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Document 31994R3170

REGOLAMENTO (CE) N. 3170/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante apertura e modalità di applicazione, per il primo semestre 1995, di un contingente d' importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall' Ungheria

GU L 335 del 23.12.1994, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3170/oj

31994R3170

REGOLAMENTO (CE) N. 3170/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante apertura e modalità di applicazione, per il primo semestre 1995, di un contingente d' importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall' Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 23/12/1994 pag. 0043 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0166
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0166


REGOLAMENTO (CE) N. 3170/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante apertura e modalità di applicazione, per il primo semestre 1995, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (6), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra, sono entrati in vigore il 1o gennaio 1994; che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione concluso con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1o marzo 1992, un accordo interinale concluso con tale paese, in appresso denominato « accordo interinale »;

considerando che a partire dal 1o gennaio 1993 la Repubblica federativa ceca e slovacca si è sciolta; che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, succedute alla Repubblica federativa, continueranno a tener fede agli obblighi derivanti, per l'ex Repubblica federativa, dagli accordi conclusi con le Comunità europee, in particolare dell'accordo interinale; che detto accordo è stato modificato nel quadro di protocolli addizionali e aggiuntivi conclusi con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che, tenute presenti le concessioni commerciali previste dagli accordi di cui sopra per gli scambi di prodotti agricoli, è opportuno aprire, per il 1994, un contingente tariffario comunitario per l'importazione, con un tasso ridotto del prelievo del 25 %, di animali della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca;

considerando che l'applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round è prevista a partire dal 1o luglio 1995; che è quindi opportuno stabilire le modalità di applicazione di tale contingente e aprire il contingente stesso fino a tale data;

considerando che la metà del quantitativo di riferimento fissato nel quadro degli accordi di associazione per il 1995 ammonta a 138 600 capi e che il bilancio estimativo dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso è stato fissato a 99 000 capi per il primo semestre 1995; che ne risulta pertanto un contingente di 39 600 capi per il primo semestre 1995;

considerando che la limitazione del regime in esame al primo semestre dell'anno comporta una riduzione del termine per realizzare le importazioni; che, di conseguenza, è opportuno prorogare di un mese, in via transitoria, tale termine;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tale fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2746/94 (8), e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (10); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per il primo semestre del 1995 un contingente tariffario per l'importazione di animali vivi della specie bovina, dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca.

Il volume totale del contingente è di 39 600 capi.

2. Il prelievo all'importazione ridotto applicabile agli animali di questo contingente è fissato al 25 % dell'intero prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1:

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, deve comprovare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato nel 1994 almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in provenienza o a destinazione dei paesi che per il suo paese di stabilimento sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;

c) la domanda di titolo d'importazione:

- deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

- non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) no 3170/94,

Forordning (EF) nr. 3170/94,

Verordnung (EG) Nr. 3170/94,

Kanonismos (EK) arith. 3170/94,

Regulation (EC) No 3170/94,

Règlement (CE) no 3170/94,

Regolamento (CE) n. 3170/94,

Verordening (EG) nr. 3170/94,

Regulamento (CE) nº 3170/94.

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora, tal como establece el Reglamento (CE) no 3170/94,

Importafgift i henhold til forordning (EF) nr. 3170/94,

Abschoepfung gemaess Verordnung (EG) Nr. 3170/94,

I eisfora opos provlepetai apo ton kanonismo (EK) arith. 3170/94,

Levy as provided for in Regulation (EC) No 3170/94,

Prélèvement comme prévu par le règlement (CE) no 3170/94,

Prelievo a norma del regolamento (CE) n. 3170/94,

Heffing overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3170/94,

Direito nivelador conforme estabelecido no Regulamento (CE) nº 3170/94.

g) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione:

- il numero di animali importati,

- l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, dette autorità trasmettono tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 13 al 20 gennaio 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 9 febbraio 1995 le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi.

Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, per tale quantitativo è rilasciato un solo titolo.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione viene percepito l'intero prelievo.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, il periodo di validità dei titoli di importazione scade il 31 luglio 1995.

Articolo 6

Gli animali saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

- un marchio indelebile, ovvero

- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(4) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(6) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.

(9) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(10) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

ALLEGATO

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