commercializzazione 1993/1994, » sono sostituiti dai termini « campagna di commercializzazione 1994/1995; »; 7) all'articolo 24, paragrafo 3, i termini « per la campagna di commercializzazione 1993/1994 » sono sostituiti dai termini « per la campagna di commercializzazione 1994/1995. »; 8) all'articolo 27, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: « Ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero A e di zucchero B divenuta produzione di zucchero C dopo l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 4 bis. Questa decisione è parimenti irrevocabile. Inoltre non è soggetta all'eventuale limitazione di cui al paragrafo 3. »; 9) all'articolo 27, paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: « - e si impegnano a immagazzinare il quantitativo o i quantitativi da riportare durante un periodo di 12 mesi consecutivi, il cui inizio è da determinarsi. Per tale periodo, le spese di magazzinaggio vengono rimborsate secondo le disposizioni dell'articolo 8 anche per lo zucchero C riportato e per lo zucchero A e lo zucchero B divenuti zucchero C riportato dopo l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 4 bis. »; 10) all'articolo 28, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: « Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4 bis, prima della fine della campagna di commercializzazione 2000/2001 si constata cumulativamente per le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001: »; 11) all'articolo 29, paragrafo 1, i termini « campagna di commercializzazione 1990/1991 » sono sostituiti dai termini « campagna di commercializzazione 1994/1995 »; 12) il testo del titolo IV è sostituito dal testo seguente: « TITOLO IV Regimi d'importazioni preferenziali Articolo 33 Gli articoli 34, 35 e 36 si applicano allo zucchero di canna, in appresso denominato "zucchero preferenziale", del codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell'allegato II ed importato nella Comunità in forza: a) del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé (1); b) dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (2). Articolo 34 Quando gli organismi d'intervento o altri mandatari designati dalla Comunità acquistano a prezzi garantiti zucchero preferenziale importato a norma delle disposizioni dell'articolo 33 la cui qualità differisca dalla qualità tipo, i prezzi garantiti vengono corretti applicando maggiorazioni o riduzioni. Articolo 35 1. Per lo zucchero preferenziale importato a norma delle disposizioni di cui all'articolo 33 non si applica alcun dazio all'importazione. 2. I divieti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, non possono essere oggetto di alcuna deroga per lo zucchero preferenziale. Articolo 36 1. Durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-200/2001 viene concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento all'industria che raffini lo zucchero greggio di canna preferenziale importato a tale scopo nella Comunità a norma delle disposizioni di cui all'articolo 33. 2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere concesso sono nei limiti dei quantitativi convenuti nelle disposizioni di cui all'articolo 33, raffinati in zucchero bianco nelle raffinerie definite all'articolo 9, paragrafo 4. Per questa produzione di zucchero bianco l'importo dell'aiuto è fissato a 0,10 ECU per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco. 3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 viene concesso un aiuto complementare di base di 0,10 ECU per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco per la raffinazione, nelle raffinerie definite all'articolo 9, paragrafo 4, di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, al fine di ristabilire l'equilibrio delle condizioni di prezzo tra questo zucchero e lo zucchero preferenziale. 4. L'aiuto di adattamento nonché l'aiuto complementare sono corretti, per una data campagna di commercializzazione, tenendo conto dell'importo del contributo di ammasso fissato per la campagna stessa e delle correzioni precedenti. 5. In caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, il regime di aiuto di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere esteso, a condizioni da determinare, allo zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità e raffinato nelle raffinerie definite al predetto articolo 9. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le correzioni di cui al paragrafo 4 sono stabilite con la procedura prevista all'articolo 41. Articolo 37 1. Durante il periodo di cui all'articolo 36 e per l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie definite all'articolo 9, paragrafo 4, viene riscosso un dazio ridotto, in appresso denominato "dazio speciale", all'importazione dello zucchero greggio di canna originario degli Stati di cui all'articolo 33 e di altri Stati, in appresso denominato "zucchero preferenziale speciale", in forza degli accordi conclusi con questi Stati e alle condizioni da essi previste, in particolare a quelle relative al prezzo minimo d'acquisto per i raffinatori. 2. Fatto salvo il paragrafo 5, per l'applicazione del paragrafo 1 il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per campagna di commercializzazione, espresso in zucchero bianco, dell'industria di raffinazione stabilita, ammonta: a) in Finlandia, a 60 000 tonnellate, b) in Francia metropolitana, a 297 000 tonnellate, c) nel Portogallo continentale, a 292 000 tonnellate, d) nel Regno Unito, a 1 130 000 tonnellate. Tuttavia, per quanto riguarda la Finlandia detto fabbisogno ammonta: - per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995, al saldo dei quantitativi di zucchero greggio ancora da raffinare nei limiti di cui all'articolo 16 bis nella versione modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; - per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, a 30 000 tonnellate. 3. Fatto salvo il paragrafo 5, sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna sono determinati quantitativi di zucchero greggio di canna e di zucchero greggio di barbabietola raccolti nella Comunità con o senza distinzione di origine, disponibili per l'industria di raffinazione. Tale bilancio può essere rivisto durante la campagna. Ai fini di tale determinazione i quantitativi di zucchero dei dipartimenti francesi d'oltremare e di zucchero preferenziale destinati al consumo diretto che vanno presi in considerazione in ciascun bilancio sono quelli registrati nella campagna di commercializzazione 1994/1995, previa detrazione del consumo locale previsto negli stessi dipartimenti nella campagna in questione. Se dal bilancio risulta che tali disponibilità sono insufficienti per soddisfare il fabbisogno massimo fissato al paragrafo 2 si prevedono le misure necessarie per permettere che i quantitativi mancanti vengano importati negli Stati membri interessati come zucchero preferenziale speciale, secondo il regime di importazione a dazio speciale previsto dagli accordi di cui al paragrafo 1. 4. Salvo casi di forza maggiore, allorché il fabbisogno massimo presunto per uno Stato membro, fissato al paragrafo 2 o, dopo revisione, ai sensi del paragrafo 5, è superato, un quantitativo equivalente al superamento è soggetto al pagamento di un importo corrispondente al dazio pieno in vigore per la campagna considerata, aumentato degli aiuti di cui all'articolo 36 e eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna. Tuttavia, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale grezzo e, in caso di revisione, ai sensi del paragrafo 5, i quantitativi che superano i fabbisogni massimi presunti riveduti, nei limiti dei quantitativi fissati al paragrafo 2, possono essere venduti agli organismi d'intervento alle condizioni di cui all'articolo 34, qualora non possano essere commercializzati nella Comunità. 5. In caso di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, la somma dei fabbisogni massimi di cui al paragrafo 2 è ridotta, per la campagna di commercializzazione in questione, di una quantità pari alla somma degli zuccheri preferenziali speciali necessari alla copertura del fabbisogno massimo presunto, determinata alle condizioni previste al paragrafo 3, applicando la stessa percentuale di riduzione applicata alla somma delle quantità di base A per lo zucchero della Comunità ai sensi di detto paragrafo 4 bis. La riduzione dei fabbisogni massimi degli Stati membri in questione è ripartita tra questi in funzione della relazione esistente tra la quantità fissata per ciascun di loro nel paragrafo 2 e la somma delle quantità fissate nello stesso paragrafo. 6. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle relative all'attuazione e alla gestione degli accordi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41. »; 13) il testo dell'articolo 46 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 46 1. L'Italia è autorizzata a concedere, alle condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3, un aiuto di adattamento nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) e lettera b), ai produttori di barbabietole da zucchero e nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), ai produttori di barbabietole da zucchero e, eventualmente, ai produttori di zucchero della regione di cui trattasi. 2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere concesso soltanto per la produzione della quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero. a) Per la produzione di cui al primo comma ottenuta in Italia nella regione nord, l'importo unitario dell'aiuto non può superare: - per la campagna di commercializzazione 1995/1996: 8,15 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1996/1997: 5,43 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1997/1998: 3,80 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1998/1999: 2,17 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 1,09 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco. b) Per la produzione di cui al primo comma ottenuta in Italia nella regione centro, l'importo unitario dell'aiuto non può superare: - per la campagna di commercializzazione 1995/1996: 8,15 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1996/1997: 5,43 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1997/1998: 4,35 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1998/1999: 3,26 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 2,17 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco. c) Per la produzione di cui al primo comma ottenuta in Italia nella regione sud, l'importo unitario massimo non può superare: - per la campagna di commercializzazione 1995/1996: 8,15 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1996/1997: 7,61 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1997/1998: 7,06 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1998/1999: 6,52 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 5,98 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 2000/2001: 5,43 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco. 3. L'Italia può tuttavia procedere, solo per la regione sud e in funzione della campagna di commercializzazione in causa, ad un adeguamento dell'aiuto di cui al paragrafo 2, lettera c), per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore in corso in tale regione. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, la Commissione valuta in particolare la conformità di questi aiuti con i piani di ristrutturazione. 4. Ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 si intende per: a) regione nord, l'area comprendente le regioni produttrici diverse da quelle menzionate alle lettere b) e c), b) regione centro, l'area, comprendente la Toscana, l'Umbria, il Lazio e le Marche, c) regione sud, l'area comprendente l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. 5. L'Italia presenterà al Consiglio le misure adottate per ciascuna campagna di commercializzazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare, la ripartizione degli aiuti per regione e fra produttori di barbabietole e produttori di zucchero della regione sud. 6. La Spagna è autorizzata a concedere, alle condizioni indicate in appresso, un aiuto di adattamento alle imprese produttrici di zucchero durante le campagne di commercializzazione 1993/1994-1996/1997. L'aiuto è accordato solo per lo zucchero A e lo zucchero B definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e nel quadro di piani di ristrutturazione volti a razionalizzare l'industria saccarifera in Spagna. Tali piani sono comunicati alla Commissione. L'aiuto è limitato a 45,65 milioni di ECU agricoli per il periodo di cui al primo comma. A titolo di misura di intervento, il 50 % dell'aiuto concesso per la campagna di commercializzazione è a carico della Comunità. 7. La Spagna è autorizzata a concedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 8, un aiuto di adattamento nel caso di cui al paragrafo 8, lettera a) ai produttori di barbabietole da zucchero e nel caso di cui al paragrafo 8, lettera b) ai produttori di canna da zucchero situati nel suo territorio. 8. L'aiuto di cui al paragrafo 7 può essere concesso soltanto per la produzione della corrispondente quantità di zucchero effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero. a) Per la produzione di cui al primo comma ottenuta da barbabietole, l'importo unitario dell'aiuto non può superare: - per la campagna di commercializzazione 1995/1996: 8,67 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1996/1997: 5,43 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1997/1998: 4,35 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1998/1999: 3,26 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, - per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 2,17 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco. b) Per la produzione di cui al primo comma ottenuta dalla canna, l'importo unitario dell'aiuto non può superare, per le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001, 7,25 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco. 9. La Spagna presenterà al Consiglio le misure adottate per ogni campagna di commercializzazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 e, in particolare, la ripartizione degli aiuti tra produttori di barbabietole e produttori di canna. 10. Durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001, il Regno Unito è autorizzato a concedere nella misura che reputi necessaria un aiuto di adattamento alla raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale. L'aiuto di cui al primo comma può essere concesso solo nei limiti dei quantitativi convenuti dalle disposizioni di cui all'articolo 33 che sono raffinati in zucchero bianco nel Regno Unito. Per tale produzione di zucchero bianco l'importo massimo dell'aiuto è fissato a 0,54 ECU per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco. »; 14) all'articolo 48, la data del 30 giugno 1995 è sostituita da quella del 30 giugno 1996. Articolo 2 All'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1010/86 è inserito il paragrafo seguente: « 1 bis. L'importo forfettario di 8,45 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco di cui al paragrafo 1 può essere ridotto fino a 2,42 ECU per 100 chilogrammi secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 aprile 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. PUECH (1) (2) GU n. C 110 del 2. 5. 1995. (3) (4) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1. (1) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7. (2) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1. (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7. (1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.