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Dokument 31995D0072

    95/72/CE: Decisione della Commissione del 9 marzo 1995 che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati alla Svezia e all'Austria (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 59 del 17.3.1995, s. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 30/06/1997; abrog. impl. da 397D0723

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/72(1)/oj

    31995D0072

    95/72/CE: Decisione della Commissione del 9 marzo 1995 che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati alla Svezia e all'Austria (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 059 del 17/03/1995 pag. 0034 - 0034


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1995 che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati alla Svezia e all'Austria (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/72/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando che l'Austria sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 95/59/CE della Commissione (2);

    considerando che la Svezia sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 95/70/CE della Commissione (3);

    considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il buon esito del programma;

    considerando che le autorità dell'Austria e della Svezia ai movimenti nazionali di suini da allevamento e da produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

    considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky, ai sensi della decisione 93/24/CEE della Commissione (4), in quanto i suini provenienti da tali zone costituiscono un rischio minimo per la diffusione della malattia;

    considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione (5), stabilisce garanzie supplementari in ordine alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità ed elenca nell'allegato I le regioni di cui trattasi;

    considerando che è opportuno aggiungere all'allegato I della decisione 93/244/CEE le parti dell'Austria e della Svezia dove viene attuato il programma approvato dalla decisione della Commissione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I della decisione 93/244/CEE è aggiunto il testo seguente:

    « Austria: tutte le regioni.

    Svezia: tutte le regioni. »

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (2) GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 42.

    (3) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4) GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.

    (5) GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.

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