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Document 31994R2939

    Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

    GU L 310 del 3.12.1994, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 32001R2318

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2939/oj

    31994R2939

    Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 310 del 03/12/1994 pag. 0012 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0152
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0152


    REGOLAMENTO (CE) N. 2939/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2062/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3527/92 (6), richiede una sostanziale revisione, e andrebbe pertanto sostituito;

    considerando che occorre stabilire le condizioni e la procedura di concessione, rifiuto della concessione e revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori al fine di consentire un'applicazione uniforme delle norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 105/76, un'organizzazione di produttori deve svolgere un'attività economica sufficiente; che le circostanze da cui risulta il soddisfacimento di tale condizione andrebbero specificate;

    considerando che è opportuno definire un quadro generale di riferimento per le norme di produzione e commercializzazione che i membri di un'organizzazione di produttori sono tenuti ad osservare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato regolamento di base;

    considerando che gli Stati membri dovrebbero sorvegliare le attività delle organizzazioni di produttori;

    considerando che è necessario precisare le informazioni da fornire ai fini del riconoscimento; che è inoltre opportuno stabilire adeguate scadenze per la concessione, il rifiuto e la revoca del riconoscimento, nonché per la trasmissione di informazioni alla Commissione; che gli aiuti erogati a norma dell'articolo 7 del regolamento di base devono essere recuperati qualora il riconoscimento sia stato ottenuto o utilizzato con mezzi fraudolenti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento definisce le condizioni nonché la procedura di concessione e revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni.

    2. Ai fini del presente regolamento, la nozione di « organizzazione di produttori » è quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento di base.

    Articolo 2

    1. Il requisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 105/76, in base al quale un'organizzazione di produttori deve dimostrare di svolgere un'attività economica sufficiente, sussiste se la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante per dimensioni, capacità totale dei pescherecci che operano a partire da essa e per regolarità ed entità degli sbarchi, e se

    a) il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci presenti nella zona;

    oppure

    b) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori controlla lo smercio dei seguenti quantitativi:

    i) almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o

    ii) almeno il 30 % del quantitativo totale prodotto in un porto o mercato rilevante della stessa espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato designerà tali porti o mercati.

    Ai fini di una gestione più efficiente, lo Stato membro ha la facoltà di fissare tra il 15 % e il 30 % il valore di cui al punto i), e tra il 30 % e il 50 % il valore di cui al punto ii).

    2. Gli Stati membri decidono quali criteri applicare tra quelli definiti al paragrafo 1, lettera a), lettera b), punto i) e lettera b), punto ii). Tali decisioni vengono notificate alla Commissione e alle parti eventualmente interessate.

    Articolo 3

    1. Le norme di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino del regolamento di base devono essere stabilite per iscritto.

    2. Salvo che gli Stati membri lo ritengano inopportuno, le norme di produzione devono includere la condizione che, anteriormente alla fine del primo mese della campagna di pesca, venga stabilito un piano di produzione comprendente iniziative in grado di adeguare l'offerta alle esigenze del mercato.

    3. Le norme di commercializzazione devono includere almeno i seguenti aspetti:

    a) la qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita;

    b) la campionatura, i recipienti per la vendita, l'imballaggio e l'etichettatura e l'utilizzazione di ghiaccio;

    c) le condizioni per la prima immissione sul mercato.

    4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento di base, gli aderenti possono essere esonerati dall'obbligo di smerciare l'intera produzione per il tramite della propria organizzazione se lo smercio viene effettuato nell'osservanza di norme comuni prestabilite; in tal caso, dette norme comuni devono almeno prescrivere l'applicazione dei prezzi di ritiro fissati dall'organizzazione.

    5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento di base, l'obbligo di smerciare la produzione tramite l'organizzazione di produttori non concerne i quantitativi per i quali i membri hanno concluso contratti anteriormente alla loro adesione, purché abbiano informato l'organizzazione dell'entità e della durata di tali contratti prima di aderire, e purché l'organizzazione abbia acconsentito a dispensarli dall'obbligo.

    Articolo 4

    Ciascuna domanda di riconoscimento deve contenere le seguenti informazioni, per lo Stato membro interessato:

    a) l'atto costitutivo dell'organizzazione di produttori;

    b) lo statuto;

    c) i nomi delle persone con potere di agire in nome e per conto dell'organizzazione;

    d) la specificazione delle attività alla base della domanda di riconoscimento;

    e) elementi comprovanti l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2.

    Articolo 5

    1. Fintanto che un'organizzazione di produttori è riconosciuta, lo Stato membro interessato provvede a sorvegliarne le attività, in particolare ai fini del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 105/76.

    2. Se un'organizzazione di produttori viene meno ai propri obblighi o si astiene dal comunicare le informazioni necessarie allo Stato membro, questo può rifiutare o revocare il riconoscimento.

    3. Qualora il riconoscimento sia revocato perché l'organizzazione interessata lo ha richiesto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di base vengono recuperati dallo Stato membro.

    Articolo 6

    1. Entro due mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento, lo Stato membro comunica per iscritto la propria decisione all'organizzazione di produttori. Se la domanda di riconoscimento non è accolta, lo Stato membro ne motiva il rifiuto.

    2. L'intenzione di revocare il riconoscimento di un'organizzazione di produttori e i motivi di tale decisione sono notificati dallo Stato membro all'organizzazione almeno due settimane prima della revoca, fornendo le opportune giustificazioni.

    3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il termine di due mesi, ogni decisione relativa alla concessione, alla revoca o al rifiuto del riconoscimento di un'organizzazione di produttori.

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 2062/80 è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    Yannis PALEOKRASSAS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

    (3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 39.

    (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

    (5) GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 82.

    (6) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 5.

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