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Document 31995D0366

95/366/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 1995, relativa ad alcuni aiuti concessi dall'Italia (Sardegna) nel settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

GU L 218 del 14.9.1995, pp. 20–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/366/oj

31995D0366

95/366/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 1995, relativa ad alcuni aiuti concessi dall'Italia (Sardegna) nel settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 14/09/1995 pag. 0020 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1995 relativa ad alcuni aiuti concessi dall'Italia (Sardegna) nel settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (95/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 24,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi del suddetto articolo 93, paragrafo 2 (3),

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 1° settembre 1992, registrata il 7 settembre 1992, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la legge regionale (Sardegna) n. 17/92.

La legge regionale in questione è entrata in vigore, determinando l'applicazione delle relative misure di aiuto, prima che la Commissione potesse pronunciarsi al riguardo. Inoltre, talune disposizioni della legge regionale n. 17/92 costituiscono l'applicazione di disposizioni normative precedenti, che non sono state oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. La Commissione ha esaminato, ove necessario, anche queste ultime disposizioni.

Le misure di aiuto considerate dalla presente decisione sono le seguenti:

Articolo 1 della legge n. 17/92

L'amministrazione regionale concede contributi, sotto forma di una riduzione dei tassi d'interesse sui prestiti contratti dai membri delle cooperative operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, o dei loro consorzi, al fine di acquisire quote sociali in tali organismi. L'applicazione della misura è stata limitata al 1992, con un bilancio di 3 Mrd di LIT.

Non essendo previsto alcun limite all'utilizzazione delle nuove risorse (rappresentate dall'aumento del capitale sociale) da parte delle cooperative o dei consorzi di cui sopra, il contributo potrebbe essere impiegato non solo per finanziare futuri investimenti o per risanare le imprese secondo modalità conformi ai criteri approvati dalla Commissione in materia di aiuti alle imprese in difficoltà [criteri ripresi nella lettera con la quale la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato (4)], ma anche per coprire i loro costi di gestione.

Articolo 3 della legge regionale n. 17/92, articolo 6 della legge regionale n. 17/92, articolo 40 della legge regionale n. 14/81 ed articolo 57 della legge regionale n. 44/86

I suddetti articoli prevedono un sistema di intervento pubblico per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole [misure da a) a e)] e un caso particolare di risanamento [misura f)].

a) L'articolo 40 della legge n. 14/81 istituisce un « fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole »; tale fondo, secondo quanto stabilito dalle norme istitutive, interviene mediante la concessione, alle cooperative in causa, di prestiti a tasso agevolato di durata decennale destinati ad estinguere le loro passività.

b) L'articolo 57 della legge n. 44/86 prevede la concessione di finanziamenti regionali alle cooperative agricole che procedano all'incorporazione di altre cooperative. Tali aiuti sono destinati ad estinguere le passività contratte dalle cooperative incorporate. Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità di concedere analoghi finanziamenti alle cooperative che deliberino la cessazione della propria attività a causa dell'insufficienza dei conferimenti da parte dei membri.

c) L'articolo 3, terzo comma della legge n. 17/92 prevede l'utilizzazione delle risorse disponibili sul fondo citato, al fine di compensare la perdita economica derivante dalla rinuncia, da parte dell'amministrazione pubblica, ai crediti che le sono dovuti dalle cooperative cui si applicano gli articoli 40 della legge n. 14/81 e 57 della legge n. 44/86 (ossia quelle disciolte o incorporate).

d) In virtù dell'articolo 3, quarto comma della legge n. 17/92, le risorse del fondo vengono altresì utilizzate per finanziare un programma di « ricapitalizzazione » delle cooperative, che, secondo il testo legislativo regionale, « pur trovandosi in una situazione contingente di squilibrio economico-finanziario, dimostrino di avere comprovate possibilità di ripresa economica ».

Il programma in questione è stato istituito con delibera della Giunta regionale del 27 ottobre 1992, che ha così ripartito lo stanziamento pubblico (10 miliardi di LIT):

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Un programma analogo a quello di cui alla lettera d) è previsto all'articolo 3, quinto comma della legge n. 17/92 per il risanamento di due associazioni di produttori, il cui squilibrio finanziario deriva dall'insolvibilità degli acquirenti dei prodotti da esse commercializzati. Le associazioni in questione sono:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) L'articolo 6 della legge n. 17/92 prevede un aiuto straordinario concesso al Con. Sar. Co. Ri. (un consorzio tra cooperative che si occupa della vendita di prodotti per l'agricoltura e di prodotti agricoli) sotto forma di una sovvenzione « una tantum » di 2 200 Mio di LIT. L'aiuto è destinato a rimediare allo squilibrio finanziario del consorzio provocato dal fallimento di alcune delle cooperative che ne fanno parte e dall'insolvibilità di altre.

Tutte queste misure devono essere valutate alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione per l'esame degli aiuti alle imprese in difficoltà. Benché con modalità diverse, esse hanno avuto l'effetto di estinguere i debiti delle cooperative beneficiarie.

Le autorità regionali non hanno stabilito condizioni relative all'origine di tali debiti: risulta pertanto impossibile verificare il rispetto dei criteri di cui sopra sulla base delle informazioni fornite dal governo italiano. La situazione di squilibrio finanziario che costituisce l'unica « condizione » degli interventi considerati potrebbe dunque essere conseguenza della mera gestione dell'impresa; in tal caso, l'intervento pubblico ha gli stessi effetti distorsivi di un aiuto al funzionamento.

La circostanza che in alcuni casi i beneficiari dell'aiuto siano delle imprese che hanno cessato l'attività, non è suscettibile di eliminare tali effetti distorsivi.

Infatti, da un punto di vista pratico, il vantaggio economico dell'aiuto è in tali ipotesi meramente trasferito in capo ai membri delle cooperative e/o dei loro finanziatori e, da un punto di vista più generale, l'esistenza di disposizioni del tipo di quella dell'articolo 57 della legge regionale n. 44/86 (applicabile a tutte le ipotesi di cessazione dell'attività di una cooperativa), si risolve nell'annullamento « a priori » della responsabilità finanziaria, inerente al rischio d'impresa, degli operatori associati in forma cooperativa.

Articolo 4 della legge n. 17/92 ed articolo 11 della legge n. 6/92

L'articolo 4 della legge n. 17/92 estende al settore caprino il beneficio previsto per quello ovino all'articolo 11 della legge regionale n. 6/92; si tratta di un contributo straordinario concesso in seguito alla crisi che colpisce questi settori e destinato a coprire una parte delle spese sostenute dai produttori e dai trasformatori di latte ovino e caprino. La misura è stata applicata unicamente alla produzione della campagna 1990/1991. L'importo dell'aiuto è stato fissato a 170 LIT/litro di latte.

Spesa totale: 29 Mrd di LIT.

Tali misure costituiscono aiuti al funzionamento privi di effetti durevoli sullo sviluppo dei settori interessati, poiché la loro efficacia (complemento di reddito) scomparirebbe con il venir meno delle misure stesse. Esse costituiscono inoltre una violazione delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e, segnatamente, dell'articolo 24, che vieta qualsiasi aiuto il cui importo venga determinato in funzione del prezzo o della quantità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 7 della legge n. 17/92 ed articolo 8 della legge n. 17/92

a) Articolo 7 della legge n. 17/92 L'amministrazione regionale destina 900 Mio di LIT alle associazioni di produttori per le spese di esercizio sostenute nel 1990 e nel 1991 (articolo 7 della legge n. 17/92). La formulazione del provvedimento non consente di determinare le modalità di applicazione della misura.

b) Articolo 8 della legge n. 17/92 Questo articolo prevede l'istituzione di un fondo di dotazione dell'importo di 500 Mio di LIT a favore del Colvas (Consorzio latte vaccino sardo) per le spese derivanti dalla sua attività statutaria.

La Commisisone ritiene che anche le predette misure costituiscano aiuti al funzionamento senza effetti durevoli sui settori interessati, dal momento che le risorse del fondo di dotazione possono essere utilizzate non solo per finanziare investimenti, ma anche « . . . per qualsiasi necessità di gestione . . . ».

II

1. Con lettera SG(94) D/3934 del 22 marzo 1994, indirizzata al governo italiano, la Commissione ha comunicato la decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 17/92 della Regione Sardegna agli articoli 1, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché nei confronti degli aiuti di cui agli articoli 40 della legge regionale n. 14/81, 57 della legge regionale n. 44/86 e 11 della legge regionale n. 6/92.

2. Con la stessa lettera la Commissione ha inoltre comunicato alle autorità italiane quanto segue. Tali aiuti si configurano come aiuti al funzionamento, contrari alla prassi da essa costantemente seguita nell'applicazione degli articoli 92-94 del trattato.

Essi sono quindi idonei a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, e rispondono ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, senza poter beneficiare delle deroghe contemplate ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La misura prevista all'articolo 4 della legge n. 17/92 e all'articolo 11 della legge n. 6/92 costituisce inoltre un'infrazione al regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare all'articolo 24, che vieta qualsiasi aiuto il cui importo venga determinato in funzione del prezzo o delle quantità del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

3. Nell'ambito di tale procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare osservazioni.

La Commissione ha altresì invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire osservazioni.

III

1. Il governo italiano, con telex del 5 gennaio 1995 e del 31 gennaio 1995 e con telefax dell'11 gennaio 1995, ha presentato alcune osservazioni in merito alle misure sopra descritte.

i) Per quanto riguarda l'articolo 1 della legge regionale n. 17/92, il governo italiano informa la Commissione che le misure ivi previste non sono state applicate e che esso è disposto a modificare il testo legislativo in questione. Esso sostiene inoltre che la formulazione generale di detto articolo (come d'altronde quella dell'articolo 8) non costituisce in sé una violazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato; tale violazione potrebbe configurarsi solo se, concretamente, le misure venissero applicate per finanziare i costi di gestione delle imprese beneficiarie.

ii) Per quanto riguarda l'articolo 40 della legge regionale n. 41/81 e l'articolo 57 della legge regionale n. 44/86, il governo italiano reitera le considerazioni di cui al punto i) relative al carattere generale della misura e la propria disponibilità ad effettuare una modifica legislativa. Esso fa inoltre osservare che:

- le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 14/81 vengono ormai destinate anche al finanziamento degli aiuti previsti all'articolo 57 della legge regionale n. 44/86;

- a seguito delle osservazioni avanzate dalla Commissione in occasione dell'avvio della procedura, con delibera della Giunta n. 18/15 del 21 giugno 1994, l'utilizzo del fondo in questione è stato limitato all'estinzione dei debiti contratti dalle cooperative che decidono spontaneamente di cessare l'attività e alla concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole ai fini del « rifinanziamento dei costi sostenuti per la realizzazione di lavori ed opere e/o per l'acquisto di impianti, macchine e attrezzature senza la concessione di provvidenze pubbliche e comunque nel rispetto delle intensità delle misure autorizzate dalla CEE » o per « fronteggiare squilibri economico-finanziari derivanti da cause riconducibili a calamità naturali o ad avversità atmosferiche ».

iii) Per quanto riguarda l'articolo 57 della legge regionale n. 44/86, il governo italiano informa pertanto la Commissione che, in seguito alle osservazioni da essa presentate, le fusioni di cooperative mediante incorporazione sono state escluse dalla concessione di aiuti di risanamento a favore delle cooperative incorporate, e si dichiara disposto ad abrogare il provvedimento.

iv) Per quanto riguarda gli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 17/92, il governo italiano precisa che le misure in questione sono state adottate a seguito di situazioni di crisi dovute ad un lungo periodo di siccità o all'insolvibilità dei clienti di talune cooperative.

v) Per quanto riguarda l'articolo 4 della legge regionale n. 17/92 e l'articolo 11 della legge regionale n. 6/92, il governo italiano informa la Commissione che la concessione dell'aiuto è stata sospesa a seguito dell'avvio della procedura descritta all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Esso tiene inoltre a precisare che la misura in questione era stata adottata al fine di ovviare alla situazione di crisi causata nel settore ovi-caprino da un lungo periodo di siccità.

vi) Per quanto riguarda la misura prevista all'articolo 7 della legge regionale n. 17/92 (aiuto alle associazioni di produttori), il governo italiano precisa che gli aiuti in questione, benché ciò non risulti dal testo del suddetto articolo 7, sono concessi in applicazione della legge regionale n. 15/83, recante esecuzione del regolamento (CEE) n. 1360/78, e vengono versati secondo le modalità stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2083/80 e (CEE) n. 2084/80.

2. Una serie di osservazioni sono state presentate dalla Confindustria Associazione dell'Industria della Sardegna (in appresso denominata Confindustria).

3. Le osservazioni della Confindustria mettono in evidenza i seguenti aspetti:

- Le misure di aiuto previste dalla legge regionale n. 17/92 sono espressione della politica costantemente adottata dalla Regione Sardegna a favore delle cooperative agricole; tale politica viene applicata al di fuori di ogni logica economica, finanziando la sopravvivenza sul mercato di imprese in dissesto. Una simile impostazione ha effetti negativi, da un lato, sullo stesso settore cooperativo, « gonfiato » artificialmente da regolari apporti di denaro pubblico e, dall'altro, sugli operatori economici non associati in forma cooperativa, che devono far fronte a condizioni di concorrenza falsate dagli interventi pubblici.

- L'unico scopo degli aiuti in questione è quello di estinguere le passività delle cooperative, al fine di mantenerle in vita: l'intervento pubblico non è legato alla realizzazione di investimenti né ad altre condizioni.

IV

1. Riguardo agli aiuti previsti all'articolo 7 della legge regionale n. 17/92 [rifinanziamento degli aiuti alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge regionale n. 15/83 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78], non potendo le misure disposte dalla legge n. 15/83 essere sottoposte ad una valutazione ai sensi degli articoli 92-94 del trattato, la procedura avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti della misura di rifinanziamento (articolo 7 della legge regionale n. 17/92) diviene priva di oggetto.

2. Riguardo alle altre disposizioni nei cui confronti la Commissione ha deciso l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, ovvero gli articoli 1, 3, 4, 6 e 8 della legge regionale n. 17/92 e gli articoli 40 della legge regionale n. 14/81, 57 della legge regionale n. 44/86 e 11 della legge regionale n. 6/92, si impongono le seguenti considerazioni.

Il governo italiano è venuto meno all'obbligo stabilito dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, in primo luogo non notificando le misure di aiuto in questione sotto forma di progetto e, in secondo luogo, mettendole in esecuzione senza che la Commissione potesse pronunciarsi al riguardo.

Tali inadempienze determinano una situazione particolarmente grave, poiché, come la Commissione ha avuto modo di constatare in occassione del suo esame, talune disposizioni della legge n. 17/92 sono soltanto l'applicazione di provvedimenti adottati in passato che non hanno mai fatto oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Inoltre, gli aiuti previsti dalle disposizioni in questione sono, sotto il profilo sostanziale e per i motivi appresso indicati, incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato.

3. In ordine agli argomenti addotti dal governo italiano la Commissione precisa quanto segue:

i) Circa l'argomento secondo cui la formulazione del tutto generale di una disposizione nazionale relativa all'istituzione di un regime di aiuti non permetterebbe di considerare tali aiuti incompatibili con il disposto del trattato in materia di aiuti di Stato, se non al momento dell'attuazione delle misure stesse, è sufficiente ricordare che il sistema di controllo degli aiuti nazionali istituito dal trattato CE si fonda sull'obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare osservazioni, ogni progetto volto ad istituire o a modificare un determinato regime di aiuti. Come la Commissione ha ricordato nella sua lettera agli Stati membri SG(89) D/5521 del 27 aprile 1989, « [. . .] La Commissione ritiene che uno Stato membro abbia mancato al proprio obbligo di notifica nei casi in cui è già stato avviato il processo consistente nel dar corso agli aiuti. "Dar corso" non significa erogare l'aiuto al beneficiario, ma indica l'azione, a questa precedente, consistente nell'istituire o dare esecuzione all'aiuto sul piano legislativo secondo le norme costituzionali dello Stato membro interessato. Si ritiene pertanto che si sia dato corso all'aiuto una volta che sia stato istituito il dispositivo di legge che ne permette l'erogazione senza ulteriori formalità. [. . .] ».

ii) Il fatto che gli aiuti di risanamento previsti all'articolo 57 della legge regionale n. 44/86 (finanziati dal fondo istituito dall'articolo 40 della legge regionale n. 14/81) si applichino limitatamente ai casi indicati nella delibera della Giunta regionale n. 18/15 del 21 giugno 1994 non rende tali aiuti compatibili con il mercato comune.

Infatti,

- la delibera della Giunta è stata adottata solo il 21 giugno 1994; sul piano temporale, dunque, la restrizione ivi prevista non incide sulla valutazione degli aiuti in causa per il periodo compreso tra l'entrata in vigore delle disposizioni contestate e la sua adozione;

- sotto il profilo sostanziale, la modifica/restrizione introdotta non sarebbe comunque sufficiente ad assicurare la compatibilità degli aiuti modificati con il mercato comune, dal momento che nessuna modifica è stata adottata in merito agli aiuti per le cooperative che cessano spontaneamente l'attività; le condizioni per la concessione degli aiuti negli altri casi (aiuti che quindi continuano ad essere versati), pur essendo divenute più restrittive, non corrispondono ancora alle condizioni richieste dalla Commissione nell'ambito dell'esame degli aiuti nazionali di questo tipo [indicate nella lettera con cui essa ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato (1)].

iii) Le autorità italiane, già in occasione dello scambio di lettere intervenuto tra esse e la Commissione anteriormente alla decisione di avviare la procedura, hanno fatto valere l'argomento secondo cui taluni aiuti sarebbero giustificabili in quanto concessi a seguito di una calamità naturale.

In considerazione di ciò la Commisisone, nel rammentare alle autorità italiane i criteri adottati da essa per la valutazione di questo tipo di aiuti, ha chiesto di trasmettere elementi informativi sugli aiuti in questione che consentissero di verificare il rispetto di detti criteri (telex della Commissione del 27 maggio 1993) e, pertanto, di considerare gli aiuti compatibili con il mercato comune in forza della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in quanto destinati a compensare le perdite subite dagli allevatori a seguito di un evento climatico eccezionale.

La Commissione ricorda infatti che, secondo la prassi da essa costantemente seguita, gli eventi climatici eccezionali possono, a determinate condizioni, essere considerati calamità naturali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Tali condizioni sono intese a garantire che gli aiuti/rimborsi vengano corrisposti unicamente agli operatori agricoli che abbiano subito danni superiori a quelli normalmente connessi ai rischi della loro attività. A tal fine è richiesto che le perdite subite da ciascun agricoltore superino una percentuale minima (30 % della produzione lorda normale - 20 % nelle regioni svantaggiate).

Il governo italiano non ha fornito, né la Commissione ha potuto rilevare, alcun elemento inteso a dimostrare l'esistenza di tali condizioni nel caso di specie.

In considerazione di quanto precede, le giustificzaioni addotte dal governo italiano non possono essere accolte dalla Commissione.

La Commissione prende atto della volontà manifestata dalle autorità italiane di modificare la legislazione regionale in causa e assicura la propria disponibilità a prestare l'assistenza necessaria all'applicazione dell'articolo 2 del dispositivo.

V

Le misure di cui trattasi, in quanto aiuti al funzionamento delle imprese agricole, hanno l'effetto di ridurre i prezzi di costo delle imprese beneficiarie e dunque di favorire lo smercio dei beni da esse prodotti e/o commercializzati.

In tal modo, esse migliorano la situazione economica delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non beneficiano di un'analoga assistenza.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Poiché dette misure hanno natura « orizzontale », nel senso che esse non riguardano un solo settore della produzione agricola, tutti i prodotti agricoli possono essere interessati dagli aiuti di cui trattasi.

Tali misure possono pertanto incidere sugli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri [il cui valore monetario, per quanto riguarda l'Italia, è stato nel 1993 (1) pari a circa 13 800 Mio di ECU per le importazioni e a circa 6 800 Mio di ECU per le esportazioni]. Tali scambi subiscono infatti un pregiudizio se determinati aiuti favoriscono la produzione nazionale a scapito delle importazioni dagli altri Stati membri.

In considerazione di quanto precede, gli aiuti in questione sono da considerarsi aiuti di Stato rispondenti ai criteri stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

VI

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti che rispondono ai criteri ivi enunciati sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.

Le deroghe previste al paragrafo 2 dell'articolo 92 sono manifestamente inapplicabili agli aiuti in questione.

Nelle deroghe previste al paragrafo 3 di detto articolo si precisa che gli obiettivi prefissi devono essere perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo in quello di particolari settori dell'economia nazionale.

Tali deroghe (che devono essere interpretate in senso restrittivo) possono essere concesse unicamente qualora la Commissione sia in grado di accertare che gli aiuti concorrono alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti. Concedere il beneficio di dette deroghe senza la garanzia di tale contropartita equivarrebbe ad ammettere un pregiudizio degli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate dal punto di vista dell'interesse comune nonché, parallelamente, vantaggi indebiti per gli operatori di taluni Stati membri.

Nel caso di specie, le condizioni cui è soggetta la concessione degli aiuti considerati non permettono di individuare l'esistenza di una simile contropartita. Di fatto, il governo italiano non ha fornito - né la Commissione ha riscontrato - alcuna giustificazione, in base alla quale si possa accertare che gli aiuti soddisfano i requisiti per l'applicazione di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Non si tratta di misure intese a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera b) poiché, date le potenziali ripercussioni sugli scambi, gli aiuti sono contrari all'interesse comune.

Non si tratta neppure di provvedimenti intesi ad ovviare ad un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato ai sensi della stessa disposizione.

Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative ad aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, è opportuno osservare che gli aiuti in questione, dato il loro carattere di aiuti al funzionamento, non possono migliorare in maniera durevole le condizioni in cui versano i beneficiari. In altri termini, tali aiuti non hanno alcun effetto sulla situazione strutturale dei beneficiari, dal momento che la loro efficacia scompare col venir meno degli aiuti stessi.

Detti aiuti non possono pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Inoltre, per quanto riguarda l'aiuto ai produttori di latte ovino e caprino (articolo 4 della legge regionale n. 17/92 e articolo 11 della legge regionale n. 6/92), occorre considerare che esso concerne un prodotto soggetto a un'organizzazione comune dei mercati e che esistono limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire sul funzionamento di tali organizzazioni, che comportano, in particolare, un sistema di prezzi comune di esclusiva competenza della Comunità e l'esplicito divieto di concedere aiuti in funzione dei quantitativi prodotti.

Le organizzazioni comuni dei mercati devono essere considerate sistemi completi ed esaurienti, che escludono qualsiasi facoltà degli Stati membri di adottare misure complementari che possano costituire una deroga o arrecare un pregiudizio a quanto da essi stabilito.

L'aiuto in questione deve essere quindi considerato un'infrazione alla normativa comuinitaria. Pertanto non può essere invocata nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Gli aiuti in questione sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

VII

Le misure regionali menzionate al precedente titolo I (ad esclusione di quelle previste all'articolo 7 della legge regionale n. 17/92) avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Poiché il governo italiano ha omesso di farlo, la Commissione non ha potuto pronunciarsi in merito agli aiuti previsti anteriormente alla loro applicazione. Tali aiuti risultano pertanto, sin dal loro versamento, illegali sotto il profilo del diritto comunitario, in quanto concessi in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

In proposito occorre ricordare che, dato il carattere imperativo delle norme procedurali definite all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la cui diretta applicabilità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia (fra l'altro) nelle sentenze del 19 giugno 1973 nella causa 77/72 (1) e del 21 novembre 1991 nella causa 354/90 (2) l'illegalità dell'aiuto in questione non può essere sanata a posteriori.

Inoltre, in caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione può avvalersi della facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 (3), confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 (4) e del 20 settembre 1990 nella causa C-5/89 (5), e obbligare lo Stato membro a farsi restituire dai beneficiari gli importi degli aiuti indebitamente versati.

VIII

Come indicato al titolo VII, la Commissione può esigere dagli Stati membri che essi obblighino i beneficiari alla restituzione degli aiuti indebitamente versati.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli importi degli aiuti concessi dalla Regione Sardegna in applicazione dei provvedimenti di cui al precedente titolo I (ad esclusione delle misure previste all'articolo 7 della legge regionale n. 17/92) devono essere recuperati.

Il recupero deve essere effettuato secondo le norme procedurali e sostanziali italiane, in particolare secondo quelle relative agli interessi di mora sulle somme dovute allo Stato, da calcolarsi con decorrenza dalla data della erogazione degli aiuti indebiti [lettera della Commissione agli Stati membri SG(91) D/4571].

Tale recupero risulta necessario per ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie degli aiuti illegali hanno indebitamente fruito a decorrere dalla data di versamento degli aiuti.

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà trarre in relazione al finanziamento della politica agraria comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti previsti agli articoli 1, 3, 4, 6 e 8 della legge regionale n. 17/92 della Regione Sardegna e agli articoli 40 della legge regionale n. 14/81, 57 della legge regionale n. 44/86 e 11 della legge regionale n. 6/92 sono illegali, poiché sono stati concessi in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, poiché non soddisfano i requisiti previsti per le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

L'Italia è tenuta ad abrogare le disposizioni di cui all'articolo 1 o a modificarle in modo da renderle compatibili con il mercato comune, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l'Italia è tenuta ad esigere la restituzione, tramite rimborso:

- degli aiuti versati a: APOAC - S. Sperate, Cantina sociale di Mogoro, Cantina sociale di Santadi, Cantina sociale di Villacidro, Consorzio caseario del Gerrei, Consorzio sardo caseario - S. Gavino, Cooperativa allevatori fonnesi (Nuoro), Cooperativa « L'asparago » - Sanluri, Cooperativa pastori S. Giovanni, Latteria sociale cooperativa - Meana sardo, Latteria sociale - Santadi, Oleificio cooperativo - Sassari, Organizzazione ortofrutticola oristanese, in applicazione dell'articolo 3, quarto comma della legge regionale (Sardegna) n. 17/92;

- degli aiuti versati all'« Associazione produttori ovi-caprini » ed all'« Associazione nuorese produttori » in applicazione dell'articolo 3, quinto comma della legge regionale (Sardegna) n. 17/92;

- degli aiuti versati a Con.Sar.Co.Ri in applicazione dell'articolo 6 della legge regionale (Sardegna) n. 17/92;

- degli aiuti versati a Colvas in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale (Sardegna) n. 17/92;

- degli aiuti versati in applicazione degli articoli 40 della legge regionale n. 14/81, 57 della legge regionale n. 44/86, 11 della legge regionale n. 6/92 e 4 della legge regionale n. 17/92.

2. Considerato che gli aiuti previsti all'articolo 3, terzo comma della legge regionale n. 17/92 sono stati concessi sotto forma di rinuncia ai crediti dell'amministrazione, il loro rimborso sarà effettuato attraverso la riscossione dei crediti stessi.

3. Tale recupero verrà effettuato secondo le norme procedurali e sostanziali della legislazione italiana e, in particolare, secondo le disposizioni relative agli interessi di mora sulle somme dovute allo Stato. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data di concessione degli aiuti e, per quanto riguarda gli aiuti previsti all'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 17/92, a decorrere dalla data in cui i crediti dell'amministrazione sono divenuti esigibili.

Articolo 4

L'Italia comunica alla Commissione entro il termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure da essa adottate per conformarsi al disposto della stessa.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(1) GU n. C 159 del 10. 6. 1994.

(1) Fonte Eurostat.

(1) Raccolta 1973, pag. 611.

(2) Raccolta 1991, pag. 5505.

(3) Racolta 1973, pag. 813.

(4) Racolta 1987, pag. 901.

(5) Raccolta 1990, pag. I-3437.

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