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Document 31995D0507

    95/507/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1995, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 291 del 6.12.1995, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/507/oj

    31995D0507

    95/507/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1995, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0053 - 0054


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1995 che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (95/507/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

    vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 94/370/CE (4), in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

    considerando che l'Italia non è stata in grado di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità disposta dalla decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (5);

    considerando che, nel frattempo, le autorità italiane hanno concluso un contratto al fine di fornire la collaborazione richiesta con il centro di gestione (server) Animo;

    considerando che le autorità italiane si sono impegnate ad adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente decisione;

    considerando che, alla luce dei progressi effettuati e dell'impegno delle autorità italiane, è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia è fissata al 50 % delle spese per gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino della decisione 91/398/CEE della Commissione (6) con un massimale di 2 000 ECU per unità attrezzata.

    2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata ad un massimo di 200 unità.

    Articolo 2

    1. La Commissione rimborsa all'Italia le spese di cui all'articolo 1 su presentazione dei seguenti documenti giustificativi:

    - le fatture relative all'acquisizione, o copie certificate conformi delle medesime;

    - un attestato delle autorità italiane da cui risulti che esse hanno rispettato le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;

    - gli estremi del servizio responsabile dell'acquisizione e il numero d'inventario attribuito al materiale;

    - la conferma dell'esistenza e dell'operatività dei collegamenti per la trasmissione.

    2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalle autorità italiane entro il 1° luglio 1996.

    3. I rimborsi di cui al paragrafo 1 riguardano esclusivamente importi di spesa al netto dell'IVA.

    Articolo 3

    La Commissione può effettuare controlli intesi ad accertare la presenza e il buon funzionamento delle attrezzature.

    L'assenza di dette attrezzature e le anomalie eventualmente constatate sono segnalate all'autorità competente. Tale segnalazione può determinare il rimborso della partecipazione finanziaria della Comunità o di una sua parte, proporzionalmente al numero di attrezzature sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/398/CEE e alle ripercussioni sul funzionamento della rete.

    Articolo 4

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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