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Document 31995R0973

Regolamento (CE) n. 973/95 della Commissione del 28 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

GU L 97 del 29.4.1995, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/973/oj

31995R0973

Regolamento (CE) n. 973/95 della Commissione del 28 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 29/04/1995 pag. 0065 - 0065


REGOLAMENTO (CE) N. 973/95 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 437/95 recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione (4) ha stabilito le modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno semplificare le condizioni d'accesso a tale restituzione speciale;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato delle carni di pollame, conviene estendere ad altri prodotti il beneficio di tale restituzione speciale; che è utile far figurare sulle domande di titolo i diversi prodotti per i quali è richiesta una restituzione speciale;

considerando che, onde evitare speculazioni, è necessario limitare il numero di domande per operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/95,

1. il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Una restituzione speciale è concessa per i seguenti prodotti:

- polli interi di cui ai codici 0207 21 10 900 e 0207 21 90 190,

- tagli di polli di cui ai codici 0207 41 11 900 e 0207 41 71 190,

- tagli di tacchini di cui codici 0207 42 51 000, 0207 42 59 000 e 0207 42 10 990,

ove siano rispettate le seguenti condizioni: »

2. al punto c), un quantitativo di « 500 tonnellate » sostituisce quello di « 300 tonnellate ».

3. è aggiunto il seguente punto:

« h) il richiedente può presentare una sola domanda; la domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per la settimana in corso, non ha presentato né presenterà altre domande nello Stato membro di presentazione della domanda o in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande, tutte le sue domande sono irricevibili; una domanda può riguardare più prodotti; in tal caso tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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