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Document 31995R0692

REGOLAMENTO (CE) N. 692/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel secondo trimestre del 1995 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

GU L 71 del 31.3.1995, pp. 48–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/692/oj

31995R0692

REGOLAMENTO (CE) N. 692/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel secondo trimestre del 1995 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 31/03/1995 pag. 0048 - 0051


REGOLAMENTO (CE) N. 692/95 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1995 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel secondo trimestre del 1995 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, un bilancio preventivo di 99 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare per trimestre e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (5), e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (7);

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il secondo trimestre del 1995, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 (9), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel secondo trimestre del 1995, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria;

considerando che è opportuno ripartire in due parti ciascuno dei quantitativi disponibili in Italia e in Grecia; che è opportuno riservare la parte corrispondente all'80 % agli importatori tradizionali; che l'altra parte, corrispondente al 20 %, deve essere riservata agli operatori che hanno esercitato un'attività commerciale di scambi di bovini vivi con i paesi che, alla data del 31 dicembre 1994, per i loro Stati di stabilimento, sono da considerarsi paesi terzi, per permettere loro un accesso graduale al beneficio del regime considerato; che, per garantire una corretta gestione della quota attribuita a questi ultimi operatori, è necessario derogare all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli importatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli operatori che possono optare per il 20 %, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi direttamente richiesti;

considerando che, per quanto riguarda questi ultimi operatori, è necessario tuttavia limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione, per consentire una più ampia ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è tuttavia necessario rispettare un quantitativo minimo per domanda;

considerando che il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati nel quadro del presente regolamento scade alla fine del luglio 1995; che dopo il 30 giugno 1995 non saranno più in vigore i prelievi variabili all'importazione; che occore quindi adottare le opportune disposizioni economiche per le importazioni effettuate dopo il 30 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° aprile al 31 guigno 1995, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

a) 6 315 aventi peso vivo per capo inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;

b) 42 240 aventi peso vivo per capo da 160 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Prima del 1° luglio 1995 le riduzioni di cui al paragrafo 1 si applicano al prelievo in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Tuttavia, per le importazioni effettuate dopo il 30 giugno 1995, oltre al dazio doganale del 16 % ad valorem, l'onere esigibile all'importazione per ogni categoria di peso è uguale all'importo del prelievo applicabile il 30 giugno 1995 ridotto del 65 % e rispettivamente del 75 %.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg, oppure - giovani bovini di peso, per capo, da 160 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania, dalla Slovenia o dalla Bulgaria.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- Hungría y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumanía y/o Eslovenia y/o Bulgaria,

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumaenien og/eller Slovenien og/eller Bulgarien,

- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumaenien und/oder Slowenien und/oder Bulgarien,

- Ïõããáñssá Þ/êáé Ðïëùíssá Þ/êáé Ôóaa÷éêÞ AEçìïêñáôssá Þ/êáé ÓëïâáêéêÞ AEçìïêñáôssá Þ/êáé Ñïõìáíssá Þ/êáé Âïõëãáñssá,

- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia and/or Bulgaria,

- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie et/ou Bulgarie,

- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria,

- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenië en/of Bulgarije,

- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia e/ou Bulgária,

- Unkari ja/tai Puola ja/tai T Osekin tasavalta ja/tai Slovakian tasavalta ja/tai Romania ja/tai Slovenia ja/tai Bulgaria,

- Ungern och/eller Polen och/eller Tjeckien och/eller Slovakien och/eller Rumaenien och/eller Slovenien och/eller Bulgarien.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, non danno il diritto di importare animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

6. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

7. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

a) possono essere rilasciati titoli di importazione per l'80 % dei quantitativi succitati direttamente agli importatori che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente ai quantitativi importati nei tre anni considerati;

b) possono essere rilasciati titoli di importazione per il restante 20 % dei quantitativi direttamente agli operatori, iscritti in un registro pubblico di uno Stato membro. Detti operatori devono comprovare di aver effettuato, nel 1994, esportazioni o importazioni rispettivamente a destinazione o in provenienza di paesi che, alla data del 31 dicembre 1994, per i loro Stati di stabilimento, sono da considerarsi paesi terzi, di almeno 50 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, ad esclusione delle importazioni contemplate dai seguenti regolamenti della Commissione:

- (CEE) n. 2657/93 (1),

- (CE) n. 336/94 (2),

- (CE) n. 636/94 (3),

- (CE) n. 1373/94 (4) e - (CE) n. 2321/94 (5).

Le domande di titolo di importazione possono essere presentate o in Italia o in Grecia.

8. La prova di cui al paragrafo 7 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica o il documento di esportazione.

Tuttavia, previo accordo della Commissione, i nuovi Stati membri possono ammettere prove alternative.

Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), la domanda di titolo d'importazione:

- deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e - non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti dagli operatori ammissibili. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 20 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 20 capi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), per i quantitativi eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il prelivo integrale oppure, per le importazioni effettuate dopo il 30 giugno 1995, un importo pari al prelievo applicabile a tale data.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, i richiedenti devono, al momento della presentazione della domanda, esercitare da almeno dodici mesi un'attività nel settore degli animali vivi della specie bovina e delle carni bovine.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e f) del regolamento (CEE) n. 2377/80, i termini « 220 kg » e « Iugoslavia e/o Polonia e/o Ungheria » ivi figuranti sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: « 160 kg » e « Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria ».

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

Articolo 6

La cauzione relativa al certificato di importazione è depositata al momento del rilascio di detto certificato.

Articolo 7

Entro il termine di tre settimane a decorrere dall'importazione degli animali soggetti al presente regolamento, l'importatore informa le autorità competenti che hanno rilasciato i titoli di importazione in merito al numero e all'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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