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Document 31995D0507
95/507/EC: Commission Decision of 27 November 1995 laying down the details of the Community's financial contribution to the setting up of the Animo computerized network in Italy (Only the Italian text is authentic)
95/507/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1995, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
95/507/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1995, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 291 del 6.12.1995, p. 53–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
95/507/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 1995, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0053 - 0054
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1995 che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (95/507/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 94/370/CE (4), in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, considerando che l'Italia non è stata in grado di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità disposta dalla decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) (5); considerando che, nel frattempo, le autorità italiane hanno concluso un contratto al fine di fornire la collaborazione richiesta con il centro di gestione (server) Animo; considerando che le autorità italiane si sono impegnate ad adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente decisione; considerando che, alla luce dei progressi effettuati e dell'impegno delle autorità italiane, è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia è fissata al 50 % delle spese per gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino della decisione 91/398/CEE della Commissione (6) con un massimale di 2 000 ECU per unità attrezzata. 2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata ad un massimo di 200 unità. Articolo 2 1. La Commissione rimborsa all'Italia le spese di cui all'articolo 1 su presentazione dei seguenti documenti giustificativi: - le fatture relative all'acquisizione, o copie certificate conformi delle medesime; - un attestato delle autorità italiane da cui risulti che esse hanno rispettato le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici; - gli estremi del servizio responsabile dell'acquisizione e il numero d'inventario attribuito al materiale; - la conferma dell'esistenza e dell'operatività dei collegamenti per la trasmissione. 2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalle autorità italiane entro il 1° luglio 1996. 3. I rimborsi di cui al paragrafo 1 riguardano esclusivamente importi di spesa al netto dell'IVA. Articolo 3 La Commissione può effettuare controlli intesi ad accertare la presenza e il buon funzionamento delle attrezzature. L'assenza di dette attrezzature e le anomalie eventualmente constatate sono segnalate all'autorità competente. Tale segnalazione può determinare il rimborso della partecipazione finanziaria della Comunità o di una sua parte, proporzionalmente al numero di attrezzature sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/398/CEE e alle ripercussioni sul funzionamento della rete. Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione