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Document 31994R3232
Council Regulation (EC) No 3232/94 of 20 December 1994 amending Regulation (EC) No 3610/94 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms
Regolamento (CE) n. 3232/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali
Regolamento (CE) n. 3232/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali
GU L 338 del 28.12.1994, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Regolamento (CE) n. 3232/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1994 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0051
REGOLAMENTO (CE) N. 3232/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 accluso all'atto medesimo, vista la proposta della Commisisone, considerando che il regolamento (CE) n. 3610/93 (1) ha autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali durante il 1994; considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT prevede il proseguimento dell'accesso del burro neozelandese alla Comunità; che talune modifiche del regime applicabile al prodotto in questione decise a norma dell'accordo summenzionato entreranno in vigore soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996, segnatamente il 1o luglio 1995, per cui è opportuno prorogare il regime vigente di accesso del burro neozelandese a condizioni speciali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1995; considerando che il regime derogatorio dovrebbe essere mantenuto per consentire in proseguimento ininterrotto delle importazioni provenienti dalla Nuova Zelanda, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3610/93 è modificato come segue: 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il presente regime si applica dal 1o gennaio 1994 al 30 giugno 1995. I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti: - 51 830 tonnellate nel 1994, - 25 915 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1995 e il 30 giugno 1995. » 2) Il paragrafo 3 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT (1) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 5.