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Document 31995D0567

    95/567/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    GU L 324 del 30.12.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/567/oj

    Related international agreement

    31995D0567

    95/567/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    Gazzetta ufficiale n. L 324 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0002


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1995

    riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

    (95/567/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 228, paragrafo 4,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani e in primo luogo con i paesi membri dell'accordo di Cartagena; che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con la Bolivia il 13 novembre 1995;

    considerando che si deve approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

    considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sul controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1).

    Articolo 4

    1. Nel gruppo misto di controllo di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

    2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal gruppo misto di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

    Nell'assolvimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio, incaricato di definire una posizione comune.

    3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

    Articolo 5

    La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORRELL FONTELLES

    (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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