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Document 31994R2955

Regolamento (CE) n. 2955/94 della Commissione del 5 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

GU L 312 del 6.12.1994, pp. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2955/oj

31994R2955

Regolamento (CE) n. 2955/94 della Commissione del 5 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 06/12/1994 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0225
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0225


REGOLAMENTO (CE) N. 2955/94 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 (2), in particolare l'articolo 17, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/94 (6), prevede il riconoscimento, da parte della Commissione, di società di controllo e di sorveglianza che vengono autorizzate a rilasciare attestati che certificano l'arrivo a destinazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda le prove di arrivo a destinazione, un sistema di riconoscimento comunitario delle suddette società risulta più complicato e meno flessibile del rilascio a livello nazionale, in particolare in caso di revoca totale o parziale, sul piano geografico e/o temporale, dell'autorizzazione di una società di sorveglianza; che il fatto che le società di controllo e di sorveglianza siano riconosciute a livello comunitario non comporta vantaggi considerevoli, in quanto gli Stati membri sono in grado più di ogni altro di valutare l'opportunità di concedere il riconoscimento ad una società di controllo e di sorveglianza;

considerando che è opportuno che la Comunità preveda l'applicazione di orientamenti sufficientemente precisi ai fini del riconoscimento delle società di controllo e di sorveglianza;

considerando che, dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino (7), il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità; che dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prodotti agricoli sono al medesimo livello dei prezzi all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli dei 12 spediti verso San Marino;

considerando che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno stipulare espressamente che i prodotti agricoli comunitari destinati a San Marino sono esclusi dal pagamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 18:

- Il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) l'attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo; ».

- Il testo del paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

« c) attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta per uno Stato membro, che certifichi, inoltre, che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione; ».

- Il paragrafo 5 è soppresso.

2) All'articolo 44:

- l'unico comma viene numerato come paragrafo 1.

- È aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. I prodotti agricoli destinati a San Marino non sono considerati come esportati per l'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 5.

(7) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 13.

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