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Document 31995R0583
COMMISSION REGULATION (EC) No 583/95 of 16 March 1995 derogating from Regulation (EC) No 256/95 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to the importation into the Community of sheepmeat and goatmeat products originating in Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia and the former Yugoslav Republic of Macedonia up to 30 June 1995
REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall' ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995
REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall' ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995
GU L 59 del 17.3.1995, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall' ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 17/03/1995 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, dalla Serbia e dall'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (1), in particolare l'articolo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 256/95 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, dei termini per il rilascio dei titoli di importazione; considerando che è opportuno, tenuti presenti i modelli di produzione nelle repubbliche in oggetto, i periodi tradizionali di esportazione delle carni ovine e caprine verso la Comunità e i quantitativi tradizionali di cui trattasi, modificare le scadenze per il rilascio dei titoli di importazione suddetti per il secondo trimestre del 1995; considerando che, per consentire una gestione oculata ed efficiente del regime d'importazione, occorre prevedere l'applicazione immediata del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga ai termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 256/95, per il secondo trimestre del 1995 si applicano le seguenti disposizioni: - le domande di titolo di importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro e non oltre il 22 marzo 1995; - le domande di titolo di importazione, ripartite per prodotto e paese di origine, sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro e non oltre il 27 marzo 1995; - i titoli sono rilasciati entro il 31 marzo 1995. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3. (2) GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 24.