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Document 31995D0467
95/467/EC: Commission Decision of 24 October 1995 implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products
95/467/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione
95/467/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione
GU L 268 del 10.11.1995, p. 29–34
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/11/2010
95/467/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 10/11/1995 pag. 0029 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1995 recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/467/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, considerando che l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE prevede due diverse procedure per l'attestato di conformità di un prodotto; che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la Commissione, previa consultazione del comitato permanente sulla costruzione, scelga la procedura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 sopra menzionato per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti; considerando che questa scelta tra le due procedure deve essere specificata secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4; considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che, per ciascuna procedura, la Commissione scelga « la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza »; che pertanto, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, è necessario per un attestato di conformità un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, oppure, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è necessario per prodotti particolari l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto; considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che pertanto è opportuno adottare la definizione di prodotti o gruppi di prodotti quale usata nei mandati e nelle specifiche tecniche; considerando che si deve tener conto del fatto che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 sono descritte nei particolari all'allegato III della direttiva 89/106/CEE; che pertanto è necessario specificare esattamente i metodi di attuazione delle due procedure, in congiunzione con l'allegato III per ciascun prodotto o gruppo di prodotti in quanto l'allegato III conferisce una preferenza a taluni sistemi; considerando che la procedura specificata all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, ii), possibilità 1 senza sorveglianza permanente, possibilità 2 e 3 e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i) e ii), possibilità 1 con sorveglianza permanente; considerando che, come prescritto dall'articolo 13 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, è stato consultato il comitato permanente sulla costruzione che ha fornito parere favorevole il 27 settembre 1995, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I prodotti e i gruppi di prodotti menzionati nell'allegato 1 ricevono l'attestato di conformità in base ad una procedura secondo cui il fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione appicato dalla fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle pertinenti specifiche tecniche. Articolo 2 I prodotti particolari menzionati nell'allegato 2 ricevono un attestato di conformità in base ad una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica a cura del fabbricante, interviene un organismo di certificazione riconosciuto nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso. Articolo 3 La procedura per l'attestato di conformità di cui all'allegato 3 è indicata nei mandati per le norme. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione