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Document 31995D0388
95/388/EC: Commission Decision of 19 September 1995 determining the specimen certificate for intra-Community trade in semen, ova and embryos of the ovine and caprine species
95/388/CE: Decisione della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina
95/388/CE: Decisione della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina
GU L 234 del 3.10.1995, p. 30–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2010
3.10.1995 |
IT |
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
L 234/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 1995
che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(95/388/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e paragrafo 3, terzo trattino,
considerando che la direttiva 92/65/CEE ha stabilito le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina;
considerando che occorre stabilire il modello di certificato applicabile a questi scambi ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1. Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I deve scortare lo sperma delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.
2. Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato II deve scortare gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1996.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.
ALLEGATO I
ALLEGATO II