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Document 31994R3023
Commission Regulation (EC) No 3023/94 of 13 December 1994 amending Regulations (EEC) No 1912/92, (EEC) No 2254/92, (EEC) No 2255/92 and (EEC) No 2312/92 laying down detailed rules for implementing the specific arrangements for supplying the Canary Islands, Madeira and the French overseas departments with live bovine animals
REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d' oltremare
REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d' oltremare
GU L 321 del 14.12.1994, p. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1995; abrog. impl. da 395R0798
REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d' oltremare
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 14/12/1994 pag. 0006 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 3023/94 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1994 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento in bovini vivi delle isole Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d'oltremare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 in particolare l'articolo 10, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (5), in particolare l'articolo 9; considerando che gli aiuti per i prodotti contemplati dal bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1912/92 (6), (CEE) n. 2254/92 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3022/94 (8), (CEE) n. 2255/92 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/94 (10) e (CEE) n. 2312/92 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/94 (12); considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati e, in particolare, ai corsi e ai prezzi dei bovini nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, nonché la modifica del codice di alcuni prodotti ammessi a beneficiare di aiuti conducono alla fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Canarie, di Madera e dei dipartimenti francesi d'oltremare agli importi figuranti in allegato; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 2. L'importo dell'aiuto figurante nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'importo indicato nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26. (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (6) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31. (7) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34. (8) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale. (9) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37. (10) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 19. (11) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32. (12) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 21. ALLEGATO I « ALLEGATO II Importi dell'aiuto erogabile per i bovini maschi da ingrasso provenienti dal mercato della Comunità "(ECU/animale)"" ID="1">ex 0102 90 05> ID="2">75"> ID="1">ex 0102 90 29> ID="2">150"> ID="1">ex 0102 90 49> ID="2">200"> ID="1">0102 90 79> ID="2">300 »"> ALLEGATO II « ALLEGATO III Importo degli aiuti che possono essere concessi nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità "(in ECU/capo)"" ID="1">0102 10 00> ID="2">Riproduttori di razza pura della specie bovina (1)> ID="3">750"" > (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »