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Document 31995R0840

    Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95 del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti

    GU L 85 del 19.4.1995, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/840/oj

    31995R0840

    Regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95 del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 19/04/1995 pag. 0010 - 0010


    REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 840/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 188 B, paragrafo 8,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 45 B, paragrafo 8,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 B, paragrafo 8,

    considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri della Corte di conti;

    considerando che, in seguito all'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, la Corte dei conti è divenuta un'istituzione delle Comunità europee e che si ravvisa quindi l'opportunità di modificare le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 (1) relative alla retribuzione e alle indennità transitorie di cessazione delle funzioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 è modificato come segue:

    1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

    « Articolo 2

    Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1, ultimo scatto:

    presidente: 115 %,

    altri membri: 108 %. »

    2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Corte dei conti percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile il cui ammontare è così fissato:

    - 40 % dello stipendio di base percepito alla cessazione delle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni,

    - 45 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni,

    - 50 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni,

    - 55 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni,

    - 60 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni,

    - 65 % del medesimo stipendio negli altri casi. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento non modifica le pensioni maturate alla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. JUPPÉ

    (1) GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1084/92 (GU n. L 177 dell'1. 5. 1992, pag. 1).

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