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Document 31995D0174

95/174/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù

GU L 116 del 23.5.1995, p. 47–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2004; abrogato da 32004D0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/174/oj

31995D0174

95/174/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 23/05/1995 pag. 0047 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione peruviana attribuiscono al « Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental » (Digesa) la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla Digesa il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione della Digesa dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità del Perù si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità del Perù hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che il Perù può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), i) della direttiva 91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle qualifiche del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini; che detti stabilimenti possono figurare nell'elenco soltanto se sono ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti del Perù, che queste ultime sono quindi tenute ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental » (Digesa) è l'autorità competente in Perù per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Perù e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate figuranti nell'allegato B;

3) ciascun imballaggio è sigillato da un centro di spedizione o di depurazione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C;

4) ciascun imballaggio reca un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:

- paese speditore: Perù;

- specie (nome comune e nome scientifico);

- identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento);

- data di imballaggio (almeno giorno e mese).

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della Digesa dell'allevamento, nonché il sigillo ufficiale della Digesa dell'allevamento, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

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