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Document 31995D0567
95/567/EC: Council Decision of 18 December 1995 concerning the conclusion of an Agreement between the European Community and the Republic of Bolivia on precursors and chemical substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances
95/567/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
95/567/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
GU L 324 del 30.12.1995, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/567/oj
95/567/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0002
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (95/567/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 228, paragrafo 4, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani e in primo luogo con i paesi membri dell'accordo di Cartagena; che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con la Bolivia il 13 novembre 1995; considerando che si deve approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sul controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo. Articolo 3 Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1). Articolo 4 1. Nel gruppo misto di controllo di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri. 2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal gruppo misto di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo. Nell'assolvimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio, incaricato di definire una posizione comune. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche. Articolo 5 La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.