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Document 31995D0338

95/338/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica dell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitàrie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

GU L 200 del 24.8.1995, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/338/oj

31995D0338

95/338/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica dell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitàrie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 24/08/1995 pag. 0035 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica dell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 95/339/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando che l'applicazione delle disposizioni previste ha creato difficoltà per le importazioni di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare tali disposizioni;

considerando che con tali modifiche si prevede la possibilità di fissare un elenco dei paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti suddetti;

considerando che per maggiore chiarezza è opportuno rielaborare l'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo 1, della direttiva 92/118/CEE, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) provengono da un paese terzo che figura nell'elenco:

i) di cui all'articolo 9 della direttiva 91/494/CEE per le carni di pollame,

ii) di cui all'articolo 16 della direttiva 92/45/CEE per le carni di selvaggina,

iii) di cui all'allegato I, capitolo 11 della presente direttiva per le carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento,

oppure provengono da un paese terzo che figura nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE. In tal caso devono essere stati sottoposti a un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00. Tuttavia, per i prodotti a base di carni di una specie diversa dai suini, questo trattamento può essere sostituito da un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70°C.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) Vedi pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.

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