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Document 31995R0823
COMMISSION REGULATION (EC) No 823/95 of 10 April 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of disodium carbonate originating in the United States of America
REGOLAMENTO (CE) N. 823/95 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d' America
REGOLAMENTO (CE) N. 823/95 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d' America
GU L 83 del 13.4.1995, p. 8–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/10/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 823/95 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 13/04/1995 pag. 0008 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 823/95 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare l'articolo 11, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Con il regolamento (CEE) n. 3337/84 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America. Due società hanno offerto impegni sui prezzi che sono stati accettati con il regolamento (CEE) n. 2253/84 della Commissione (4). (2) La decisione 90/507/CEE della Commissione (5) ha chiuso il riesame delle misure antidumping entrate in vigore nel 1984 riguardo al carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America, in quanto la quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti era allora irrilevante, benché nei confronti dei produttori americani fosse stato accertato un margine di dumping massimo del 12,8 %. (3) Nel giugno 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dei produttori comunitari che, secondo la denuncia, effettuano l'85 % della produzione comunitaria di carbonato di sodio. La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio riguardo alle importazioni del prodotto in questione originario degli Stati Uniti che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Nell'agosto 1993 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di carbonato di disodio originario degli Stati Uniti d'America. (4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite. (5) Gli esportatori e i produttori comunitari denunzianti hanno comunicato osservazioni scritte. Alcuni importatori hanno presentato le loro osservazioni. Alcune parti hanno inoltre chiesto e ottenuto di essere sentite. (6) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, un esportatore ha chiesto di incontrare i rappresentanti dell'industria comunitaria. L'incontro tuttavia non ha avuto luogo poiché le altre parti interessate hanno rifiutato di partecipare. (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari denunzianti: Regno Unito: - Brunner Mond & Co. Ltd, Northwich; Belgio: - Solvay SA, Bruxelles; Paesi Bassi: - Akzo Chemicals BV, Amersfoort; Francia: - Solvay SA, Parigi, - Rhône Poulenc SA, Courbevoie; Germania: - Chemische Fabrik Kalk GmbH, Koeln, - Matthes & Weber GmbH, Duisburg, - Solvay Alkali GmbH, Solingen; Italia: - Solvay SA, Milano; Portogallo: - Solvay Produtos Quimicos SA Portugal, Lisbona; Spagna: - Solvay SA Spain, Barcellona. b) Produttori/esportatori USA: - FMC, Philadelphia-PA, - Asahi Glas (AG) Soda Corporation-NY, - General Chemical (Soda Ash) Partners, Parsipanny-NJ, - North American Chemical Company (NACC), Overland Park-KS, - Texasgulf Soda Ash Inc, Raleigh-NC, - Rhône-Poulenc of Wyoming Basic Chemicals Co, Shelton-CT, - Solvay Minerals Inc, Houston-TX. c) Importatori collegati: Belgio: - Solvay BAP, Bruxelles; Paesi Bassi: - Asahi Glass Europe BV, Amsterdam; Spagna: - FMC Forest SA, Barcellona; Regno Unito: - General Chemical (GB) Ltd, Knutsford; Francia: - Rhône Poulenc SA, Courbevoie. d) Importatori e operatori commerciali non collegati: Belgio: - Zeebrugge Shipping and Bunkering Co NV, Zeebrugge; Francia: - Groupe BSN Emballages, Parigi, - Saint Gobain SA, Parigi; Germania: - Megachem GmbH & Co KG, Hamburg, - Helm AG, Hamburg. (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 30 giugno 1993. B. PRODOTTO 1. Prodotto (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il carbonato di disodio (detto anche carbonato di sodio o soda), contenente essenzialmente NA2Co3 (carbonato sodico anidro) e classificato al codice NC 2836 20 00. Il prodotto è utilizzato principalmente nelle seguenti industrie: vetro, acciaio, prodotti chimici, detergenti, carta e pasta di legno, alimentari e trattamento delle acque. (10) In Europa il carbonato di disodio è ottenuto dalla reazione di calcare, cloruro di sodio e ammoniaca, con un processo ad uso intensivo di capitale e di energia brevettato nel 1865 da Solvay e noto come « produzione della soda sintetica » rispetto alla « produzione di soda naturale » negli Stati Uniti, dove il prodotto è ottenuto per purificazione del trona, un minerale che si trova in depositi praticamente inesauribili situati principalmente nello stato del Wyoming. 2. Prodotto simile (11) I diversi processi di produzione sopra descritti hanno gli stessi risultati e i prodotti finiti così ottenuti sono simili sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, nonché gli impieghi potenziali. I prodotti importati dalla Comunità negli Stati Uniti e i prodotti ottenuti e venduti nella Comunità sono quindi simili. C. DUMPING 1. Valore normale (12) La Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume delle vendite di ciascun produttore sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume delle esportazioni del prodotto nella Comunità, che è normalmente considerato il livello minimo rappresentativo ai fini del confronto. Sei delle sette società americane che hanno collaborato hanno effettuato sul mercato interno un volume di vendite nettamente superiore alla soglia del 5 %, anche se la Commissione ha accertato che nel periodo di riferimento quantitativi sostanziali del prodotto (tra il 30 % e il 60 % in volume) sono stati venduti a prezzi inferiori al costo di produzione definito nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il costo di produzione è stato stabilito con il metodo descritto nel considerando 15. Queste vendite non sono state prese in considerazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, poiché si è considerato che non fossero avvenute nel corso di normali operazioni commerciali. (13) I valori normali sono stati quindi stabiliti in base alle vendite remunerative sul mercato interno, dopo aver dedotto dai prezzi di vendita tutti gli sconti e le riduzioni direttamente collegati alle vendite in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. (14) Per un esportatore il volume delle vendite realizzate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali era inferiore al 5 % del volume delle esportazioni nella Comunità, in quanto la maggior parte delle vendite è stata effettuata a società collegate. (15) Nei confronti di questa società il valore normale è stato quindi calcolato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale è stato calcolato in funzione dei costi fissi e variabili dei materiali e della produzione per il prodotto esportato nella Comunità, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto sono stati calcolati in base alla media delle spese e dei profitti delle altre società per le vendite del prodotto in questione sul mercato interno; il profitto medio, calcolato in funzione delle vendite remunerative, era del 10 %. 2. Prezzi all'esportazione (16) Quando le vendite sono state fatte direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. (17) Quando le esportazioni sono state fatte a importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, sono stati calcolati in funzione dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 5 %. Questo margine di profitto è stato considerato adeguato alla luce delle informazioni di cui la Commissione dispone sul settore in questione. 3. Confronto (18) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione in base alle singole transazioni è stato fatto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. La Commissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto conto, quando le circostanze lo giustificavano, delle differenze che incidono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, quali alcune spese di vendita, in particolare le condizioni di credito, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, spese di imballaggio e costi accessori. 4. Margine di dumping (19) Dal confronto risulta l'esistenza di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale così stabilito supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. (20) Le medie ponderate dei margini di dumping per le società interessate, adeguate ai prezzi CIF frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> (21) Nei confronti delle società che non hanno collaborato all'inchiesta oppure che non hanno risposto in modo esauriente al questionario, la Commissione ha considerato che il dumping dovesse essere stabilito in base ai fatti disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito si è ritenuto che gli elementi disponibili più attendibili fossero quelli verificati dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. Poiché la Commissione non aveva motivo di ritenere che i margini di dumping delle società che non avevano collaborato fossero inferiori ai margini massimi accertati e per evitare di premiare il rifiuto di collaborare, per tali società è stato considerato opportuno stabilire un margine di dumping del 14,3 %. D. INDUSTRIA COMUNITARIA (22) Alcuni esportatori statunitensi e i rappresentanti della principale industria di trasformazione nella Comunità, l'industria del vetro, hanno sostenuto che due delle società denunzianti non dovevano essere considerate come parte dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in quanto erano collegate agli esportatori degli Stati Uniti e nel periodo dell'inchiesta avevano importato carbonato di sodio americano. (23) A questo proposito occorre ricordare che l'articolo 4, paragrafo 5 non stabilisce che i produttori collegati agli esportatori oppure che importano i prodotti assertivamente oggetto di dumping debbano essere automaticamente esclusi, bensì impone alle istituzioni comunitarie l'obbligo di esaminare, in ciascun caso, se l'esclusione dei produttori in tale situazione sia giustificata. (24) La Commissione ha quindi esaminato se i due produttori comunitari integrassero la produzione nella Comunità con un'attività supplementare d'importazione oppure se la loro attività principale fosse l'importazione, con una produzione relativamente limitata nella Comunità. Questa impostazione è conforme alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia riguardo alla definizione di industria comunitaria. (25) La Commissione ha esaminato il rapporto esistente tra i quantitativi prodotti nella Comunità e quelli importati. In base ai fatti stabiliti nell'inchiesta è stato accertato che i due produttori comunitari collegati agli esportatori hanno importato quantitativi relativamente poco rilevanti del prodotto in questione dagli Stati Uniti (in un caso queste importazioni corrispondevano al 10 % della produzione propria venduta nella Comunità e nell'altro la percentuale era inferiore all'1 %). Inoltre un produttore comunitario che aveva acquisito una società statunitense nel 1992 doveva onorare i contratti esistenti. Le importazioni dei prodotti di questa società sono cessate nel 1993. Le importazioni dell'altro produttore erano principalmente destinate al consumo all'interno del gruppo industriale. (26) In tali circostanze si può concludere che l'attività primaria dei due produttori comunitari interessati, che hanno nella Comunità la loro sede principale, dove viene formulata la politica commerciale e sono pianificati gli investimenti esteri nell'ambito del normale ampliamento delle attività commerciali, non riguardava le importazioni, bensì la produzione di carbonato di sodio. Dati i quantitativi relativamente modesti delle importazioni, non si può ritenere che tali produttori non fossero esposti alle conseguenze del dumping. (27) Alla luce di quanto precede, è stato concluso che non vi erano motivi per escludere alcun produttore comunitario denunziante dalla definizione di industria comunitaria. E. PREGIUDIZIO 1. Consumo di carbonato di sodio nella Comunità (28) Negli ultimi anni il consumo nella Comunità (in base ai dati contenuti nelle risposte ai questionari, nonché alle statistiche Eurostat) ha subito una flessione, passando da 6 242 000 t nel 1990 a 5 963 000 t nel 1992 e a 2 840 000 t nel primo semestre del 1993, a causa della recessione generale che ha colpito in modo particolarmente grave l'industria del vetro (la principale industria di trasformazione del carbonato di sodio) e della maggiore difussione del riciclaggio del vetro. 2. Comportamento degli esportatori sul mercato della Comunità a) Volume delle importazioni e quota di mercato (29) Il volume delle importazioni dagli Stati Uniti è aumentato sostanzialmente, da 52 000 t nel 1990 a 272 000 t nel 1991, 578 000 t nel 1992 e 235 000 t nella prima metà del 1993. Le corrispondenti quote di mercato sono aumentate da 0,8 % nel 1990 a 4,4 % nel 1991, 9,7 % nel 1992 e 8,3 % nella prima metà del 1993. Questa tendenza era nettamente in contrasto con quella delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria (vedi considerandi 32 e 33). b) Prezzi dei prodotti importati dagli Stati Uniti (30) Il confronto tra i prezzi applicati dall'industria comunitaria e dagli esportatori interessati è stato fatto in base alle vendite di carbonato di sodio, allo stesso stadio commerciale, sui principali mercati della Comunità nel periodo dell'inchiesta. I calcoli dei prezzi riguardano i prezzi effettivi a livello CIF, compresi tutti i dazi. Dal confronto risulta che sul mercato comunitario i margini di sottoquotazione delle esportazioni dagli Stati Uniti raggiungono il 15 %. La sottoquotazione è stata rilevata per tutto il periodo dell'inchiesta, benché dal 1992 alla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi dei produttori comunitari siano scesi in media del 10 % circa, per adeguarsi alla tendenza al ribasso. 3. Situazione dell'industria comunitaria del carbonato di sodio a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti (31) La produzione comunitaria di carbonato di sodio è scesa da quasi 6,8 milioni di tonnellate nel 1990 a 5,9 milioni di tonnellate nel 1992 e a 2,9 milioni di tonnellate nella prima metà del 1993. Benché la capacità di produzione sia scesa da 7,3 milioni di tonnellate nel 1990 a 6,9 milioni di tonnellate nel 1993, nello stesso periodo l'indice di utilizzazione degli impianti è diminuito dal 93 % all'81 %. Data la rilevanza dei costi fissi nella produzione di carbonato di sodio, questa situazione ha avuto conseguenze negative per la redditività (vedi considerando 35). b) Volume delle vendite e quota di mercato (32) I quantitativi di carbonato di sodio venduti nella Comunità dai produttori comunitari sono scesi da 6 milioni di tonnellate nel 1990 a 5,1 milioni di tonnellate nel 1992 e a 2,5 milioni di tonnellate nel primo semestre del 1993. (33) La quota di mercato dell'industria comunitaria era pari al 96 % nel 1990, al 92 % nel 1991, all'85 % nel 1992 e all'88 % nel primo semestre del 1993. La relativa ripresa del 1993 deve essere valutata alla luce della costante flessione delle vendite dei produttori comunitari sul mercato dell'Unione europea. c) Andamento dei prezzi (34) I prezzi dei produttori comunitari, che erano rimasti stabili nel 1990 e nel 1991, nel periodo dell'inchiesta e in particolare dal 1993 in poi sono diminuiti in media del 10 % circa. d) Profitti (35) La situazione finanziaria dei produttori comunitari si è sensibilmente deteriorata, passando da una situazione di redditività nel 1990 alle perdite nella prima metà del 1993. In media ponderata l'industria comunitaria ha realizzato profitti del 13 % nel 1990, 10 % nel 1991 e 3,5 % nel 1992 e ha subito perdite del 4,7 % nel 1993. e) Occupazione e investimenti (36) Benché l'industria del carbonato di sodio non sia ad uso intensivo di lavoro, dal 1991 in poi l'occupazione è costantemente diminuita. (37) Il livello di investimenti è rimasto significativo, poiché il processo di produzione della soda sintetica richiede un costante rinnovo di macchine e impianti. Le rigorose norme in materia di lotta contro l'inquinamento impongono inoltre a questa industria di effettuare nuovi e ingenti investimenti. Per essere competitivi in questo settore ad uso intensivo di capitale, i produttori comunitari devono realizzare economie di scala, nonché ottenere elevati coefficienti di utilizzazione degli impianti e un reddito adeguato sul capitale investito. Benché la maggior parte degli impianti soddisfi i criteri delle economie di scala, il coefficiente di utilizzazione degli impianti è generalmente diminuito (vedi considerando 31), nonostante la costante riduzione della capacità. Nel 1993 sono state chiuse tre unità di produzione di piccole dimensioni in Germania e in Belgio. 4. Portata del pregiudizio (38) I rappresentanti di un'industria di trasformazione, ovvero il « Comité permanent des industries du verre de la Communauté économique européenne » (CPIV) hanno contestato la valutazione del pregiudizio per quanto riguarda i mercati nazionali, sostenendo che, date le grandi differenze tra le prestazioni delle società in funzione della loro localizzazione nella Comunità, il pregiudizio non si manifestava allo stesso modo per l'industria comunitaria nel suo complesso e che pertanto la valutazione del pregiudizio doveva essere fatta su base regionale. (39) La Commissione non può accettare questa argomentazione. Le risultanze relative al pregiudizio riguardano tutta l'industria comunitaria denunziante, che effettua il 90 % della produzione nella Comunità. Tutti i produttori comunitari, nonostante le differenze tra le loro prestazioni, hanno subito le conseguenze della situazione sopra delineata. In tali circostanze, le conclusioni sul pregiudizio devono essere elaborate per il mercato comunitario nel suo complesso. Una valutazione regionale può essere fatta unicamente nelle condizioni descritte nell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che in questo caso non sono soddisfatte. 5. Conclusione (40) In tali circostanze è stato concluso che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che è principalmente caratterizzato dal calo della quota di mercato, dal deterioramento della situazione finanziaria e dalla riduzione dell'occupazione. L'attuale situazione ha inoltre costretto i produttori comunitari a ridurre la produzione e la capacità e in alcuni casi a chiudere gli impianti. 6. Causa del pregiudizio 6.1. Nesso di causalità (41) Il mercato comunitario del carbonato di sodio è trasparente e sensibile al prezzo. Per esaminare se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse provocato dal dumping, la Commissione ha riscontrato che l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti ha coinciso con una perdita significativa della quota di mercato e con il calo della redditività dell'industria comunitaria. Anche l'erosione dei prezzi sul mercato comunitario ha coinciso con la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte delle importazioni dagli Stati Uniti. (42) A questo proposito la Commissione osserva che le esportazioni dagli Stati Uniti cercano di rafforzare la loro posizione sul mercato comunitario con un'attiva concorrenza in termini di prezzi. Come risulta dal considerando 12, il mercato interno degli Stati Uniti è solo parzialmente remunerativo. A causa del ristagno del consumo interno, quantitativi considerevoli sono disponibili per l'esportazione. In seguito alla creazione di nuovi impianti di produzione in Cina e in Sudafrica, gli Stati Uniti hanno praticamente perduto questi tradizionali mercati di esportazione e devono far fronte alla crescente concorrenza cinese in Estremo Oriente. 6.2. Conseguenze di altri fattori (43) Alcuni esportatori e i rappresentanti della principale industria di trasformazione, l'industria del vetro, hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni dagli Stati Uniti, bensì ad altri fattori, quali l'intensificazione della concorrenza tra i produttori della Comunità in seguito alle decisioni della Commissione 91/297/CEE, 91/298/CEE, 91/299/CEE, 91/300/CEE e 91/301/CEE (1), relative ad un procedimento a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (in prosieguo: « decisioni del dicembre 1990 »), che sanzionavano le pratiche anticoncorrenziali, la mancanza di efficienza dei produttori comunitari, gli effetti della recessione, l'impiego crescente di rottami di vetro e la sostituzione del carbonato di calcio con soda caustica, le importazioni dai paesi dell'Europa centrale e orientale e gli effetti delle fluttuazioni del dollaro nel periodo dell'inchiesta. È stato inoltre affermato che le pratiche di dumping avevano un carattere eccezionale e transitorio e che i produttori degli Stati Uniti vi avevano fatto ricorso per stabilirsi come fornitori alternativi a lungo termine. 6.2.1. Decisioni del dicembre 1990 che sanzionano le pratiche discriminanti di alcune società comunitarie produttrici di carbonato di sodio (44) Con le decisioni del dicembre 1990 la Commissione ha inflitto ammende a tre produttori comunitari di carbonato di sodio per sanzionare violazioni dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CEE. La Commissione aveva accertato l'esistenza di accordi di ripartizione del mercato per limitare la concorrenza, accordi di scambio e pratiche anticoncorrenziali come gli sconti per i quantitativi marginali (« top slice »). Secondo gli esportatori statunitensi di carbonato di sodio e l'industria del vetro, queste decisioni hanno provocato la ristrutturazione dell'industria comunitaria, con conseguenze in termini di prezzi e di volumi. La concorrenza avrebbe infatti avuto via libera grazie all'eliminazione del meccanismo che aveva mantenuto i prezzi a livelli elevati. (45) Per valutare gli effetti delle decisioni del dicembre 1990 nel contesto dell'attuale inchiesta antidumping, è necessario analizzare l'andamento dei prezzi sul mercato comunitario del carbonato di sodio nonché l'evoluzione degli scambi all'interno della Comunità a decorrere da tale data. Da questa analisi risulta che dette decisioni non sono state immediatamente seguite dalla diminuzione dei prezzi del carbonato di sodio nella Comunità, che sono rimasti mediamente stabili tra il 1990 e il 1992. Questa situazione potrebbe essere dovuta principalmente al fatto che il mercato degli utenti è costituito da alcuni grandi produttori di vetro che hanno una considerevole forza contrattuale. La normale prassi di negoziare i prezzi su base annua può spiegare, almeno in parte, il fatto che i prezzi non siano scesi nel 1991, ma non giustifica la continuazione della stabilità nel 1992. All'inizio del 1993 i prezzi sono tuttavia nettamente diminuiti (10 %) e questa tendenza ha coinciso con il rilevante aumento delle importazioni dagli Stati Uniti nel 1992 e nella prima metà del 1993, a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari (vedi considerando 30). Gli effetti di tale comportamento in materia di determinazione dei prezzi sul mercato in questione devono essere considerati significativi. Sembra poco probabile che la brusca e sostanziale riduzione dei prezzi all'inizio del 1993 possa essere attribuita esclusivamente alle citate decisioni. Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, gli scambi di carbonato di sodio di produzione comunitaria (2) tra gli Stati membri sono aumentati moderatamente. Il rapporto tra la posizione dei diversi operatori comunitari sui mercati nazionali non è cambiata in misura sostanziale e in particolare la struttura degli scambi tra il Regno Unito e l'Europa continentale è rimasta praticamente invariata. Quasi tutti i produttori di carbonato di sodio hanno venduto i loro prodotti in diversi Stati membri. Dalle statistiche relative al periodo compreso tra il 1990 e la fine del periodo dell'inchiesta nel 1993 non si rileva alcuna tendenza relativa all'aumento del volume delle « esportazioni » all'interno della Comunità. Dato il tipo di prodotto e in considerazione degli elevati costi del trasporto via terra, quasi tutte le vendite sui mercati interni derivano dalla produzione locale. Rispetto alle importazioni, tuttavia, tutti i produttori comunitari, comprese le società alle quali non si applicavano le decisioni del dicembre 1990, hanno subito un calo del volume di vendite nella Comunità, fatta eccezione per una società le cui vendite sono rimaste relativamente stabili nel periodo compreso tra il 1990 e la prima metà del 1993, poiché una parte significativa della produzione di carbonato di sodio è utilizzata all'interno del gruppo. Nell'ambito del sistema dei cosiddetti sconti « top slice », venivano accordate riduzioni di prezzo supplementari ad alcuni grandi clienti per l'ultima frazione, pari al 10 %, degli acquisti di carbonato di sodio. Questi sconti, che avevano lo scopo di indurre i clienti ad acquistare praticamente tutto il fabbisogno dal fornitore in oggetto, in pratica sono stati applicati unicamente ad alcuni contratti in mercati selezionati e riguardavano quantitativi modesti. Un produttore degli Stati Uniti e l'industria del vetro hanno affermato che le esportazioni dagli Stati Uniti hanno semplicemente sostituito le vendite precedentemente effettuate con questo sistema di sconti. Il rilevante incremento delle importazioni di carbonato di sodio dagli Stati Uniti è tuttavia avvenuto anche in mercati in cui gli sconti « top slice » non sono stati applicati e le importazioni, nettamente superiori al volume delle vendite realizzate con tali sconti, hanno danneggiato tutti i produttori comunitari, compresi quelli che non hanno mai utilizzato questo sistema. La Commissione non ritiene quindi che questo elemento possa essere invocato per affermare che il pregiudizio accertato non è stato provocato dalle pratiche di dumping. (46) È stato inoltre esaminato se gli effetti dell'intensificazione della concorrenza tra i produttori comunitari e l'asserita inefficienza di alcune società avessero contribuito al pregiudizio subito dagli altri produttori comunitari di carbonato di sodio. Le decisioni del dicembre 1990 avrebbero dovuto normalmente avvantaggiare i produttori comunitari ai quali non si applicavano, ovvero i fornitori alternativi rispetto ai produttori ai quali erano state inflitte le ammende. In realtà è avvenuto il contrario, poiché dopo il 1992 la situazione di queste società si è deteriorata allo stesso modo di quella delle imprese soggette alle sanzioni. In tali circostanze appare evidente che le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria del carbonato di sodio non possono essere attribuite unicamente alle conseguenze delle decisioni del dicembre 1990. 6.2.2. Recessione economica generale (47) È certamente probabile che l'andamento del consumo di carbonato di sodio nella Comunità, che è sceso del 4,5 % tra il 1990 e il 1992 e ancora del 5,4 % tra il 1992 e la prima metà del 1993, abbia inciso sulla situazione finanziaria dei produttori comunitari (vedi considerando 35). La contrazione della domanda era dovuta alla recessione economica generale, nonché a fattori specifici quali la maggiore utilizzazione dei rottami di vetro, lo sviluppo di bottiglie e barattoli a minor consumo di vetro (riduzione di peso) e il crollo del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quale operavano i produttori comunitari. (48) Questi elementi, he hanno sicuramente contribuito al calo delle vendite dei produttori comunitari, non possono spiegare l'aumento della quota di mercato del carbonato di sodio originario degli Stati Uniti a detrimento dell'industria comunitaria. La perdita della quota di mercato subita dall'industria comunitaria corrisponde quasi esattamente all'aumento della quota di mercato dei produttori statunitensi. Se la contrazione delle vendite dell'industria comunitaria fosse stata causata esclusivamente dall'andamento sfavorevole della situazione economica generale, le importazioni dagli Stati Uniti avrebbero dovuto subire le stesse conseguenze. 6.2.3. Importazioni da altri paesi (49) La Commissione ha inoltre esaminato se le importazioni da altri paesi avessero contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A questo proposito è stato riscontrato che la quota di mercato delle importazioni da altri paesi quali Polonia, Romania, Bulgaria, ex Cecoslovacchia ed ex Iugoslavia è aumentata leggermente (dal 2,6 % nel 1990, con una percentuale massima del 4,3 % nel 1992, al 3 % circa nella prima metà del 1993). A causa delle difficoltà economiche successive ai mutamenti politici avvenuti in questi paesi, le imprese nazionali hanno ridotto sostanzialmente la produzione di carbonato di sodio e le esportazioni nella Comunità non sono aumentate in misura significativa. Non si può ritenere che questo incremento abbia avuto un'incidenza percettibile sull'industria comunitaria. 6.2.4. Sostituzione del carbonato di sodio con la soda caustica (50) È stato affermato che gli effetti della sostituzione del carbonato di sodio con la soda caustica avevano contribuito al deterioramento della situazione del mercato. Nel periodo dell'inchiesta, tuttavia, il prezzo della soda caustica era superiore a quello del carbonato di sodio e non è avvenuta alcuna sostituzione tra questi prodotti. 6.2.5. Fluttuazioni dei tassi di cambio (51) Le fluttuazioni dei tassi di cambio non hanno inciso sui prezzi applicati dagli esportatori statunitensi nella Comunità. I prezzi sono costantemente diminuiti, anche nei lunghi periodi in cui il dollaro USA si era rivalutato nei confronti delle valute europee. 6.2.6. Produttività dell'industria comunitaria (52) L'industria del vetro e alcuni esportatori hanno messo in discussione la produttività dell'industria comunitaria del carbonato di sodio. La produzione di soda sintetica nella Comunità implica costi superiori a quelli sostenuti per la produzione negli Stati Uniti. La differenza tra i prezzi è tuttavia nettamente inferiore alla sottoquotazione dei prezzi applicata dagli esportatori nel periodo dell'inchiesta, tenendo conto dei costi del trasporto dagli Stati Uniti nella Comunità. 6.2.7. Preteso carattere transitorio delle pratiche di dumping degli esportatori degli Stati Uniti (53) In base alla presente inchiesta e all'inchiesta precedente sulle importazioni di carbonato di sodio dagli Stati Uniti (vedi considerandi 1 e 2), è stato stabilito che, contrariamente a quanto affermano gli esportatori interessati, le pratiche di dumping di tali esportatori sul mercato della Comunità non erano transitorie, bensì sistematiche. L'esistenza di margini significativi di dumping è stata accertata negli anni Ottanta (il riesame delle misure istituite nel 1984 è stato chiuso nel 1990 poiché la quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti era irrilevante, anche se è stato accertato che tali importazioni erano oggetto di dumping) ed è stata confermata nella presenta inchiesta. 6.3. Conclusione (54) La Comunità non ha trovato altri fattori, oltre a quelli sopra citati, che possano aver provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria del carbonato di sodio. I fattori summenzionati, che hanno avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria, non possono aver provocato da soli il deterioramento di tale situazione in termini di perdita della quota di mercato a vantaggio degli esportatori degli Stati Uniti e di calo della redditività. Le importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti hanno evidentemente aggravato le difficoltà che l'industria comunitaria deve affrontare. (55) La Commissione conclude pertanto che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti, considerati isolatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazioni generali (56) Le misure antidumping hanno lo scopo di eliminare gli effetti delle pratiche commerciali sleali e di ripristinare condizioni di concorrenza leale, nell'interesse generale della Comunità. Per esaminare gli effetti sulla concorrenza di eventuali misure antidumping nel caso in esame, occorre tener conto del fatto che l'industria comunitaria del carbonato di sodio ha ancora una quota di mercato relativamente elevata. A questo proposito sono pertinenti le seguenti considerazioni. (57) La Commissione riconosce che l'istituzione di misure antidumping potrebbe incidere sui livelli dei prezzi degli esportatori interessati nella Comunità e quindi potrebbe avere alcune conseguenze sulla competitività relativa dei loro prodotti. Non si prevede tuttavia che la concorrenza sul mercato comunitario possa essere ridotta in seguito all'applicazione di tali misure. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi ottenuti con le pratiche di dumping intende evitare il declino dell'industria comunitaria e contribuire a mantenere un numero elevato di produttori, rafforzando quindi la concorrenza. La Commissione è infatti convinta che, senza tali misure, la situazione dell'industria comunitaria si deteriorerebbe ulteriormente. A questo proposito occorre rilevare che diversi produttori belgi e tedeschi hanno cessato l'attività nel 1993. (58) Gli esportatori e l'industria di trasformazione, principalmente l'industria del vetro che è il principale utente del prodotto nella Comunità, hanno fatto riferimento alle decisioni del dicembre 1990, che avevano concluso che alcun pratiche dei produttori comunitari erano anticoncorrenziali (vedi considerando 44). Ai produttori interessati è stato tuttavia imposto di cessare immediatamente tali pratiche e in particolare di modificare il loro comportamento nei confronti di alcuni concorrenti riguardo alla ripartizione dei mercati e alla determinazione dei prezzi. La situazione è inoltre sottoposta alla sorveglianza della Commissione. Si può quindi ritenere che nella Comunità siano state ripristinate normali condizioni di concorrenza e che l'industria comunitaria del carbonato di sodio sia più competitiva e maggiormente guidata dal mercato di quanto non fosse prima del 1991. La situazione non dovrebbe di conseguenza essere alterata da pratiche commerciali sleali. 2. Interessi specifici (59) Sono stati presi in considerazione gli effetti delle misure antidumping sul carbonato di sodio importato dagli Stati Uniti per quanto riguarda gli interessi specifici di altre parti interessate, oltre all'industria comunitaria, quali l'industria di trasformazione e i consumatori. (60) Il CPIV, che rappresenta la principale industria di trasformazione nella Comunità, ha affermato che l'istituzione di dazi sulle importazioni di carbonato di soda originario degli Stati Uniti pregiudicherebbe la vitalità e la competitività dell'industria del vetro, impedendo al prodotto americano di accedere al mercato della Comunità. L'industria di trasformazione stessa ha dovuto far fronte ad un grave calo dei prezzi del vetro piano o per recipienti e quindi si è attivamente impegnata per migliorare la produttività e ridurre i costi. Questa industria intende quindi mantenere un elevato grado di concorrenza nel settore del carbonato di sodio, in quanto tale prodotto rappresenta, secondo il CPIV, una percentuale significativa dei costi totali di produzione del vetro. (61) Per quanto riguarda gli interessi dell'industria di trasformazione, in particolare i produttori di vetro nella Comunità, gli eventuali vantaggi a breve termine devono essere considerati alla luce delle conseguenze a più lungo termine che deriverebbero dalla contrazione dell'offerta. In realtà, se non venissero istituite misure antidumping, la vitalità dei produttori comunitari sarebbe potenzialmente minacciata e si correrebbe il rischio di ridurre la concorrenza, con la scomparsa di alcuni produttori a detrimento dell'industria di trasformazione della Comunità. (62) L'industria del vetro ha affermato che il costo del carbonato di sodio incide sul costo del vetro piano per una percentuale compresa tra il 15 % e il 20 %, secondo la società. Non sono state presentate prove per confermare questa affermazione. Per esaminare in che misura i dazi antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio dagli Stati Uniti potrebbero incidere sulla competitività dell'industria comunitaria del vetro, che è la principale industria di trasformazione, è stato accertato che il costo del carbonato di sodio (carica dopo la rimessa in ciclo) rappresenta al massimo l'8 % del prezzo di una tonnellata di vetro. Di conseguenza le misure proposte, nell'ipotesi che i dazi non siano assorbiti dagli esportatori degli Stati Uniti e che si riflettano integralmente nei prezzi di vendita dei produttori comunitari, provocherebbero un aumento dei prezzi per i prodotti del vetro pari al massimo allo 0,5 %. Questi calcoli sono stati effettuati in funzione di un unico tipo di prodotto, il vetro piano non trattato, che rappresenta in media non più del 20 % della produzione di un fabbricante di vetro. Se si prendono in considerazione tutti i prodotti del vetro (trattati e non trattati), l'incidenza sul prezzo sarebbe inferiore (dello 0,3 % circa). In tali circostanze i dazi antidumping, quali costi addizionali, possono essere considerati un fattore trascurabile nell'economia globale dell'industria del vetro oppure per il consumatore finale dei prodotti finiti. (63) L'industria del vetro ha inoltre una considerevole forza contrattuale, questo aspetto già messo in evidenza dalle decisioni della Commissione 74/292/CEE, 80/1334/CEE, 81/881/CEE, 84/388/CEE e 89/93/CEE, relative a procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CEE. Tutti i principali produttori di vetro appartengono a gruppi che operano su scala mondiale, i quali tendono a negoziare i contratti di compravendita a livello comunitario o anche mondiale. La forza contrattuale è consolidata dal fatto che sono attualmente disponibili reali alternative al carbonato di sodio (quali, tra l'altro, i rottami di vetro). Secondo i dati Eurostat, le importazioni di vetro nella Comunità sono da alcuni anni ad un livello costantemente basso. I produttori di vetro situati nella Comunità sono quindi in concorrenza con importazioni limitate da paesi terzi, che non incidono in misura significativa sui prezzi applicati nella Comunità. La posizione dell'industria del vetro è inoltre rafforzata dal fatto che il vetro non può essere sostituito da altri prodotti in misura rilevante. (64) L'industria di trasformazione considera il carbonato di sodio degli Stati Uniti come una fonte secondaria e competitiva di materia prima. Non vi sono elementi per affermare che il carbonato di sodio degli Stati Uniti non possa più svolgere questa funzione, soltanto perché non sarà più venduto a prezzi fissati in condizioni sleali. Nello stesso tempo l'industria di trasformazione ha confermato di fare assegnamento su forniture stabili e rapide che possono essere garantite soltanto da unità di produzione geograficamente vicine. Questa industria non ha quindi interesse a permettere che la disponibilità di una fonte di approvvigionamento affidabile sia ridotta o minacciata da continue pratiche di dumping. (65) La Commissione conclude quindi che la decisione di non difendere l'industria comunitaria del carbonato di sodio dalla concorrenza sleale sarebbe contraria agli interessi della Comunità e che nell'interesse della Comunità devono essere istituite misure antidumping. G. ISTITUZIONE DI DAZI PROVVISORI (66) Un esportatore e il CPIV hanno sostenuto che nel presente caso l'istituzione di un dazio provvisorio non era più necessaria, in quanto le importazioni dagli Stati Uniti erano diminuite dopo il periodo dell'inchiesta e quindi non provocavano più pregiudizio ai produttori comunitari di carbonato di sodio. Le parti suddette hanno affermato che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può essere applicato un dazio provvisorio unicamente se nell'interesse della Comunità è necessaria un'azione per evitare il pregiudizio nel corso del procedimento. L'istituzione di dazi provvisori non sarebbe quindi giustificata. L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che, quando da un esame preliminare dei fatti risulta che esiste un dumping e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare tale pregiudizio nel corso del procedimento, la Commissione impone un dazio provvisorio antidumping. Il semplice fatto che le importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti siano diminuite dopo il periodo dell'inchiesta non significa che la Comunità non abbia interesse all'istituzione di misure provvisorie. Alla luce del comportamento dell'esportatore nei periodi precedenti, appare probabile che le importazioni dagli Stati Uniti aumenterebbero nuovamente, se il procedimento continuasse senza l'applicazione di misure. La Commissione ritiene pertanto che l'istituzione di misure provvisorie sia necessaria. H. DAZIO (67) Le misure antidumping provvisorie dovrebbero essere stabilite in modo tale che l'industria possa ottenere il profitto adeguato che non ha potuto realizzare a causa delle importazioni oggetto di dumping e contenere il calo delle vendite. Nella fattispecie si ritiene che il metodo migliore per ottenere questo risultato sia l'istituzione di dazi ad valorem. (68) Per calcolare l'aumento di prezzo necessario e per stabilire se dovesse essere istituito un dazio inferiore al margine di dumping, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha confrontato il prezzo medio all'importazione, franco frontiera comunitaria, del prodotto oggetto di dumping, dazio non corrisposto, con la media ponderata del corrispondente costo di produzione di ciascun produttore comunitario denunziante, alla quale è stato aggiunto un margine di profitto del 6 %. Ai fini della determinazione provvisoria, si è ritenuto che questo margine di profitto fosse equo in una situazione di contrazione della domanda del prodotto in questione e corrispondesse al profitto minimo necessario per finanziare gli investimenti dell'industria a lungo termine. La differenza tra il costo medio e i prezzi medi all'importazione è stata quindi espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Dato che la percentuale così ottenuta che esprime il livello del pregiudizio subito è in alcuni casi inferiore al margine di dumping, i dazi antidumping devono essere stabiliti in base alla percentuale inferiore, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. (69) Devono quindi essere istituiti i seguenti dazi: >SPAZIO PER TABELLA> (70) Riguardo ai produttori degli Stati Uniti che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ritiene che i dazi dovrebbero essere istituiti in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato considerato che i fatti più attendibili fossero quelli stabiliti durante l'inchiesta e che non vi fosse motivo per ritenere che dazi inferiori a quelli più elevati ritenuti necessari fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato da queste importazioni. Per evitare quindi di favorire l'elusione del dazio e di premiare la mancata collaborazione è stato considerato opportuno istituire il dazio più elevato tra quelli calcolati, pari al 14,3 %. I. DISPOSIZIONE FINALE (71) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di misure definitive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di disodio, di cui al codice NC 2836 20 00, originario degli Stati Uniti d'America. 2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio è pari al 14,3 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale Taric: 8826), fatta eccezione per le seguenti società, alle quali si applicano le seguenti aliquote: >SPAZIO PER TABELLA> Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati o esportati da Texasgulf, Soda Ash Inc., Raleigh, NC (codice addizionale Taric: 8825). 3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 152 del 15. 6. 1991. (2) I dati Eurostat sugli scambi all'interno della Comunità non distinguono tra il carbonato di sodio originario della Comunità e dei paesi terzi e pertanto non forniscono indicazioni pertinenti a questo proposito. (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (3) GU n. L 311 del 29. 11. 1984, pag. 26. (4) GU n. L 206 del 2. 8. 1984, pag. 15. (5) GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 38. (6) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 12. (1) GU n. L 152 del 15. 6. 1991. (2)