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Document 31994R3023

    REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d' oltremare

    GU L 321 del 14.12.1994, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1995; abrog. impl. da 395R0798

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3023/oj

    31994R3023

    REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d' oltremare

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 14/12/1994 pag. 0006 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0007
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d'oltremare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 in particolare l'articolo 10,

    visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (5), in particolare l'articolo 9;

    considerando che gli aiuti per i prodotti contemplati dal bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1912/92 (6), (CEE) n. 2254/92 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3022/94 (8), (CEE) n. 2255/92 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/94 (10) e (CEE) n. 2312/92 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/94 (12);

    considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati e, in particolare, ai corsi e ai prezzi dei bovini nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, nonché la modifica del codice di alcuni prodotti ammessi a beneficiare di aiuti conducono alla fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d'oltremare agli importi figuranti in allegato;

    considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    2. L'importo dell'aiuto figurante nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'importo indicato nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

    (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (5) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

    (6) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

    (7) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.

    (8) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

    (9) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.

    (10) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 19.

    (11) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

    (12) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 21.

    ALLEGATO I

    « ALLEGATO II

    Importi dell'aiuto erogabile per i bovini maschi da ingrasso provenienti dal mercato della Comunità

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    ALLEGATO II

    « ALLEGATO III

    Importo degli aiuti che possono essere concessi nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità

    "(in ECU/capo)"" ID="1">0102 10 00> ID="2">Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)> ID="3">750""

    >

    (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

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