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Document 31995D0357

    95/357/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 94/24/CE

    GU L 211 del 6.9.1995, p. 43–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/1996; abrogato da 396D0742

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/357/oj

    31995D0357

    95/357/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 94/24/CE

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 06/09/1995 pag. 0043 - 0055


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 94/24/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/357/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 9 e 20,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 6 e 19,

    considerando che la decisione della Commissione 94/24/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/988/CE (4), fornisce gli elenchi dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi;

    considerando che ai sensi di detta decisione ciascun posto di ispezione frontaliero preselezionato doveva essere sottoposto ad un controllo da parte della Commissione; che tali controlli hanno avuto luogo e hanno permesso di rilevare nella maggior parte dei casi l'apporto di determinati miglioramenti;

    considerando che è pertanto necessario stabilire l'elenco dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti e abrogare la decisione 94/24/CE;

    considerando che occorre determinare la periodicità dei controlli che devono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione, tenendo conto in particolare del numero di spedizioni controllate ogni anno da ciascun posto di ispezione frontaliero;

    considerando che è necessario provvedere a che gli Stati membri siano regolarmente informati dei risultati dei controlli;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I controlli sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità sono effettuati dalle autorità nazionali competenti nei posti di ispezione frontalieri riconosciuti che figurano nell'elenco dell'allegato.

    Gli Stati membri possono proporre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 90/675/CEE e dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, la soppressione o l'inserimento di nuovi posti di ispezione frontalieri nell'elenco dell'allegato.

    Articolo 2

    1. Ogni anno ciascun posto di ispezione frontaliero che figura nell'elenco dell'allegato sarà sottoposto ad un controllo da parte degli esperti veterinari della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Nel corso di tale ispezione saranno controllati in particolare le infrastrutture, l'attrezzatura e il funzionamento del posto di ispezione frontaliero. Il rapporto di ispezione sarà inviato allo Stato membro interessato entro due mesi dalla visita.

    2. In deroga al paragrafo 1 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati e dopo aver proceduto ad uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente, per determinati posti di ispezione frontalieri riconosciuti può ridurre la frequenza delle visite. Tuttavia detti posti di ispezione frontalieri debbono essere visitati almeno ogni tre anni.

    3. Ogni anno la Commissione invia agli Stati membri una copia del rapporto di ispezione per tutti i posti di ispezione frontalieri visitati nei precedenti 12 mesi insieme con una relazione sull'evoluzione generale della situazione dei posti di ispezione frontalieri riconosciuti.

    Articolo 3

    La decisione 94/24/CE è abrogata.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (3) GU n. L 18 del 21. 1. 1994, pag. 16.

    (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 54.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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