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Document 31995D0471

    95/471/CE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1995, che modifica la decisione 93/590/CE relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione Comunitària volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi

    GU L 269 del 11.11.1995, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2000; abrog. impl. da 300D0112

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/471/oj

    31995D0471

    95/471/CE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1995, che modifica la decisione 93/590/CE relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione Comunitària volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi

    Gazzetta ufficiale n. L 269 del 11/11/1995 pag. 0029 - 0029


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1995 che modifica la decisione 93/590/CE relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/471/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando che la decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi (2), prevede che l'antigene sia conservato in quattro località diverse;

    considerando che i responsabili della banca di antigene situata presso la sede della Bayer a Colonia hanno informato la Commissione che non intendono più prestare questo servizio alla Comunità;

    considerando che è quindi necessario trasferire ad un'altra banca l'antigene depositato a Colonia;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 3 della decisione 93/590/CE è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 3 L'antigene sarà ripartito come segue fra tre banche di antigene:

    a) Institute for Animal Health (Pirbright): 2,5 milioni di dosi del ceppo O1 europeo e del ceppo A5 europeo;

    b) IZP (Brescia): 2,5 milioni di dosi del ceppo O1 medio-orientale e del ceppo A22;

    c) LNPB (Lione): 2,5 milioni di dosi del ceppo O1 medio-orientale, del ceppo A22, del ceppo O1 europeo e del ceppo A5 europeo. »

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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