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Document 31995D0406

95/406/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1995 che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone

GU L 239 del 7.10.1995, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/406(2)/oj

31995D0406

95/406/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1995 che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 07/10/1995 pag. 0030 - 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1995 che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone (95/406/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare gli articoli 5 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel gennaio 1991, la Commissione ha ricevuto una denuncia di due produttori comunitari che rappresentavano una notevole proporzione della produzione comunitaria globale degli accendini tascabili, a gas, non ricaricabili. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. La Commissione ha pertanto annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone. Dopo la pubblicazione dell'avviso, un terzo produttore comunitario si è aggiunto ai denunzianti.

(2) La Commissione ha avvertito ufficialmente l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti, dando alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto nonché di chiedere un'audizione.

(3) Il produttore noto del paese in questione, quattro importatori e i produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario loro inviato e hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Le società che ne avevano fatto richiesta, inoltre, hanno ottenuto un'audizione.

(4) La Commissione ha riunito e verificato tutte le informazioni giudicate necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto indagini nella sede del produttore e dell'esportatore in Giappone, di quattro importatori nella Comunità e dei tre produttori comunitari denunzianti.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(5) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato che, dopo la presentazione della denuncia, lo schema degli scambi era cambiato, poiché le parti degli accendini non provenivano più soltanto dal Giappone. Nutrendo alcuni dubbi circa l'effettiva origine delle parti in questione, la Commissione ha deciso di chiedere agli Stati membri di svolgere un'inchiesta per determinare la vera origine delle merci.

(6) Sebbene l'inchiesta supplementare abbia messo in luce false dichiarazioni relative all'origine, considerato il lungo lasso di tempo necessario, durante il quale ci si è limitati a sospendere l'inchiesta antidumping, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare se fosse giustificato riprendere la seconda inchiesta. I produttori comunitari denunzianti, consultati al riguardo, hanno ammesso che, in seguito agli sviluppi registrati sul mercato dopo l'apertura del procedimento, le importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone non risultavano più pregiudizievoli per loro come al momento della presentazione della denuncia.

C. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(7) Di conseguenza, con lettera del 23 giugno 1995, i produttori comunitari denunzianti hanno ritirato formalmente la denuncia relativa alle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone. La Commissione ha ritenuto che, in queste circostante, la chiusura del procedimento non fosse contraria all'interesse della Comunità.

(8) È quindi opportuno chiudere, senza istituire misure di difesa, il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone.

(9) È stato sentito il comitato consultivo, che non ha sollevato obiezioni.

(10) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di rendere le loro osservazioni in proposito,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1995.

Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione

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