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Document 31995R1032

    Regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 105 del 9.5.1995, p. 3–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1032/oj

    31995R1032

    Regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 09/05/1995 pag. 0003 - 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 1032/95 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1796/81, (CEE) n. 426/86 e (CEE) n. 2245/88 del Consiglio e (CEE) n. 2405/89, (CEE) n. 3566/90, (CEE) n. 1558/91, (CEE) n. 1226/92, (CE) n. 1071/94, (CE) n. 3107/94, (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede modifiche per:

    - i funghi del codice NC 0711 90,

    - le ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, del codice NC 0811 90,

    - i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, di cui alla sottovoce 0813 50 30,

    - le foglie di vite, i germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante del codice NC 2001 90,

    - i pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2002 90,

    - i funghi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2003 10,

    - le altre frutte, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite, del codice NC 2006,

    - le confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, di lamponi e altre ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, dei codici NC 2007 10 e NC 2007 99,

    - le albicocche altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 50,

    - le pesche altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 70,

    - i miscugli di frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 92,

    - i succhi di frutta o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, del codice NC 2009 80,

    - le altre frutta e le altre parti commestibili di piante altrimenti preparate o conservate, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, del codice NC 2008 99,

    - i miscugli di succhi di frutta o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, del codice NC 2009 90;

    considerando che i suddetti prodotti figurano nei regolamenti seguenti:

    - (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi delle specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (5),

    - (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 29 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94,

    - (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce sistemi di limiti di garanzia per le pesche allo sciropppo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1205/90 (8),

    - (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'applicazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/95 (10),

    - (CEE) n. 3566/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, che stabilisce l'elenco dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i quali la concessione dei titoli d'importazione è subordinata a condizioni particolari (1),

    - (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991, che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1721/94 (3),

    - (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/93 (5),

    - (CE) n. 1071/94 della Commissione, del 6 maggio 1994, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1994/1995 a taluni prodotti trasformati a base di ciliege (6), modificato dal regolamento (CE) n. 1396/94 (7),

    - (CE) n. 3107/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi delle specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (8),

    - (CE) n. 16/95 della Commissione, del 5 gennaio 1995, relativo al rilascio di titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Cina (9),

    - (CE) n. 17/95 della Commissione, del 5 gennaio 1995, relativo al rilascio di titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi ad eccezione della Polonia (10);

    considerando che è pertanto necessario modificare tali regolamenti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel titolo e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81, nel titolo del regolamento (CE) n. 3107/94, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 16/95 e nel primo considerando dei regolamenti (CE) n. 16/95 e (CE) n. 17/95, i termini « della specie Agaricus spp. », di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, sono sostituiti dai termini « del genere Agaricus ».

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 426/86 è così modificato:

    1) L'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

    a) il testo alla voce ex 0813:

    « miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 della sottovoce 0813 50 30 »,

    è sostituito dal seguente:

    « miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 di cui alle sottovoci 0313 50 31 e 0813 50 39 ».

    b) Il testo del trattino di cui alla voce ex 2001:

    « - foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce 2001 90 95 »,

    è sostituito dal seguente:

    « - foglie di vite, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce 2001 90 96 ».

    2) Nell'allegato I, parte A, il codice NC ex 2008 70 91, che designa le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, è sostituito dai codici ex 2008 72 92 e ex 2008 72 94.

    3) Nell'allegato I, parte B, i codici NC ex 0811 90 10 e ex 0811 90 30, che designano le ciliege con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 0811 90 19 e ex 0811 90 39.

    4) L'allegato II è così modificato:

    a) Il testo >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Il testo >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    e) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    f) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    g) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    h) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    i) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    j) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5) L'allegato IV è così modificato:

    a) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) I codici NC ex 0811 90 10 e ex 0811 90 30, che designano le ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 0811 90 19 e ex 0811 90 39.

    c) Il codice NC ex 2007 99 99, che designa le confetture, le gelatine, le marmellate, le puree e paste di fragole e lamponi ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, è sostituito dal codice NC 2007 99 98.

    d) Il codice NC 2008 50 91, che designa le albicocche diversamente preparate o conservate, è sostituito dai codici NC 2008 50 92 e 2008 50 94.

    e) I codici NC ex 2008 99 48 e ex 2008 99 69, che designano i lamponi diversamente preparati o conservati, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 2008 99 49 e ex 2008 99 68.

    f) I codici NC ex 2009 80 34, ex 2009 80 39, ex 2009 80 81, ex 2009 80 85 e ex 2009 80 93, che designano i succhi di ciliege, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC ex 2009 80 35, ex 2009 80 38, ex 2009 80 71, ex 2009 80 86 e ex 2009 80 89.

    Articolo 3

    Articolo 4

    Il regolamento (CEE) n. 2405/89 è così modificato:

    1) All'articolo 6, paragrafo 1, il codice NC 2009 80 81 è sostituito dal codice NC 2009 80 71.

    2) Negli allegati I e II, i termini « della specie Agaricus », relativi ai codici 0711 90 40 e 2003 10, sono sostituiti dai termini « del genere Agaricus ».

    3) Negli allegati I e II, il testo >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4) L'allegato I è così modificato:

    a) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5) L'allegato II è così modificato:

    a) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6) L'allegato III è così modificato:

    a) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) I termini « del codice NC 2005 70 00 », che designano le olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate, sono sostituiti dai termini « del codice NC 2005 70 ».

    c) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 5 La tabella che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3566/90 è così modificata:

    1) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3) Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 6 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è così modificato:

    1) Alla lettera m), il codice NC ex 2202 90 10, che designa i succhi di pomodoro, è sostituito dai codici NC ex 2002 90 11 e ex 2002 90 19.

    2) Alla lettera n), i termini « dei codici NC ex 2002 90 30 e ex 2002 90 90 », che designano il concentrato di pomodoro, sono sostituiti dai termini « dei codici NC da ex 2002 90 31 a 2002 90 99 ».

    Articolo 7

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1226/92:

    Il testo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito dal seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 8 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1071/94, i codici NC ex 0811 90 10 e 0811 90 30, che designano i prodotti trasformati a base di ciliege acide, sono sostituiti rispettivamente dai codici NC 0811 90 19 e 0811 90 39.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    (1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

    (5) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

    (6) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (7) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 18.

    (8) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 73.

    (9) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

    (10) GU n. L 31 del 10. 2. 1995, pag. 8.

    (1) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 17.

    (2) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

    (3) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 8.

    (4) GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

    (5) GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 18.

    (6) GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 21.

    (7) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 33.

    (8) GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 37.

    (9) GU n. L 4 del 6. 1. 1995, pag. 10.

    (10) GU n. L 4 del 6. 1. 1995, pag. 11.

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